L’art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede che il terzo trasportato abbia diritto a rivalersi, in caso di lesioni, sull’assicurazione dell’auto che lo trasportava.
La Cassazione ha chiarito, con la recente ordinanza n. 16477 emessa il 05.07.2017 che ciò è possibile anche nella circostanza di un sinistro determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato ovvero non identificato.
Viene così data una lettura interpretativa della norma tale da salvaguardare quanto più possibile il terzo trasportato.
La normativa: art. 141 Codice delle Assicurazioni
L’art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede che il danno subito dal terzo trasportato sia risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era trasportato al momento del sinistro, a prescindere dall’accertamento di responsabilità del conducente coinvolto nel sinistro.
Il nuovo C.d.A. prevede inoltre che il terzo trasportato (danneggiato) abbia la possibilità di esperire l’azione diretta nei confronti dell’impresa assicuratrice non essendo gravato dell’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
La decisione della Corte
Sul punto, la Cassazione ha in primo luogo chiarito che la ratio dell’introduzione dell’esperibilità dell’azione diretta nell’art. 141 CdA, sia quella di tutelare il terzo nonché sollevarlo dall’onere di dimostrare la responsabilità dell’uno piuttosto che dell’altro conducente.
La Corte ha infatti evidenziato, come stabilito già in altre sue pronunce, che “l’azione di cui all’art. 141 ha alla sua base una fattispecie complessa, che è data anzitutto dall’avere il trasportato, a qualsiasi titolo (D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122, comma 2) subito un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e, quindi, dall’essersi verificato tale illecito”.
In riferimento a tale illecito lo stesso codice delle assicurazioni, al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122, comma 2, prevede che l’assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura di tale danno, e la copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo (sulla nozione di trasportato e sulla prova della qualità di trasportato v. Cass. n. 10410 del 2016).
Riportandosi, poi, alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. Corte Giustizia UE, 10.12.2011, Churchill Insurance c/ Wilkinson), ha ribadito il principio solidaristico del “vulneratus ante omnia reficendus” secondo il quale il trasportato danneggiato ha diritto al risarcimento del danno alla persona causato dal circolazione non illegale del mezzo da parte dell’assicuratore del vettore.
A tal proposito, va ritenuta nullo ogni patto che condizioni all’identità del conducente la copertura assicurativa del trasportato (ossia le cd. “clausole di guida esclusiva”).
Cosa deve provare il terzo trasportato per ottenere il risarcimento
Sulla base di ciò, e stante il procedimento ex art. 148 C.d.A., il terzo trasportato può agire legittimamente contro l’assicurazione del veicolo su cui viaggiava, dovendo solo provare il danno verificatosi nei sui confronti durante il trasporto e, quindi, il fatto storico del trasporto.
Al contrario, non sarà dovuta la prova riguardo alle modalità dell’incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui dell’art. 141 C.d.A. (cfr. in tal senso Cass. Civile, sez. III, sent. 30.07.2015, n. 16181).
La circostanza che uno dei veicoli coinvolti nel sinistro non sia assicurato è inoltre da considerarsi irrilevante.
Il caso in esame
Nel caso di specie, la Cassazione si è pronunciata sul ricorso dell’Assicurazione la quale riteneva che, non essendo stato identificato l’altro veicolo coinvolto nel sinistro, non si configurasse la fattispecie di cui all’art. 141 C.d.A. in quanto soltanto uno dei due veicoli coinvolti risultava assicurato, essendo l’altro veicolo coinvolto rimasto sconosciuto.
Il fatto sottoposto all’esame della Suprema Corte aveva infatti ad oggetto un giudizio in cui l’assicurazione veniva citata dal proprio assicurato il quale richiedeva di essere risarcito, ex art. 141 C.d.A., per i danni riportati a seguito di un sinistro con altro veicolo rimasto sconosciuto mentre viaggiava come trasportato sulla propria vettura, in tale occasione condotta dalla sorella.
La causa in primo grado si concludeva con la pronuncia di condanna del Giudice di Pace nei confronti dell’assicurazione al risarcimento dei danni subiti.
L’assicurazione, tuttavia, proponeva appello, adducendo tra i motivi la circostanza per cui l’art. 141 del C.d.A. fosse applicabile soltanto nei casi di sinistro in cui risultino coinvolti veicoli assicurati.
Sulla base delle censure mosse, il Tribunale di Torino accoglieva l’appello e dichiarava inammissibile la domanda che il vettore aveva avanzato alla propria assicurazione sull’assunto che la tutela prevista dalla norma possa ritenersi applicabile solo nei casi in cui il sinistro avvenga tra veicoli tutti dotati di assicurazione.
Di conseguenza, condannava la parte soccombente a restituire quanto già percepito nonché a compensare le spese di giudizio per entrambi i gradi.
Avverso tale pronuncia, veniva proposto ricorso alla Suprema Corte.
Il principio di diritto
Sulla scorta di quanto rilevato, la Corte ha pertanto espresso il seguente principio di diritto:
“in definitiva, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, con l’unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri (Cass. n. 12687 del 2015) e salvo, come è previsto nella norma in esame, il caso fortuito”.
http://www.avvocatogianlucamengoni.it/1215/a-quanto-ammonta-risarcimento-incidente-stradale
In questo articolo dell’avvocato Gianluca Mengoni leggo che, salva l’ipotesi di caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato debba essere risarcito, entro il massimale di polizza imposto per legge, dall’impresa di assicurazione del mezzo sul quale viaggiava al momento del sinistro. Ciò a prescindere dall’accertamento della responsabilità nella causazione o meno dell’incidente. (art. 141 Codice delle Assicurazioni)
Certo: ma l’ipotesi dell’articolo 141 C.d.A. (azione di risarcimento diretta) prevede che, proprio in virtù del fatto che il risarcimento spetti aldilà dell’accertamento della responsabilità, che l’assicurazione possa poi rivalersi sull’assicurazione di colui che abbia causato l’incidente. Dunque la fattispecie dell’art. 141 cdA risultava applicabile solo in sinistri tra veicoli assicurati? Si ponevano, pertanto, dubbi interpretativi con riguardo all’ipotesi in cui il sinistro si fosse verifichi con un veicolo non assicurato ovvero che resti ignoto: la Cassazione a tal riguardo ha dunque evidenziato che stante la ratio della norma prevista nel codice delle assicurazioni, il risarcimento diretto è esperibile anche in tale circostanza.
Sulla tutela del trasportato non riesco a trovare pronunce della Cassazione in merito alla esperibilità dell’azione ex art. 141 d.lgs. 209/2005 anche quando sia coinvolto un solo veicolo, e cioè quello sul quale viaggiava il trasportato. Pur avendo rinvenuto una pronuncia della Corte d’Appello di L’Aquila che espressamente riconosce tale possibilità non riesco a trovare alcuna pronuncia della Cassazione che affermi lo stesso principio.
Con la pronuncia in esame (n. 16477/2017), la S.C., con una lettura costituzionalmente orientata della norma, ha ritenuto che il terzo trasportato che abbia subito dei danni a seguito di un sinistro stradale è legittimato ad invocare la responsabilità dell’assicurazione del vettore, ai sensi dell’articolo 114 del Codice delle assicurazioni, anche nel caso in cui l’incidente sia consistito in uno scontro con un veicolo non assicurato o non identificato. In ragione di ciò,si evidenzia come l’irrilevanza che il secondo veicolo coinvolto sia assicurato (o identificato!). Di certo la norma non è chiara riguardo l’ipotesi di sinistro in cui non sia coinvolto un secondo veicolo e a tal proposito non sarei in grado di fornire chiarimenti (non avendo rinvenuto una pronuncia della S.C. sul punto!). Si potrebbe azzardare una lettura analogica ed estensiva: ritenendo così risarcibile la lesione del terzo anche qualora non vi sia affatto un secondo veicolo (e non solo qualora questo non sia identificato o sebbene identificato non risulti assicurato). Aspettiamo una decisione della Cassazione che ci consenta di cogliere la portata dell’esperibilità dell’azione diretta ex art. 141 cda.
E se ad essere non assicurato è il vettore, con colpa totale o parziale di quest’ultimo nel sinistro? Risponde ai sensi del 141 in toto il FGVS per il terzo trasportato?
HO IL TUO MEDESIMO CASO, la DOTTRINA DICE CHE se il vettore è causa del sinistro o addirittura è unico veicolo coinvolto PUOI SOLO SCEGLIERE IL TIPO DI AZIONE (EX ART. 141 CDA O 2054 C.C.) MA CHE NON PUOI AGIRE INDIFFERENTEMENTE CONTRO LA COMPAGNIA DEL RESPONSABILE CIVILE O DEL VETTORE MA SOLO CONTRO QUELLA DEL VETTORE; inoltre la CASSAZIONE si esprime NEL SENSO CHE NEL CASO DI AZIONE EX ART. 141 CDA è IRRILEVANTE CHE UNO DEI DUE VEICOLI SIA PRIVO DI ASSICURAZIONE, pertanto nel caso di responsabilità esclusiva del vettore non assicurato nella causazione del sinistro penso SI POSSA ANZI SI DEBBA AGIRE SOLO NEI CONFRONTI DEL FGVS con azione alternativa e non cumulativa ex art. 141 cda o ex 2054 c.c. (in ossequio alla ratio legis che vuole il terzo trasportato agevolato nell’ottenimento del risarcimento) atteso che la sentenza del Tribunale di Imperia del 2015 che dichiarava improcedibile l’azione ex art. 141 cda nei confronti del FGVS pare superata dalla giurisprudenza successiva