Personalizzazione del danno biologico: l’autonoma liquidazione del danno morale

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9279/2025, depositata l’8 aprile (puoi consultare il testo integrale dell’ordinanza cliccando qui), ha affrontato nuovamente il tema della corretta liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute. La decisione, in particolare, si concentra sulla distinzione tra danno biologico e danno morale, ribadendo la necessità di una valutazione autonoma di quest’ultimo, quando allegato e provato. Per un approfondimento su questi temi, ti consigliamo il volume “Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali. 

Il risarcimento del danno nell'infortunistica stradale

Il risarcimento del danno nell'infortunistica stradale

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Massimo Quezel
Consulente in infortunistica dal 1997, fondatore e presidente del primo franchising in Italia di studi di consulenza dedicati alla tutela dei diritti dei danneggiati. Ha maturato una decennale esperienza come liquidatore assicurativo per una compagnia estera che gli ha permesso di acquisire un’importante esperienza nel settore. È autore dei libri inchiesta Assicurazione a delinquere, Malassicurazione e, con Francesco Carraro, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni. Dal 2003 dirige il trimestrale BluNews, dedicato al settore della tutela dei diritti e del risarcimento del danno (www.massimoquezel.it).
Francesco Carraro
Avvocato, vicepresidente dell’associazione forense “La Meridiana - Giuristi & Responsabilità”, composta da avvocati esperti nel campo della responsabilità civile e del risarcimento. Formatore in ambito giuridico e sulle tecniche di comunicazione, è autore dei seguenti saggi: Gestire il proprio tempo, Convincere per vincere e I nove semi del cambiamento. È coautore, con Massimo Quezel, di Salute S.P.A. – La Sanità svenduta alle Assicurazioni (www.avvocatocarraro.it).

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Massimo Quezel, Francesco Carraro, 2025, Maggioli Editore
26.00 € 24.70 €

Il caso: un investimento con omissione di soccorso

Il ricorrente era stato vittima di un grave sinistro stradale, investito da un’auto rimasta ignota e datasi alla fuga. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale riducendolo, però, del 60% per concorso di colpa, a causa del mancato utilizzo del casco. Il Tribunale, inoltre, aveva liquidato il danno non patrimoniale da invalidità permanente e inabilità temporanea.

La Corte d’Appello aveva confermato integralmente la decisione di primo grado, rigettando le doglianze sollevate dal danneggiato, tra cui l’omessa considerazione del danno morale come componente distinta del danno non patrimoniale. Il danneggiato aveva proposto, dunque, ricorso in Cassazione.

La doglianza: mancata autonoma liquidazione del danno morale

Il ricorrente, con il quarto motivo di ricorso, deduceva la violazione dell’art. 2059 c.c. e censurava la decisione d’appello per aver omesso di valutare in modo autonomo la componente morale del danno non patrimoniale. La corte territoriale, in particolare, aveva trattato il danno morale come una semplice componente accessoria del danno biologico, ricompresa nella “voce unica” prevista dalle Tabelle di Milano del 2018.

Il danneggiato richiamava l’orientamento, ormai consolidato, secondo cui la sofferenza interiore, intesa come dolore psichico, turbamento morale o pena per la lesione subita, rappresenta una dimensione autonoma del danno non patrimoniale, meritevole di separata considerazione e liquidazione.

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Il principio affermato dalla Corte

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo ribadendo che il danno morale non può ridursi alla sola personalizzazione del danno biologico, che invece attiene alle ripercussioni dinamico-relazionali delle lesioni. La Cassazione ha riaffermato il principio già espresso nelle ordinanze n. 9006/2022 e n. 31684/2024: il danno morale deve essere oggetto di autonoma valutazione e liquidazione, laddove venga dedotto e provato, in quanto si riferisce a una sofferenza interiore non oggetto di accertamento medico-legale.

Anzi, con il nuovo testo dell’art. 138 del Codice delle assicurazioni, il legislatore ha elevato a fonte normativa il principio dell’autonomia del danno morale, prevedendone espressamente la valutazione separata (art. 138, punto 2, lett. e), C.d.A.). L’incremento fino al 30% della personalizzazione riguarda solo il danno biologico, mentre il danno morale va liquidato in modo autonomo quando sussistano gli elementi di prova e allegazione.

Il rilievo sistematico della decisione

L’ordinanza si pone in linea con l’evoluzione giurisprudenziale che, a partire dal 2018, ha chiarito che la personalizzazione del danno biologico non può sostituire la liquidazione del danno morale. In particolare, la Corte richiama le previsioni normative che disciplinano in modo differenziato la personalizzazione del danno biologico (art. 138, n. 3) e il risarcimento del danno morale (punto 2, lett. e), chiarendo che solo la prima può essere parametrata a percentuali standardizzate.

Il giudice di merito, qualora sia dedotto e provato il danno morale, dovrà effettuare una separata valutazione ai fini del risarcimento.

Conclusioni

L’ordinanza n. 9279/2025 rafforza la linea interpretativa che distingue con nettezza le varie componenti del danno non patrimoniale. La Cassazione ribadisce l’autonomia del danno morale rispetto al danno biologico e richiama i giudici di merito al rispetto di un criterio di liquidazione che non annacqui il pregiudizio interiore nella voce tabellare generica.

Il principio di diritto riaffermato dalla Corte si innesta sul dettato normativo dell’art. 138 Cod. ass., rafforzando l’autonomia e la dignità risarcitoria del danno morale. Una decisione, questa, destinata ad avere rilevanti ricadute nella prassi giudiziaria, soprattutto in ambito di responsabilità civile da sinistro stradale.

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