Adesione al PVC: Art. 5 – quater, D. lgs. n.218/1997

Il D.lgs. n. 13/2024, rubricato “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, attraverso l’inserimento dell’art. 5 -quater all’interno del D.lgs. n. 218/1997 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), offre ai contribuenti la facoltà di aderire ai rilievi contenuti nei verbali di constatazione, redatti dagli uffici dell’Agenzia o dalla Guardia di Finanza, ottenendo in cambio una riduzione delle sanzioni.
La necessità di favorire il ricorso a strumenti deflattivi del contenzioso tributario, infatti, ha indotto il Legislatore a reintrodurre l’istituto in esame (introdotto dal D.l. n. 112/2008 e disciplinato dal previgente art. 5-bis del D.lgs. n. 218/1997, poi abrogato dalla L. n. 190/2014 -Stabilità 2015-) al precipuo scopo di soddisfare una duplice finalità: da una parte, limitare l’ipertrofico ricorso al giudice tributario; dall’altra, semplificare la gestione dei rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ispirandoli al principio di reciproco affidamento.

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La consegna del pvc a seguito di verifica fiscale

L’attività di controllo svolta sui contribuenti, avente ad oggetto il corretto adempimento degli obblighi fiscali, rientra tra i compiti istituzionali affidati all’Amministrazione finanziaria[1], i quali sono finalizzati a contrastare l’insorgenza, ovvero il perdurare, di fenomeni evasivi/elusivi e, parimenti, favorire l’adempimento spontaneo del contribuente (cd. tax compliance)[2].
Ancora, l’attività di accertamento svolta dall’Amministrazione finanziaria, finalizzata a verificare il corretto adempimento degli obblighi tributari, si serve di eterogenei strumenti ispettivi: dai controlli automatizzati, alle indagini finanziarie, passando per l’invio di questionari, fino a giungere alle attività di tutoraggio poste in essere nei confronti delle imprese di rilevanti dimensioni.
Così, sulla scorta dell’attività di controllo effettuata, spesso, l’Ufficio procede alla rettifica della posizione reddituale del contribuente formalizzando la conclusione dell’attività di verifica attraverso la notifica di un avviso di accertamento contenente le risultanze dell’istruttoria e dei singoli metodi accertativi utilizzati.
In base a quanto sinteticamente esposto, è possibile affermare che, a seconda del tipo di attività di controllo effettuata (controllo documentale sulla dichiarazione presentata, richiesta di informazioni, indagine finanziaria, verifica fiscale), il contribuente potrà essere raggiunto da due atti:

  • processo verbale di constatazione[3]
  • avviso di accertamento[4]Adesione al PV.

L’istituto dell’adesione al processo verbale di constatazione (pvc) prevede la facoltà per il contribuente di accettare integralmente i rilievi di carattere sostanziale (eccepiti dall’Agenzia o dalla GdF) contenuti nel verbale, beneficiando in cambio della riduzione delle sanzioni previste in relazione alle irregolarità accertate. In particolare, la caratteristica peculiare di questo strumento deflattivo si sostanzia nella decurtazione sanzionatoria, infatti, le sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento con adesione (pari a 1/3 del minimo) vengono ridotte della metà, per cui, in caso di adesione totale al pvc, l’entità delle sanzioni corrisponderà ad 1/6 del minimo.

Ulteriore caratteristica della procedura di adesione è quella che interessa l’oggetto, ossia l’adesione al pvc deve essere integrale. Detto in altri termini, se decide di aderire, il contribuente deve accettare integralmente il contenuto del verbale rinunciando, de facto, alla possibilità di instaurare un contenzioso con l’Amministrazione o, comunque, di revisionare le pretese dell’Ufficio.

Da ultimo, è importante rilevare la rapidità che tipizza questa procedura.

Invero, l’istanza di adesione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di consegna del verbale ed entro i 60 giorni successivi (con decorrenza differenziata a seconda che si tratti di adesione condizionata/incondizionata) l’Ufficio competente provvederà a notificare l’accoglimento, ovvero il diniego, della richiesta.

Risulta evidente, quindi, la finalità dichiarata dell’istituto che si sostanzia nella semplificazione gestoria/dialettica dei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria ed il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, al fine di prevenire l’insorgenza di liti e contenzioso.

I due modelli di adesione ai pvc: condizionata / incondizionata

Secondo la lettera del comma 1, art. 5- quater, D. lgs. n. 218/1997 “Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell’art. 24, L. n.4/1929:

  1. senza condizioni;
  2. condizionandola alla rimozione degli errori manifesti […]”.

Ma procediamo con ordine.

Nel caso di adesione senza condizioni:

  • il contribuente entro 30 giorni dalla consegna del pvc deve inviare, sia all’Agenzia delle Entrate sia alla GdF (nei casi in cui sia questo l’organo che ha emesso il pvc a conclusione di verifica fiscale), una apposita comunicazione in cui manifesta la volontà di aderire alla verbale di contestazione;
  • l’agenzia delle Entrate, entro i successivi 60 giorni, deve notificare l’atto di definizione dell’accertamento parziale, indicando, per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, sanzioni e altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale;
  • entro 20 giorni dalla ricezione dell’atto di definizione, il contribuente è chiamato a versare il pagamento di tutte le somme, ovvero la prima rata (la dilazione può avvenire in 8 rate trimestrali di pari importo, ovvero 16 se le somme pretese superano i 50.000 euro).

Nel caso di adesione al pvc condizionata:

  • il contribuente, entro 30 giorni dalla consegna del pvc, deve inviare sia all’Agenzia delle Entrate che all’organo verificatore (ad es. GdF) la comunicazione di “adesione condizionata” con cui manifesta la volontà di aderire, ma subordinandola all’accoglimento degli errori manifesti sottoposti al vaglio del verificatore;
  • nei successivi 10 giorni dalla comunicazione l’organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
  • nei 60 giorni successivi (che decorrono dalla comunicazione all’Agenzia delle Entrate e non dalla comunicazione dell’aggiornamento del verbale fatta al contribuente), l’Agenzia comunica al soggetto passivo del rapporto l’atto di definizione dell’accertamento parziale;
  • entro 20 giorni dalla ricezione dell’atto di definizione, il contribuente è chiamato ad effettuare il pagamento integrale di tutte le somme, ovvero della prima rata (anche qui seguendo la specificazione di cui sopra).

Effetti dell’adesione al pvc

L’adesione al pvc produce i seguenti effetti:

  • definizione delle violazioni oggetto dell’adesione;
  • riduzione delle sanzioni amministrative pari a 1/6 del minimo;
  • configura quale circostanza attenuante in sede penale ex art. 13, D. lgs. n. 74/2000.

 

In ogni caso, sulla scorta di quando previsto dal comma 7, art. 5 -quater, D.lgs. n.218/1997, in caso di mancato pagamento delle somme dovute, il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvederà all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei predetti importi, ai sensi dell’art. 14, D.P.R. n. 602/1973.

Note

[1] Quando si parla di Amministrazione finanziaria ci si riferisce all’insieme delle strutture amministrative (Agenzia delle Entrate; Agenzia delle Entrate- Riscossione; GdF) deputate alla gestione delle entrate dello Stato.

[2]Sulla scorta delle linee guida elaborate dal Forum OCSE del 2013 la “tax compliance” costituisce il fine che ogni Stato mira a realizzare servendosi del modello della “cooperative compliance”. Il regime dell’adempimento collaborativo, introdotto in Italia in forza del D.lgs. n. 128/2015, infatti, si pone l’obiettivo di aumentare il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti, attraverso l’intensificazione dell’interlocuzione (costante e preventiva) tra i soggetti involti.

[3] Come anticipato l’attività di controllo effettuata presso la sede del contribuente si conclude con la consegna di un processo verbale di constatazione (pvc) in cui sono indicate le eventuali violazioni commesse e i relativi addebiti.

[4] Atto mediante il quale l’Ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito dell’attività di controllo sostanziale effettuata.

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Luigi Tramontano
Giurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

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