Fino a quando perdura l’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni?
Può chiedersi la revoca dell’assegno di mantenimento al figlio non economicamente autosufficiente quando superi una certa età?
Lo ha chiarito il Tribunale di Napoli con un recente provvedimento in materia di mantenimento e autoresponsabilità dei figli maggiorenni.
Il caso in esame
Un padre presentava ricorso innanzi al Tribunale per richiedere la revoca dell’assegno di mantenimento stabilito a suo carico, in sede di divorzio, in favore del figlio maggiorenne, di 29 anni, non economicamente autosufficiente.
Questi, a sostengo della domanda, asseriva la circostanza che il giovane, ormai ventinovenne ed iscritto all’università da 11 anni, aveva soltanto conseguito la laurea triennale in Scienze Motorie nell’anno accademico 2015/2016, mantenendosi comunque in via autonoma grazie all’attività saltuaria svolta presso alcune palestre o centri sportivi.
Pertanto, non avendo il figlio dato prova adeguata del suo impegno a rendersi indipendente, e rimanendo invece di fatto colpevolmente inerte rispetto ad ogni obiettivo di affrancamento economico dal nucleo familiare di origine, il suo percorso formativo si dovesse considerare in ogni caso concluso, sebbene, per sua colpevole ed ingiustificata inerzia a tale conclusione non fosse seguita una adeguata sistemazione professionale.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Napoli, con decreto n. 4868/2018, ha accolto la domanda di revoca dell’assegno di mantenimento, sancendo il principio di diritto per cui, in tema di assegno di mantenimento di figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, è necessario non solo verificare che il mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica non sia determinato da colpevole inerzia o da fatto imputabile al figlio, ma occorre altresì una valutazione circa l’età dello stesso.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che a 29 anni risulta ormai prossima l’operatività di un principio di generale autoresponsabilità che incombe sul figlio maggiorenne, non potendo pretendere la protrazione dell’obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, atteso che l’“obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (Cass. n. 18076/2014).
In conclusione, il mantenimento del figlio maggiorenne non potrà perdurare, laddove, questi assuma una condotta di colpevole inerzia, rispetto all’esigenza prioritaria di rendersi economicamente autonomo.