
La sentenza della Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, n. 4104, depositata il 27 ottobre 2025 (clicca qui per scaricare il PDF integrale della decisione), affronta una questione di fondamentale rilevanza pratica e interpretativa in tema di riscossione coattiva a mezzo ruolo: la portata temporale del pignoramento speciale di crediti presso terzi, ai sensi dell’Art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973. Il nuovo “Formulario commentato dell’esecuzione forzata”, a cura dell’avv. Gabriele Voltaggio, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, raccoglie le formule di tutti gli atti presenti nel procedimento di espropriazione.
Formulario commentato dell'esecuzione forzata
Il testo, aggiornato alla Riforma Cartabia, al successivo decreto correttivo e alle specifiche tecniche PCT, raccoglie le formule di tutti gli atti presenti nel procedimento di espropriazione, completi di norma di legge, commento, indicazione dei termini o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali.
Il Volume si configura come uno strumento completo, pratico e operativo di grande utilità per chi opera quotidianamente nell’ambito dell’esecuzione forzata: avvocati, magistrati, professionisti delegati e operatori del credito. L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Gabriele Voltaggio
Avvocato del Foro di Roma, si occupa di diritto bancario, crediti ed esecuzione forzata. Professionista delegato e custode giudiziario presso il Tribunale di Roma, è autore di contributi e formulari in materia esecutiva. Fondatore e curatore di Giuricivile.it.
Leggi descrizione
Gabriele Voltaggio, 2025, Maggioli Editore
62.00 €
58.90 €
Formulario commentato dell'esecuzione forzata
Il testo, aggiornato alla Riforma Cartabia, al successivo decreto correttivo e alle specifiche tecniche PCT, raccoglie le formule di tutti gli atti presenti nel procedimento di espropriazione, completi di norma di legge, commento, indicazione dei termini o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali.
Il Volume si configura come uno strumento completo, pratico e operativo di grande utilità per chi opera quotidianamente nell’ambito dell’esecuzione forzata: avvocati, magistrati, professionisti delegati e operatori del credito. L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Gabriele Voltaggio
Avvocato del Foro di Roma, si occupa di diritto bancario, crediti ed esecuzione forzata. Professionista delegato e custode giudiziario presso il Tribunale di Roma, è autore di contributi e formulari in materia esecutiva. Fondatore e curatore di Giuricivile.it.
La fattispecie
Il ricorso in Cassazione origina da un contenzioso promosso dalla società debitrice Alfa nei confronti dell’istituto di credito Beta (la banca ricorrente). L’oggetto del contendere era la legittimità della condotta di quest’ultima che, dopo aver effettuato un primo versamento all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per il saldo esistente al momento della notifica del pignoramento ex art. 72-bis, aveva proceduto al versamento di ulteriori importi accreditati sul conto della debitrice in un momento successivo.
In primo e secondo grado, le domande della società Alfa erano state accolte. Le corti di merito avevano ritenuto che il pagamento degli importi successivi al saldo iniziale fosse illegittimo, presumibilmente interpretando l’efficacia del pignoramento come limitata al momento della notifica o, al più, al momento del primo versamento del terzo. L’istituto di credito Beta ha quindi proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione o falsa applicazione dell’art. 72-bis D.P.R. 602/1973.
Consiglio: il Codice Civile 2026, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, e il Codice di Procedura Civile 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, forniscono due strumenti di agile consultazione, aggiornati alle ultimissime novità legislative.
Natura processuale dell’azione esecutiva esattoriale
La Cassazione, in linea con la propria giurisprudenza consolidata, ribadisce la natura processuale dell’azione esecutiva esattoriale. Nonostante si svolga in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni, l’art. 72-bis configura un pignoramento in forma speciale di crediti presso terzi, al quale si applica, per quanto compatibile, la disciplina ordinaria. Tale procedura si distingue per l’ordine di pagamento diretto al terzo da parte dell’agente della riscossione, senza la preventiva emissione di un provvedimento di assegnazione giudiziale.
Oggetto del pignoramento e crediti futuri
Fondamentale è il riconoscimento che il pignoramento speciale non si limita ai crediti già esigibili al momento della notifica, ma può avere ad oggetto anche crediti futuri ed eventuali, purché derivanti da un rapporto base già esistente. Questo è esplicito per fitti e pigioni (art. 72) e implicito per le retribuzioni (art. 72-ter).
Per giurisprudenza costante, l’esecuzione presso terzi può riguardare crediti anche non esigibili o eventuali, a condizione che siano riconducibili a un rapporto giuridico già identificato e in essere. La Corte estende questo principio al saldo attivo del conto corrente bancario.
Potrebbero interessarti anche:
- Pignoramento in estensione: validità della notifica al domicilio eletto presso l’avvocato dal debitore
- Pignoramento immobiliare: effetti del mancato rinnovo ventennale della trascrizione
- Assegnazione dei canoni locatizi: prevalenza sul successivo pignoramento immobiliare
- Pignoramento immobiliare: si estende alle pertinenze non espressamente indicate?
- Inefficacia del pignoramento per omessa notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo
Estensione del pignoramento al saldo bancario
Il pignoramento del saldo comprende, infatti, anche il maggior credito maturato dopo l’atto in base a rimesse successive, fino al momento dell’assegnazione o dell’accertamento giudiziario dell’obbligo del terzo.
In tal modo, la Corte conferma che il vincolo esecutivo si proietta nel tempo, garantendo l’effettività della pretesa erariale anche in presenza di movimentazioni successive.
Interpretazione del termine di sessanta giorni
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 72-bis, comma 1, lett. a). La Cassazione identifica questo termine come uno spatium deliberandi concesso al terzo pignorato (l’istituto di credito).
Tale termine serve a consentire al terzo di verificare la propria posizione di debitor debitoris nonché valutare l’esatto ammontare delle somme dovute e le relative scadenze. Questo periodo, quindi, assolve a una funzione analoga a quella del lasso di tempo che intercorre tra il pignoramento e la dichiarazione di quantità nella procedura ordinaria.
Crediti successivi e funzione dello spatium deliberandi
Per i crediti che maturano successivamente ai sessanta giorni, invece, non è previsto un ulteriore spatium deliberandi, e il pagamento deve avvenire alle rispettive scadenze. La ragione è che, per questi crediti, l’obbligo del terzo è ormai ritenuto certo e immediato.
Riconosciuta la funzione dello spatium deliberandi, la Corte ne deduce la durata minima del vincolo di custodia di cui all’art. 546 c.p.c. Se nel pignoramento ordinario il vincolo permane almeno fino alla dichiarazione di quantità e oltre, nel pignoramento speciale esattoriale esso non può cessare prima della scadenza del termine di sessanta giorni.
Durata del vincolo di custodia e conseguenze pratiche
Questo principio ha una conseguenza diretta sulla questione in esame: l’efficacia del pignoramento e l’obbligo di custodia dell’istituto di credito non vengono meno in conseguenza del primo pagamento spontaneo eventualmente eseguito prima della scadenza dei sessanta giorni.
La Corte argomenta che un’interpretazione restrittiva, che facesse cessare il vincolo con il primo versamento, condurrebbe a un’assurda e ingiustificata disparità di trattamento.
Evitare disparità di trattamento
Infatti se il saldo fosse negativo al momento della notifica, il vincolo si estenderebbe su un’eventuale rimessa successiva. Viceversa se il saldo fosse minimo ma positivo e venisse immediatamente pagato, l’eventuale rimessa successiva sarebbe liberata dal vincolo. Questa differenza di trattamento dipenderebbe da circostanze del tutto casuali. Pertanto, il vincolo di custodia opera quanto meno per tutti i crediti maturati nei sessanta giorni dello spatium deliberandi.
Il principio di diritto
In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso dell’istituto di credito, cassando la sentenza impugnata e rigettando le domande della società debitrice Alfa. Il principio di diritto enunciato dalla Corte è il seguente:
“Nel pignoramento speciale esattoriale di crediti di cui all’art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, laddove esso abbia ad oggetto il saldo attivo derivante da un rapporto di conto corrente bancario, è soggetto al vincolo di cui all’art. 546 c.p.c. e va versato direttamente all’agente della riscossione, da parte della banca terza pignorata, il saldo attivo del conto corrente, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se (e nella misura in cui) esso si determini nel corso dello spatium deliberandi di sessanta giorni dal pignoramento previsto dalla norma (e, cioè, dalla notifica al terzo dell’ordine di pagamento diretto), indipendentemente dalla circostanza che, al momento del pignoramento, il saldo stesso fosse negativo ovvero fosse positivo e indipendentemente dalla circostanza che, in tale ultimo caso, il relativo credito (cioè, il saldo attivo eventualmente esistente al momento della notifica dell’ordine di pagamento diretto) sia stato già pagato all’agente della riscossione.”
Alcune riflessioni
La decisione pone un punto fermo sull’interpretazione del pignoramento speciale di conto corrente, confermando la doverosità del pagamento da parte dell’istituto di credito degli importi accreditati anche successivamente al primo versamento, purché ricadenti nell’arco temporale di sessanta giorni. La compensazione integrale delle spese è stata disposta in considerazione della novità della questione e dell’incertezza interpretativa esistente.











