Obbligo di indennizzo dell’assicuratore: art.1917

La questione giuridica riguarda l’art. 1917 c.c. e l’obbligo dell’assicuratore di indennizzare l’assicurato.  Secondo i giudici, l’assicuratore è inadempiente solo dopo la verifica della responsabilità e la liquidazione del danno, con valida costituzione in mora. 

Corte di Cassazione-sez. IIIciv- ord. n.13897 del 20-05-2024

La questione

La vicenda giuridica riguarda una società di assicurazioni che ha presentato ricorso per Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello, emessa nell’ottobre 2020. La causa è stata avviata da un avvocato che ha richiesto l’indennizzo previsto dalla sua polizza di responsabilità civile professionale, a seguito di un procedimento avviato dai suoi clienti per un presunto inadempimento.
La Corte d’Appello ha deciso che l’avvocato aveva diritto al risarcimento in base all’art. 1917 c.c., che obbliga l’assicuratore a tenere indenne l’assicurato.
Infatti, i clienti dell’avvocato avevano ripetutamente richiesto un risarcimento per la mancata difesa in un procedimento di opposizione a un decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo a causa dell’inerzia del difensore. Inoltre, la Corte ha rigettato l’argomento dell’assicuratore relativa all’ammontare dei danni, confermando che le somme richieste erano conseguenza dell’inadempimento professionale e non del mancato pagamento da parte dei clienti.

L’art. 1917 c.c.

La questione giuridica ruota intorno all’art. 1917 c.c., in merito all’obbligo dell’assicuratore di indennizzare l’assicurato. Nel caso di specie,la compagnia assicuratrice ha contestato la decisione del giudice che ha respinto l’eccezione di non indennizzare il sinistro.
Tuttavia, la Corte d’appello ha stabilito che l’obbligo di indennizzo sorge nel momento in cui l’assicurato provoca il danno, aldi là dal pagamento effettivo ai danneggiati. La Corte ha inoltre evidenziato che l’assicuratore è inadempiente solo dopo il tempo necessario per verificare la responsabilità dell’assicurato e liquidare il danno, sempre che vi sia stata una valida costituzione in mora da parte dell’assicurato. I giudici ermellini hanno sottolineato che il principio in questione è stato confermato da recenti sentenze della Suprema Corte, che hanno chiarito che la liquidità del debito non è una condizione per la costituzione in mora dell’assicuratore, contrariamente al principio “in illiquidis non fit mora”.

L’inadempimento

Nelle assicurazioni sulla responsabilità civile, l’assicuratore non è inadempiente per non aver pagato subito l’indennizzo richiesto dall’assicurato. Infatti, l’inadempimento si verifica solo se l’assicuratore rifiuta il pagamento senza verificare diligentemente la responsabilità dell’assicurato. La Suprema Corte ha stabilito che la mora dell’assicuratore si configura quando il ritardo o il mancato pagamento è dovuto a un comportamento ingiustificato e che gli interessi moratori decorrono dalla data della richiesta di indennizzo.

Conclusioni

Secondo i giudici, il timore che il pagamento dell’indennizzo dall’assicuratore direttamente all’assicurato possa risultare indebito se i terzi danneggiati non perseguono le loro richieste risarcitorie non è un argomento convincente. L’art. 1917, co.2, consente infatti all’assicuratore di prevenire tale rischio pagando direttamente il terzo danneggiato, previa comunicazione all’assicurato, e lo obbliga a farlo se richiesto dall’assicurato stesso.
Di conseguenza, la valutazione della Corte di merito sull’inadempimento colpevole dell’assicuratore e sulla determinazione dell’indennizzo da riconoscere all’assicurato è conforme ai principi giuridici.

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Nunzio Santi Di Paola, Avvocato, Tributarista. Specializzazione in Materia Commerciale, Societaria, Tributaria e Fiscale. Ha conseguito la qualifica di Giurista d’Impresa e successivamente quella di Giurista d’Impresa avanzato presso la LUISS Scuola di Management di Roma. Ha conseguito la specializzazione in Diritto Societario Riformato. Collaboratore di riviste giuridiche e autore di diversi volumi. Titolare dello Studio Legale Di Paola & Partners (associato ASLA) è stato membro di commissioni consultive presso la C.C.I.I.A. di Catania. Coordinatore del Centro Studi Tributari di ASLA. Mediatore professio- nista come previsto dal D.M. 180/2010. Docente e conferenziere in diversi Enti di formazione e presso i Consigli degli Ordini professionali.

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