Il nuovo accertamento con adesione

Nell’ottica di un miglior coordinamento tra gli istituti a finalità deflattiva vigenti nella fase antecedente l’instaurazione del giudizio tributario, la Riforma tributaria, attraverso il D.lgs. n.13/2024, interviene sul D.lgs. n. 218/1997 plasmando la nuova struttura dell’accertamento con adesione.
In ragione di un rafforzamento della cooperative compliance tra Amministrazione e contribuente e, per l’effetto, del miglioramento degli istituti riconducibili al principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione, l’accertamento con adesione diventa così congiuntura necessaria per il raggiungimento di un risultato biunivoco: l’interesse del Fisco alla pretesa e la tutela delle istanze costituzionalmente garantite del contribuente.

Il procedimento

Nel corso dell’ultimo decennio, il Legislatore tributario, ha intrapreso un percorso proiettato ad introdurre nel nostro sistema ordinamentale una serie di strumenti volti a deflazionare il contenzioso, i quali consentono al contribuente, trovatosi in una situazione di lite potenziale, di addivenire ad un accordo con l’Ufficio. Nel dettaglio, conciliando il pronto versamento (in tutto o in parte) dell’imposta e rinunciando all’instaurazione del contenzioso, al contribuente si riconosce l’accesso ad una serie di benefici (essi sono eterogenei e vanno dalla riduzione delle sanzioni amministrative e penali, fino all’immunità da possibili futuri accertamenti sullo stesso anno di imposta). Ancora, peculiarità dei vantaggi in esame è la cd. premialità graduale, che si sostanzia nel rapporto inversamente proporzionale esistente tra, lo stato di avanzamento del procedimento, da una parte, e il vantaggio ottenibile, dall’altra.

In definitiva, si tratta di strumenti che rappresentano l’espressione del nuovo paradigma dell’azione amministrativa, che non si limita alla declinazione esclusiva di comportamenti doverosi, ma introduce forme partecipative e di collaborazione capaci di incidere sulla legittimità del provvedimento finale[1].

La procedura di accertamento con adesione può essere attivata a seguito di un invito dell’Ufficio a comparire o su istanza di parte.

Nella prima ipotesi, l’Ufficio, invia al contribuente un invito a comparire[2] ai sensi dell’art. 5, D.lgs. n.218/1997 con la precipua finalità di addivenire ad una definizione concordata del rapporto nella fase antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento. La natura giuridica dell’invito è di atto informativo, all’interno del quale devono essere indicati: a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione; c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti d) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c). La disciplina prosegue precisado che il contribuente che non aderisce all’invito a comparire non potrà più usufruire dell’istituto in esame per gli stessi elementi e periodi di imposta indicati nell’invito rimasto disatteso.

Nella seconda ipotesi, invece, è il contribuente ad avviare la procedura inviando una domanda in carta libera, all’interno della quale chiede all’Ufficio la formulazione di una proposta di accertamento in vista di una eventuale definizione. Più in particolare, il contribuente interessato ad inviare all’Ufficio l’istanza di accertamento con adesione, ai sensi degli artt. 6 e 12, D. lgs n. 218/1997, può presentarla:

  • quando siano stati effettuati nei suoi confronti attività di tipo ispettivo, quali accessi, ispezioni e verifiche;
  • successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento[3].

Potrebbero interessarti anche:

  1. Adesione al PVC: Art. 5 – quater, D. lgs. n.218/1997
  2. Autotutela tributaria: artt. 10 – quater, quinquies – L. n. 212/2000

Accertamento con adesione per atti soggetti al contraddittorio preventivo

In relazione agli atti emessi dal 30 aprile 2024, per gli atti impositivi per i quali è obbligatorio il contraddittorio preventivo[4] sulla scorta del combinato disposto degli artt. 6-bis, L. n. 212/2000, 1 e 6 del D.lgs. n. 218/1997, il contribuente, ricevuto lo schema di provvedimento può, alternativamente:

  • presentare le deduzioni difensive entro 60 giorni, nel qual caso ci sarà un effettivo confronto tra le parti involte che potrebbe condurre anche all’archiviazione della pratica;
  • formulare istanza di adesione entro 30 giorni, cui seguirà l’invito di cui all’art. 5, D.lgs. n.218/1997 (questa procedura sarà alternativa all’istaurazione del contraddittorio endo – procedimentale);
  • non fare nulla, potendo comunque presentare istanza di adesione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’atto impositivo con effetto sospensivo del termine di proposizione del ricorso per soli 30 giorni (e non per 90 giorni).

Da ultimo, è importante specificare che, sempre nell’ottica di abbattimento del contenzioso, le parti, di comune accordo, possono stipulare l’adesione anche dopo le deduzioni difensive, non essendo la stessa, dal punto di vista giuridico, subordinata alla esclusiva istanza del contribuente[5].

Accertamento con adesione per atti esclusi dal contraddittorio preventivo

Con riferimento agli atti impositivi esclusi dall’invito al contraddittorio preventivo, la procedura non muta rispetto a quanto previsto nella disciplina previgente.

Ed invero:

  • ricevuto l’atto, il contribuente, entro il termine di proposizione del ricorso, potrà formulare istanza di adesione indicando gli elementi che lo identificano;
  • questa istanza, inoltre, potrà essere presentata dal contribuente anche se l’invito all’adesione non è stato formulato dall’ufficio;
  • per effetto della domanda di adesione, il termine per la proposizione dell’eventuale ricorso rimarrà sospeso per un periodo di 90 giorni.

Vantaggi e perfezionamento dell’accordo

La definizione della pretesa mediante adesione all’accertamento porta con sé indubbi vantaggi, sia di natura economica sia di natura personale.

Ed invero, la fruizione dell’istituto deflattivo in esame consente, rispettivamente:

  • l’entità della pretesa può essere ridimensionata nell’ipotesi in cui, in sede di contraddittorio, l’ufficio accolga le doglianze del contribuente;
  • riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo edittale previsto dalla legge;
  • sul piano penale rileva come causa di non punibilità solo nelle ipotesi di cui all’art. 13, comma 1, D.lgs. n. 74/ 2000. Di contro, nella generalità dei casi opera solo al fine di cui all’art. 13-bis, D.lgs. n. 74/2000 secondo cui per in fatti accertati, perseguibili anche penalmente, costituisce una circostanza attenuante il perfezionamento dell’adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. in questa sede, l’effetto premiale si concretizza nell’abbattimento fino ad 1/3 delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni accessorie.

Da ultimo, in relazione al perfezionamento dell’accordo, il raggiungimento (o meno) dello stesso avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per i quali il contribuente può scegliere di farsi assistere o rappresentare da un procuratore.

Giunti a questo punto si aprono due strade, ossia:

  • se le parti addivengono ad un accordo, quest’ultimo si perfeziona con il pagamento della somma pretesa dall’ufficio. Si precisa, infatti, che è solo il versamento della somma richiesta a determinare la definizione del rapporto tributario;
  • se non si raggiunge un accordo, il contribuente potrà sempre presentare ricorso al giudice tributario avverso l’atto emesso (o che sarà emesso) dall’ufficio.

Note

[1] Per tutti, si veda il regime di adempimento collaborativo o di “Cooperative compliance” istituito con il D.lgs. n. 128/2015, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, legge 11 marzo 2014, n.23”.

[2] Art. 11, D. lgs. n. 218/1997: “L’ufficio di iniziativa, nei casi di cui all’art. 6-bis, comma 2, L. n. 212/2000, contestualmente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei cadi di cui all’art. 12, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati: a)gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione; b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione; b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti; b-ter) i motivi che determinano le maggiori imposte di cui alla lettera b-bis). Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è autonomamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario”.

[3] Art. 6, D.lgs. n. 218/1997: “Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 DPR 29 settembre 1973, n. 600, e 52 DPR 26 ottobre 1972, n.633, può chiedere all’ufficio, con apposita istanza, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione […]. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione […]”. Art. 12, D.lgs. n. 218/1997: “In caso di notifica di avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, può formulare istanza di accertamento con adesione […]. Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1-bis, primo periodo, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero”.

[4] Lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), all’art. 6-bis, prevede l’attivazione del contraddittorio endo – procedimentale per tutti gli atti autonomamente impugnabili”.

[5] Art. 6, comma 2-ter, D. lgs. n. 218/1997: “E’ fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all’esito delle osservazioni di cui all’art. 6-bis, comma 3, della citata legge n.212/2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento”.

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