
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7111/2025 (trovi il testo integrale dell’ordinanza qui), ha affrontato una questione di rilevanza nel contenzioso esecutivo: è necessaria l’indicazione della data di apposizione della formula esecutiva nell’atto di precetto fondato su sentenza? La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza più recente, riaffermando limiti e criteri applicativi degli artt. 480 e 654 c.p.c. Per un approfondimento su questi temi, consigliamo il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
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Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €

Formulario commentato del nuovo processo civile
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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dall’atto di precetto notificato ai creditori, sulla base di una sentenza resa all’esito di una causa di divisione ereditaria. Il titolo esecutivo era stato regolarmente notificato, ma il precetto ometteva di indicare la data di apposizione della formula esecutiva.
Il debitore intimato proponeva opposizione agli atti esecutivi, sostenendo l’illegittimità del precetto per violazione dell’art. 654, comma 2, c.p.c., norma che richiede, per i decreti ingiuntivi, l’indicazione espressa della formula di esecutorietà e della relativa data.
Il Tribunale di Salerno accoglieva l’opposizione, ritenendo tale omissione insanabile anche per i precetti su sentenza e dichiarava illegittimo l’atto di precetto.
La decisione della Corte: i limiti applicativi dell’art. 654 c.p.c.
La Cassazione, investita del ricorso promosso dagli eredi intimanti, ha accolto il ricorso principale, ritenendo errata l’applicazione dell’art. 654 c.p.c. al caso in esame.
Secondo la Corte, la norma invocata, riferita ai decreti ingiuntivi, ha carattere speciale e non è applicabile in via analogica ai precetti fondati su sentenza, i quali sono disciplinati dall’art. 480 c.p.c. Quest’ultimo non prevede alcun obbligo di indicare la data della formula esecutiva, ma si limita a richiedere l’indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo (se avvenuta separatamente).
La Corte ha richiamato in proposito la propria giurisprudenza (Cass. n. 11242/2022) e ha sottolineato che:
«Il precetto fondato su un titolo esecutivo diverso dal decreto ingiuntivo munito di esecutorietà dopo la sua notificazione non deve necessariamente indicare l’apposizione della formula esecutiva sull’atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione – nemmeno in via analogica – il disposto dell’art. 654, comma 2, c.p.c., norma speciale e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica».
Di conseguenza, l’opposizione ex art. 617 c.p.c. è stata rigettata, e la sentenza del Tribunale è stata cassata con decisione nel merito.
Conclusioni
La pronuncia n. 7111/2025 conferma un principio di chiarezza e proporzionalità nell’applicazione delle regole processuali: le forme non devono diventare trappole, soprattutto quando non previste dalla legge.
La Suprema Corte ribadisce che:
- il precetto fondato su un titolo esecutivo diverso dal decreto ingiuntivo munito di esecutorietà dopo la sua notificazione non deve necessariamente indicare l’apposizione della formula esecutiva sull’atto, né la data di esecuzione di detta formalità;
- e che estendere l’art. 654 c.p.c. oltre la sua portata significherebbe alterare il sistema delle impugnazioni e dell’esecuzione.
Il principio si riflette positivamente sulla certezza del diritto, evitando che vizi meramente formali diventino strumenti per rallentare o ostacolare l’azione esecutiva legittimamente intrapresa.