
A seguito dell’intervento esplicativo delle Sezioni Unite (Sent. n. 15130/2024) sui mutui a tasso fisso, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento (n. 8322/2025), affronta il caso di un mutuo alla francese a tasso variabile. Nello specifico, la pronuncia estende i principi già affermati dalle Sezioni Unite, ribadendone la validità anche in presenza di tassi indicizzati e fornisce indicazioni in tema di calcolo degli interessi e trasparenza contrattuale.
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Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
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Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
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La fattispecie
Un mutuatario conveniva in giudizio la banca mutuante chiedendo, in via principale, l’accertamento dell’usurarietà del tasso convenuto in un contratto di finanziamento a tasso variabile stipulato nel 2007, includendo nel calcolo anche le spese fisse per insoluti.
In via subordinata, instava per la declaratoria di nullità della clausola relativa agli interessi per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., sostenendo che l’applicazione del metodo di ammortamento alla francese comportasse anatocismo, e per la nullità della clausola di determinazione del tasso (di cui all’art. 5 del contratto) per indeterminatezza e presunta natura meramente potestativa (artt. 1346, 1355 c.c.).
in via ulteriormente subordinata, chiedeva la rideterminazione del piano di ammortamento al tasso legale e la restituzione/compensazione delle somme indebitamente versate.
Il Tribunale di Nocera Inferiore respingeva integralmente i motivi di ricorso. La Corte d’Appello di Salerno accoglieva parzialmente il gravame, con precipuo riferimento alla rideterminazione di una specifica voce di interessi moratori applicata per un ritardo nel pagamento di una singola rata, ritenuta eccessiva ex art. 1384 c.c., salvo confermare il rigetto delle altre domande, escludendo l’usurarietà dei tassi corrispettivi pattuiti (anche in ragione della carenze delle allegazioni), negando in radice l’ipotesi di cumulare tasso corrispettivo e moratorio ai fini della verifica dell’usura, oltre a ritenere infondate le censure relative all’anatocismo e all’indeterminatezza del tasso variabile legato all’Euribor.
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I motivi di ricorso in Cassazione
Il mutuatario presentava ricorso per Cassazione incardinato su due motivi.
Con il primo, lamentava l’omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) ed esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) in relazione alla domanda subordinata di nullità della clausola di ammortamento per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., riaffermando che il metodo alla francese causerebbe la realizzazione di interessi composti ovvero di anatocismo.
Con il secondo motivo, il ricorrente contestava analoghi vizi processuali (omessa pronuncia, omesso esame, violazione artt. 115 e 167 c.p.c.) riguardo alla domanda di nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi corrispettivi, asseritamente indeterminata e/o meramente potestativa ex artt. 1346 e 1355 c.c., anche nella specie ricollegando il vizio all’applicazione del piano alla francese.
Orbene, la questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte riguardava la compatibilità del piano di ammortamento alla francese, applicato ad un mutuo a tasso variabile, con il divieto di anatocismo (art. 1283 c.c.) in relazione ai requisiti di determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto (artt. 1346, 1418 c.c.), nonché con il divieto di condizioni meramente potestative (art. 1355 c.c.).
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha respinto ambedue i motivi di ricorso, ritenendoli parzialmente inammissibili oltre che infondati nel merito.
Gli ermellini hanno escluso l’omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello, evidenziando come quest’ultima avesse esaminato e rigettato le domande subordinate, ritenendo determinata la clausola sul tasso e infondate le censure relative all’anatocismo derivante dal metodo alla francese. Inoltre al Suprema Corte ha altresì giudicato inammissibile la doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. (omesso esame di fatto decisivo), sia per la presenza di una c.d. doppia conforme sulla ricostruzione fattuale, sia in quanto le critiche concernevano la valutazione giuridica e l’apprezzamento delle prove (quale la consulenza tecnica di parte ritenuta generica dal giudice di merito).
Con la pronuncia di specie, la Corte ha convalidato la decisione impugnata ritenendola conforme alla recente giurisprudenza di legittimità, in particolare ai principi stabiliti dalla sentenza n. 15130/2024 delle Sezioni Unite. Invero, la Suprema Corte ha precisato come detti principi trovino ingresso anche nei mutui a tasso variabile con ammortamento alla francese.
Nel richiamare le Sezioni Unite, l’ordinanza ha precisato che:
- Nel metodo alla francese, la quota interessi di ciascuna rata è calcolata unicamente sul capitale residuo del periodo precedente; non vi escludendo vi possa essere un calcolo di interessi su interessi in precedenza scaduti. La locuzione capitalizzazione composta rappresenta solo il metodo di costruzione della rata costante attraverso la differente imputazione a capitale e interessi, ma non segue pertanto l’anatocismo;
- Il maggior costo per interessi riguardo ad altri metodi di ammortamento non trae origine da un fenomeno anatocistico, bensì dal più lento rimborso del capitale nelle fasi iniziali del piano.
La portata innovativa della decisione consiste nell’applicazione dei richiamati principi al tasso variabile: la Corte chiarisce che l’indicizzazione non altera la struttura matematica del calcolo degli interessi sulla sola quota capitale residua. Ciò che modifica, in ragione dell’andamento del parametro di riferimento, è l’ammontare della quota interessi dovuta per ciascuna rata che fa variare l’importo complessivo della rata stessa, rimanendo preclusa ex se la produzione di interessi su interessi.
Ultimo ma non per ultimo, la Corte delinea anche l’aspetto della trasparenza contrattuale, affermando che, in un mutuo a tasso variabile, la determinatezza e la chiarezza sono salvaguardate qualora il contratto individui chiaramente l’importo erogato, la durata, il tasso iniziale (gli indici TAN e TAEG), il meccanismo di indicizzazione, la periodicità delle rate e la loro composizione iniziale (quota capitale/quota interessi). Ne deriva che nella delineata trattativa contrattuale, il mutuatario è posto nella condizione di predeterminare il meccanismo di calcolo e le condizioni iniziali, potendo di conseguenza svolgere le opportune valutazioni comparative.
Conclusioni
L’ordinanza si pone nel solco dell’orientamento tracciato dalla Cassazione sulla legittimità del piano di ammortamento alla francese, ampliando le conclusioni delle Sezioni Unite anche ai contratti a tasso variabile.
La pronuncia concorre a diminuire l’incertezza giuridica su un tema di grande interesse, confermando che né l’anatocismo né l’indeterminatezza sono vizi intrinsecamente connessi a tale metodo di rimborso, a condizione che le condizioni contrattuali, specie il meccanismo di indicizzazione, siano precisate con sufficiente chiarezza e trasparenza.
Viene così riaffermato che le critiche generiche basate sulla mera adozione del metodo alla francese, talvolta supportate da consulenze di parte che approfondiscono giuridicamente il meccanismo contrattuale e la sua applicazione concreta, non sono sufficienti a fondare domande di nullità o ripetizione dell’indebito.