Litisconsorzio necessario e trasparenza fiscale

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 19082/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale dell’ordinanza), ribadisce un principio cardine del processo tributario: la centralità del contraddittorio. A fronte di una controversia relativa a operazioni oggettivamente inesistenti, la Corte sceglie di non affrontare il merito della questione, fermandosi su un profilo processuale essenziale: la corretta instaurazione del contraddittorio. In caso di società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale, il vincolo tra società e soci impone il litisconsorzio necessario. L’assenza di tutte le parti legittimate comporta la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Una decisione che, pur processuale, riafferma la supremazia delle garanzie del giusto processo sull’esigenza di accertamento fiscale. Per un approfondimento su questi temi, ti consigliamo il volume “Come cancellare di debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon

Come cancellare i debiti fiscali

Come cancellare i debiti fiscali

Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.

Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

Leggi descrizione
Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
44.00 € 41.80 €

Il caso

La vicenda nasce da una verifica della Guardia di Finanza, conclusa con avvisi di accertamento per l’anno 2013. L’Agenzia delle Entrate contestava a una S.r.l. la deduzione indebita di costi ai fini IRES e IRAP, nonché la detrazione dell’IVA, in base a fatture emesse da una società qualificata come “cartiera”: un soggetto privo di effettiva operatività, utilizzato per generare documenti fiscali relativi a operazioni mai avvenute. La contestazione rientrava dunque nella categoria delle operazioni oggettivamente inesistenti, caratterizzate dall’assenza della prestazione fatturata.

La società aveva optato, per quell’annualità, per il regime di trasparenza fiscale. Di conseguenza, l’accertamento si era automaticamente riflesso sui soci, ai quali era stato imputato un maggior reddito da partecipazione rilevante ai fini IRPEF.

L’esito del giudizio è stato contrastante nei primi due gradi. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto le tesi dell’Ufficio; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, invece, aveva riformato la sentenza e accolto l’appello della società e dei soci.

L’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo un unico motivo: la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992. A giudizio dell’Amministrazione, la Corte di secondo grado si era limitata a richiamare alcune sentenze penali di assoluzione, ritenute irrilevanti, e aveva liquidato come non “concretamente confutate” le prove dei contribuenti, senza però confrontarsi con gli elementi indiziari gravi forniti dall’Ufficio, tra cui l’assenza di struttura, di personale e di dichiarazioni fiscali da parte della società emittente.

Il regime di trasparenza e l’imputazione del reddito

Al centro dell’ordinanza interlocutoria si colloca l’istituto della trasparenza fiscale, disciplinato per le società a responsabilità limitata dall’art. 116 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR). Tale regime consente a S.r.l. che rispettano determinati requisiti, relativi sia alle dimensioni che alla composizione societaria, di rinunciare alla tassazione ordinaria IRES, optando per un sistema analogo a quello delle società di persone.

Come ricordato dalla Corte, l’effetto principale consiste nell’imputazione diretta ai soci del reddito prodotto dalla società, in proporzione alla loro quota di partecipazione, a prescindere dalla percezione effettiva degli utili. In altri termini, il reddito generato dall’ente collettivo viene fiscalmente attribuito ai soci, imponibile ai fini IRPEF, anche se non distribuito. Si realizza così un vincolo giuridico e fiscale inscindibile tra il risultato economico della società e la posizione tributaria dei singoli partecipanti.

Il litisconsorzio necessario e la nullità del giudizio

Questa interdipendenza sul piano sostanziale si riflette, secondo la Cassazione, anche a livello processuale: l’accertamento fiscale deve essere unitario. Non è ammissibile, infatti, che il reddito della società venga determinato secondo un criterio e quello dei soci secondo un altro. L’atto impositivo, pur rivolgendosi a soggetti distinti (società e soci), è unico nei suoi presupposti e indivisibile nei suoi effetti.

Ne consegue l’obbligo di litisconsorzio necessario in ogni fase del contenzioso relativo alla rettifica del reddito della società. Non si tratta di una mera opportunità difensiva, ma di un vincolo processuale inderogabile, imposto a garanzia del diritto di difesa e della coerenza sistemica. Richiamando la pronuncia n. 27278/2024, la Corte sottolinea che la mancata integrazione del contraddittorio comporta la nullità assoluta del giudizio, vizio rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, come avvenuto nella fattispecie esaminata.

Conclusione

Accertata la notifica del ricorso per Cassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate solo a uno dei soci, e non anche alla società né all’altro socio, la Corte ha rilevato d’ufficio la violazione del contraddittorio. Di conseguenza, ha interrotto l’esame del merito, incentrato sulla presunta motivazione apparente della sentenza d’appello, ed ha adottato un’ordinanza interlocutoria.

Con tale provvedimento, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo e assegnato all’Agenzia delle Entrate un termine di novanta giorni per integrare il contraddittorio, provvedendo alla notifica del ricorso anche alle parti non coinvolte. Solo dopo il completamento di questo adempimento, e una volta ripristinata l’integrità del contraddittorio, la Corte potrà fissare una nuova udienza per l’esame del ricorso.

La pronuncia non chiude il giudizio, ma ne sospende lo sviluppo, sottolineando con fermezza il ruolo centrale delle garanzie procedurali, imprescindibili per la corretta valutazione nel merito.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

16 − quattordici =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.