
La Prima Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 18838 del 10 luglio 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), torna a esaminare alcune delle questioni più dibattute in tema di contratti di mutuo: la configurabilità dell’usura, la corretta determinazione del Tasso Effettivo Globale (TEG), la rilevanza di spese accessorie e il ruolo della trasparenza contrattuale. La pronuncia interviene su un caso nel quale la Corte d’Appello aveva escluso la natura usuraria di un contratto di finanziamento, riformando la decisione di primo grado che aveva invece accolto le doglianze dei mutuatari. Per un approfondimento su questi temi, ti segnaliamo il volume “Manipolazione del tasso Euribor e diritto al rimborso degli interessi”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Manipolazione del tasso Euribor e diritto al rimborso degli interessi
Quali sono gli elementi costitutivi della manipolazione del tasso Euribor? Come e perché sono stati manipolati i tassi Euribor? I contratti di mutuo basati su tassi Euribor manipolati sono totalmente o parzialmente nulli?
A questi e ad altri interrogativi risponde Monica Mandico in questo pratico fascicolo che vuole offrire una guida accessibile per chiunque desideri comprendere e affrontare questa problematica, evitando i rischi di procedimenti legali mal gestiti e aumentando le possibilità di recupero dei danni subiti attraverso l’analisi delle normative, delle sentenze e delle strategie legali più efficaci.
Monica Mandico
Avvocato Cassazionista presso lo Studio Mandico & Partners, gestore ex art. 356 CCII, liquidatore, amministratore giudiziario. Esperta in diritto bancario e crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento, svolge incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione e master di II livello presso l’Università Partenope di Napoli e l’Università di Ferrara ed è legale accreditato presso Enti no profit e Onlus. Già componente della Commissione regionale per la nomina di Esperto Indipendente presso la C.C.I.A.A. di Napoli. Coordinatrice della Commissione di studio presso il COA di Napoli su “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Autrice di numerose pubblicazioni su diritto bancario e finanziario, sovraindebitamento e GDPR.
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Monica Mandico, 2024, Maggioli Editore
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Manipolazione del tasso Euribor e diritto al rimborso degli interessi
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I fatti di causa
La controversia origina da un contratto di mutuo in cui i mutuatari avevano contestato l’applicazione di interessi e spese ritenute indebite, sostenendo che il TEG (Tasso Effettivo Globale) fosse superiore al tasso soglia. Il Tribunale di Agrigento, in primo grado, aveva riconosciuto l’usurarietà del mutuo, condannando l’istituto di credito alla restituzione di €8.937,10. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 30 settembre 2023, ha tuttavia riformato tale decisione, escludendo l’usura. Avverso la pronuncia d’appello è stato proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.
Eccezioni processuali e onere di allegazione
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per omesso esame dell’eccezione di difetto di rappresentanza processuale della banca. La Cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile, precisando che l’omesso esame di una questione processuale non costituisce omissione di pronuncia e che, in tema di errores in procedendo, è necessaria l’indicazione puntuale degli atti processuali rilevanti. I ricorrenti, tuttavia, si erano limitati a citare una delibera assembleare senza riportare il contenuto della procura rilasciata al difensore.
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Calcolo del TEG e oneri esclusi: imposte e notaio
Con il secondo motivo si censurava l’omesso computo, ai fini dell’usura, dell’onorario notarile e dell’imposta sostitutiva prevista dal d.P.R. n. 601/1973. La Corte ha osservato che tali questioni erano state sollevate tardivamente in appello e che, comunque, i ricorrenti non avevano indicato documenti idonei a dimostrarne l’addebito. La Corte ha anche ribadito che l’art. 1, comma 4, l. n. 108/1996 e le istruzioni della Banca d’Italia escludono espressamente le imposte e le spese notarili dal computo del TEG.
Usura sopravvenuta e valore delle dichiarazioni difensive
I ricorrenti lamentavano che la banca, per il tramite del CTU, avesse ammesso il superamento del tasso soglia. La Cassazione ha respinto la doglianza, chiarendo che le dichiarazioni contenute negli scritti difensivi firmati solo dal procuratore ad litem non hanno valore di confessione giudiziale, se non sono sottoscritte personalmente dalla parte. Inoltre, l’usura sopravvenuta non produce effetti invalidanti sul contratto, trattandosi di sopravvenienze rispetto a pattuizioni originariamente lecite. Il TEG rilevante ai fini dell’usura è esclusivamente quello al momento della stipula, che nel caso in esame risultava inferiore al tasso soglia.
Piano di ammortamento e trasparenza contrattuale
Il terzo motivo riguardava la presunta mancata consapevolezza, da parte dei mutuatari, della scelta del piano di ammortamento alla francese. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura per difetto di allegazione, sottolineando che i ricorrenti non avevano indicato in quale fase di merito la questione fosse stata dedotta. La Cassazione ha inoltre ribadito che l’omessa indicazione del regime di ammortamento non comporta nullità del contratto, né per indeterminatezza dell’oggetto, né per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria.
Ulteriori censure e motivi generici
Il quarto motivo lamentava l’omesso esame della pretesa “confessione” della banca sull’usura di alcuni tassi, già trattata con riferimento al secondo motivo. Il quinto motivo, infine, sollevava una pluralità di censure, tra cui la sommatoria di interessi corrispettivi e moratori e l’eccessività della clausola sugli interessi moratori. Tuttavia, la Corte ha rilevato l’assoluta genericità e incompletezza delle deduzioni, in quanto prive di riferibilità alla decisione impugnata. Parimenti inammissibile è risultata la doglianza relativa alla mancata riconvocazione del CTU, trattandosi di valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
I principi di diritto confermati dall’ordinanza
La pronuncia della Cassazione cristallizza alcuni orientamenti ormai consolidati:
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Non è configurabile omissione di pronuncia per mancato esame di eccezioni processuali non decisive ai fini del merito.
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Le imposte e le tasse, inclusa l’imposta sostitutiva, non rilevano ai fini del calcolo del TEG, in base all’art. 1, comma 4, della legge n. 108/1996.
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Le dichiarazioni contenute in atti sottoscritti dal procuratore ad litem non hanno valore di confessione giudiziale ai sensi degli artt. 228 e 229 c.p.c.
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Il superamento sopravvenuto del tasso soglia durante l’esecuzione del contratto non determina nullità o inefficacia della clausola contrattuale validamente stipulata.
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La mancata indicazione del piano di ammortamento “alla francese” non comporta nullità per indeterminatezza dell’oggetto del contratto o per violazione della normativa sulla trasparenza.
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Le censure fondate su elementi nuovi o generici non possono essere esaminate in sede di legittimità.
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L’onere della prova della nullità contrattuale impone di allegare con precisione gli elementi fattuali e documentali rilevanti.
Conclusioni
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 5.000,00, oltre accessori. Ha inoltre disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione conferma l’approccio rigoroso della Suprema Corte nell’interpretazione delle norme sull’usura e sulla trasparenza bancaria, richiedendo alle parti un preciso onere di allegazione e documentazione. Viene altresì ribadita la centralità del momento della stipula per la verifica del TEG e l’inammissibilità di censure formulate in modo generico o tardivo.