Istanza ex art 492 bis cpc (Riforma Cartabia): guida e modello per la redazione

Ecco una guida pratica sul nuovo iter per la presentazione dell’istanza per la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare, completa di modello fac simile in pdf per la sua redazione, secondo quanto previsto dal nuovo art. 492 bis c.p.c. come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149 (c.d. Riforma Cartabia).

Il modello è completo delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia ed è allegabile al deposito telematico UNEP.
In primo luogo, si ricorda che l’istanza per l’autorizzazione delle ricerche ex art. 492 bis c.p.c.:

  • non è più diretta al Presidente del Tribunale ma è rivolta direttamente all’Ufficiale Giudiziario;
  • deve contenere il titolo esecutivo, il precetto, l’indicazione sia dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria che dell’indirizzo PEC del difensore e, nella sola ipotesi di cui al 2° comma, anche il provvedimento autorizzativo del Presidente del Tribunale.
  • ai sensi dell’art. 492 bis, 4° comma, c.p.c., determina con il suo deposito la sospensione del termine di novanta giorni di efficacia del precetto “fino alla comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell’istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale”; una volta cessata la sospensione, il termine di efficacia del pignoramento riprende a decorrere per il periodo residuo;
  • prevede il versamento di un Contributo Unificato di Euro 43,00, oltre il pagamento del diritto unico di registrazione (che varia da Euro 2,58 a Euro 6,71), per ciascun debitore destinatario delle ricerche, a seconda del valore del credito per cui si agisce in esecuzione (ex art. 37 DPR 115/2002).

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Formulario commentato dell'esecuzione immobiliare

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Valerio Colandrea

Magistrato presso il Tribunale di Napoli.

Adolfo Coppola
Avvocato, professionista delegato alle vendite e dottore di ricerca in diritto processuale civile.

Maria Rosaria Giugliano
Magistrato presso il Tribunale di Napoli.

Elmelinda Mercurio
Magistrato presso il Tribunale di S.M Capua Vetere.

Maria Ludovica Russo
Magistrato presso il Tribunale di Napoli.

Leggi descrizione
Valerio Colandrea, Adolfo Coppola, Maria Rosaria Giugliano, Elmelinda Mercurio, Maria Ludovica Russo, 2024, Maggioli Editore
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Istanza​​ ricerca beni 492 bis: come si procede

Prima di analizzare il modello fac simile dell’istanza per la ricerca dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c., ecco di seguito una sintesi del nuovo iter previsto per la presentazione dell’istanza:

  1. dopo aver notificato titolo esecutivo e precetto e decorsi 10 giorni dalla notifica di quest’ultimo, il creditore dovrà presentare all’Ufficiale Giudiziario l’istanza affinchè questi provveda alla ricerca telematica di eventuali beni da pignorare;
  2. se si vuole evitare il decorso dei 10 giorni dalla notifica del precetto (soprattutto nei casi in cui tale ritardo potrebbe mettere a rischio la possibilità di soddisfare il credito), il comma 2 consente al creditore munito di titolo esecutivo, di proporre l’istanza ex art. 492 bis c.p.c. anche prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’art. 482 c.p.c., purchè alleghi l’autorizzazione ottenuta a tal fine dal Presidente del Tribunale (il quale, letta l’istanza del creditore, valuterà l’effettiva sussistenza del pericolo che si adduce a giustificazione della reale urgenza di condurre la ricerca ancor prima che sia decorso il termine di dieci giorni prescritto dall’art. 482 del c.p.c.);

Indicazione pratica: nella maggior parte dei Tribunali è possibile presentare l’istanza con il deposito telematico UNEP (qui puoi trovare un video tutorial che ti spiega passo passo come fare); in alcuni è invece ancora necessario procedere con modalità cartacea, mediante il passaggio dell’istanza direttamente allo sportello. Prima di procedere, si suggerisce dunque di informarsi preventivamente presso l’Ufficio competente.

Ricerche telematiche dell’Ufficiale Giudiziario e successivo pignoramento

Depositata l’istanza, l’Ufficiale Giudiziario procede alla ricerca dei beni da pignorare acquisendo i dati e le informazioni disponibili negli archivi automatizzati dal centro elaborazione dati.

Terminate le ricerche, l’Ufficiale Giudiziario redige processo verbale nel quale:

  • elenca tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze, dandone comunicazione al creditore istante. Ove la ricerca telematica si concluda con l’individuazione di beni o somme di denaro pignorabili dall’Ufficiale Giudiziario nel circondario del Tribunale di sua competenza, quest’ultimo, acquisito il titolo esecutivo ed il precetto, potrà procedere al pignoramento degli stessi.
  • se dovessero emergere beni o somme pignorabili al di fuori del territorio di competenza dell’UNEP adito, darà atto della circostanza al creditore, rilasciandogli una copia autentica che quest’ultimo, entro il termine di 15 giorni, dovrà presentare all’UNEP competente affinché proceda con il pignoramento dei beni.
  • se vengono individuati beni del debitore in possesso di soggetti terzi, darà atto della circostanza per poi procedere ad un pignoramento presso terzi particolare, notificando sia al debitore che al terzo il verbale del pignoramento e provvedendo ad indicare non soltanto il credito sulla cui base l’esecuzione viene condotta (oltre, ovviamente, al relativo titolo esecutivo e precetto), ma anche gli avvertimenti al debitore di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 492 c.p.c. nonché “l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute”. L’iter differisce inoltre a seconda dei terzi rinvenuti: se all’esito della ricerca viene rinvenuto un solo terzo, l’Ufficiale Giudiziario procederà d’ufficio all’esecuzione del pignoramento (così come previsto dal comma 7). Al contrario, laddove all’esito dell’accesso alle banche dati, vengano individuati più crediti del debitore o più beni di quest’ultimo nella disponibilità di terzi, il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione degli esiti deve indicare all’Ufficiale Giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perderà la propria efficacia (comma 8 e 9).

Iscrizione a ruolo del pignoramento con istanza ex art. 492 bis c.p.c.

Una volta notificato il pignoramento, l’Ufficiale Giudiziario restituisce il processo verbale, il titolo esecutivo ed il precetto al procuratore costituito del creditore procedente.

Si segnala una prima differenza rispetto alla consueta procedura esecutiva presso terzi: laddove il pignoramento presso terzi sia stato eseguito dall’Ufficiale Giudiziario a seguito del deposito dell’istanza ex art. 492 bis c.p.c., il terzo non è tenuto a rendere la sua dichiarazione. La norma non prevede infatti che il verbale di pignoramento dell’Ufficiale Giudiziario contenga anche l’avviso al terzo di rendere la dichiarazione: l’avviso sarà invece contenuto nel decreto di fissazione udienza emesso dal Giudice successivamente all’iscrizione a ruolo del pignoramento. La criticità che ne consegue pare evidente: con il pignoramento eseguito ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c. da parte dell’Ufficiale giudiziario, il creditore si troverà costretto a dover iscrivere a ruolo un pignoramento senza tuttavia avere la certezza che vi siano effettivamente beni validamente aggredibili.

In ogni caso, dalla data dell’avvenuta restituzione del pignoramento al procuratore del creditore procedente inizia il decorso del termine per l’iscrizione a ruolo del pignoramento, che come noto è di:

  • 30 giorni in caso di pignoramento presso terzi;
  • 15 giorni in caso di pignoramento mobiliare.

Sul punto, la Riforma Cartabia ha specificato che, al fine di verificare il rispetto dei termini i cui all’art. 481 c.p.c., a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore dovrà allegare alla nota d’iscrizione a ruolo anche:

  • la procura alle liti, il titolo e il precetto notificati;
  • l’istanza ex art. 492 bis c.p.c. depositata;
  • l’autorizzazione del presidente del tribunale (per il solo caso in cui ci si sia avvalsi della sospensione del termine di cui al terzo comma);
  • la comunicazione del verbale di cui al quarto comma (ovvero la comunicazione dell’ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell’istanza).

Successivamente all’iscrizione a ruolo, il creditore procedente dovrà poi depositare entro 45 giorni dalla data di notifica del pignoramento, a pena di inefficacia, anche l’istanza di fissazione dell’udienza e l’istanza di vendita o assegnazione delle somme (a seconda del tipo di pignoramento iscritto a ruolo).

Indicazione pratica: in alcuni Tribunali, per i pignoramenti presso terzi, l’iscrizione a ruolo dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di prenotazione della data di udienza (segnaliamo l’uso di tale prassi, ad esempio, presso i Tribunali di Torino, Verona, Pescara, Pordenone, Brescia… Il consiglio è quello di eseguire una ricerca online con le seguenti parole chiave “prenotazione udienza presso terzi tribunale “città” ” e verificare se esiste un link specifico per la prenotazione).

A seguito dell’iscrizione a ruolo del pignoramento, la cancelleria competente trasmetterà il fascicolo al G.E. che emetterà il decreto di fissazione udienza all’interno del quale è contenuto anche l’invito al terzo a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.. Il decreto verrà comunicato al creditore che dovrà provvederà alla sua notifica in copia conforme sia al debitore che al terzo pignorato (avendo cura, in seguito, di depositare nel fascicolo telematico le relative prove di avvenuta notifica). Naturalmente, trattandosi di pignoramento eseguito direttamente dall’Ufficiale Giudiziario, nella procedura di cui all’art. 492 bis c.p.c. non è previsto l’obbligo per il creditore di notificare al debitore e al terzo l’avviso di iscrizione a ruolo della procedura, ex art. 543, comma 5, c.p.c., entro la data di udienza indicata in citazione.

Da ultimo, si precisa che, come da linee guida vigenti nella maggior parte dei Tribunali, laddove il creditore non scelga i beni o i terzi da sottoporre ad esecuzione, la perdita di efficacia della richiesta di pignoramento non precluderà comunque la possibilità per il creditore di eseguire un pignoramento ordinario ai sensi dell’art. 543 c.p.c..

Spese della procedura ex art. 492 bis cpc e compensi dell’UNEP

Una delle note dolenti della procedura ex art. 492 bis c.p.c. riguarda i compensi liquidabili in favore dell’Ufficiale Giudiziario. L’art. 122, co. 2, DPR 122/1959 prevede infatti una serie di percentuali, calcolate in base all’importo pignorato, che devono essere applicate sulle somme assegnate o sul ricavato dalla vendita dei beni, così da determinare il quantum da corrispondere all’Ufficiale Giudiziario a titolo di compenso.

I compensi in questione sono inoltre considerati come spese della procedura e computati nell’ordinanza di assegnazione delle somme quali spese in prededuzione a carico del terzo: saranno perciò saldate prima di tutte le altre e il creditore vedrà i primi incassi solo dopo che le competenze dell’UNEP saranno soddisfatte. Resta inteso che, nell’ipotesi di estinzione della procedura esecutiva, tali spese saranno poste a carico del creditore, salvo che l’estinzione dipenda da una dichiarazione negativa del terzi pignorati o dalla mancata iscrizione a ruolo ex art. 164 ter c.p.c.: in  questi casi il compenso all’Ufficiale Giudiziario non è dovuto.​

Modello fac simile dell’istanza ex art 492 bis cpc (in pdf)

Vuoi scaricare il modello fac simile dell’istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis cpc in pdf? Clicca sul bottone qui sotto.

Istanza di ricerca beni ex art. 492 bis c.p.c. – Download modello Pdf

Al Dirigente/Funzionario Responsabile dell’UNEP presso il Tribunale di __

Istanza per la ricerca telematica di beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c.

Nell’interesse della Società ___, con sede in __, via __ n° __ (Cod. fisc. e P.Iva __), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. __,

o del Sig./la Sig.ra __, nata a __ il __ (Cod. fisc. __), residente in __ alla via __ n. __,

elettivamente domiciliata in __, alla via __, presso lo studio dell’Avv. __ (cod. fisc. __; Email ordinaria: __; Pec: __), che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al presente atto;

creditore

Premesso che

  • l’odierno istante è creditore del Sig./Sig.ra __ della somma di Euro __ in virtù di __ (indicare i dati del titolo per cui si procede, ad esempio decreto ingiuntivo n. __ del __ emesso dal Tribunale di __ R.G. __, notificato in data __, con il quale veniva ingiunto al __ il pagamento della somma di __ in favore di __ / atto di mutuo del __ Rep. __ Racc. __ a rogito del Notaio in __, Dott./Dott.ssa __, per originari Euro __, notificato in data __/ovvero non notificato secondo quanto previsto dall’art. 41 TUB);
  • con atto di precetto notificato in data __ al Sig./Sig.ra __, l’odierno istante ha intimato il pagamento, entro dieci giorni dalla notifica, della complessiva somma di Euro __, oltre interessi, spese ed occorrende tutte;
  • il precetto è rimasto infruttuoso e i debitori non hanno provveduto al pagamento della somma precettata neanche parzialmente;
  • è interesse del creditore istante procedere ad espropriazione forzata nei confronti dei predetti debitori e, all’uopo, occorre che ne siano preventivamente individuati i beni.

Tutto quanto premesso, il creditore procedente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c., formula

ISTANZA

affinchè la S.V. Ill.ma, anche in riferimento alla novellata fattispecie astratta richiamata e considerata la circostanza per cui le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’Ufficiale Giudiziario alle banche dati di cui all’art. 492 bis c.p.c. ed a quelle individuate con il decreto di cui all’art. 155 quater, comma 1, disp. att. c.p.c. non risultano essere a disposizione dell’UNEP territorialmente competente, voglia effettuare la ricerca dei beni del debitore, ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c., mediante richiesta ai gestori delle banche dati delle pubbliche amministrazioni o delle banche dati alle quali le pubbliche amministrazioni possono accedere ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c. delle informazioni contenute nelle stesse banche dati, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti con istituti di credito e datori di lavoro o committenti dai seguenti debitori: 

  • Sig/Sig.ra __ (Codice Fiscale __)
  • Sig/Sig.ra __ (Codice Fiscale __)

In particolare, si chiede di poter accedere, per assumere le informazioni sopra descritte, alle banche dati in possesso o comunque consultabili dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate.

La presente istanza viene formulata dal creditore istante soltanto al fine di consentire l’avvio dell’espropriazione forzata di beni o crediti pignorabili con esclusione di quelli per i quali esiste un divieto previsto ex lege poiché ove ricorra tale ipotesi, la richiesta di pignoramento dovrà intendersi espressamente rinunciata ed in quanto tale, improduttiva di effetti giuridici per i debitori.

__, li __ (luogo e data)

Avv. ___

Si allegano:

  • Procura alle liti
  • Titolo
  • Precetto notificato
  • Autorizzazione del presidente del tribunale (per il solo caso in cui ci si sia avvalsi della sospensione del termine di cui all’art. 492 bis, terzo comma, c.p.c.)

Attenzione: i suggerimenti e i modelli di atti giudiziari e di relate di notifica, anche a mezzo Pec, contenuti in questo sito non potranno generare responsabilità alcuna nei confronti della redazione e dell’autore

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