Iscrizione in Crif illegittima: cancellazione e tutela processuale del “debitore”

in Giuricivile, 2018, 3 (ISSN 2532-201X)

La Crif è l’ente che gestisce il principale sistema di informazioni creditizie (SIC) in Italia, ovvero l’EURISC, un complesso di informazioni creditizie in cui confluiscono i dati relativi alle esposizioni debitorie – c.d. crediti in sofferenza – dei consumatori e delle imprese nei confronti delle banche o qualsiasi altro intermediario di credito.

Nella banca dati della Crif sono, infatti, presenti i dati relativi ai soggetti che hanno richiesto finanziamenti ad istituti di credito o bancari.

L’EURISC raccoglie, quindi, dagli istituti di credito, i dati relativi ai finanziamenti richiesti dai consumatori e dalle imprese, raggruppando sia dati positivi relativi a finanziamenti con rimborso regolare, sia dati negativi riferiti a finanziamenti con rimborso irregolare o assente.

L’iscrizione nella banca dati della Crif quale “cattivo pagatore”, che avviene mediante segnalazione dell’istituto di credito erogante il finanziamento non rimborsato secondo le dovute modalità, comporta il rischio di futuri dinieghi di finanziamento da parte degli istituti di credito.

La procedura di iscrizione alla Crif: presupposti ed eventuali irregolarità

Tra le irregolarità dell’iscrizione, si evidenzia che l’indicazione del credito “a sofferenza” presso i sistemi di informazioni creditizie è illegittima se non preceduta dalla comunicazione circa l’imminente registrazione dei ritardi di pagamento da parte dell’intermediario del credito nei confronti del soggetto finanziato[1].

Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, infatti, l’Istituto di credito deve avvertire l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie, quali la  Crif[2].

Per quanto espresso, in caso di mancanza della preventiva comunicazione cautelativa al debitore, sotto il profilo formale, è da ritenere irrituale l’iscrizione per violazione delle succitate disposizioni e per palese violazione dei diritti del debitore.

Stante la previsione normativa è auspicabile sancire ex lege gli effetti della mancata comunicazione preventiva sulla relativa iscrizione (nullità/inefficacia).

È da rilevare, inoltre, che in virtù del margine di discrezionalità che contrassegna la suddetta iscrizione nel registro gestito dalla Crif, nonché dei danni derivanti dalla iscrizione a carico del debitore in ordine al rischio di mancata concessioni di futuri finanziamenti, l’scrizione richiede all’intermediario segnalante una verifica particolarmente scrupolosa della situazione di economica del debitore, al fine di contemperare l’esigenza di contenimento del rischio creditizio e la tutela dell’interesse privato del soggetto segnalato.

La segnalazione di una posizione in sofferenza, infatti, non mai può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dalla prodromica verifica da parte dell’ente creditizio di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non per forza coincidente, con la condizione d’insolvenza[3].

L’istituto bancario, perciò, prima di effettuare la segnalazione, deve procedere con la più attenta diligenza possibile all’istruttoria per l’accertamento della posizione di sofferenza del credito.

L’iscrizione illegittima e la tutela del debitore. Il ricorso ex art. 700 c.p.c.

Una segnalazione errata a sofferenza può determinare l’impossibilità di accedere al credito bancario per il soggetto che subisce l’iscrizione, ciò costituisce un irreparabile pregiudizio, idoneo a determinare l’accoglimento del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., in caso di presenza dei presupposti processuali del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Sul fumus boni juris

Per ciò che concerne il fumus boni iuris, è possibile rilevare sia i possibili vizi procedurali, sia la mancanza dei presupposti di merito che comportano l’iscrizione del soggetto passivo nel registro Crif.

In merito ai vizi procedurali si evidenzia che è illegittima, come già accennato, la segnalazione del credito “a sofferenza” presso i sistemi di informazioni creditizie, se non preceduta dalla comunicazione dell’intermediario del credito nei confronti del soggetto finanziato circa l’imminente registrazione dei ritardi di pagamento, così come previsto dall’art. 4, c. 7 del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie, a norma del quale al verificarsi di ritardi nei pagamenti, l’Istituto creditizio avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie quali Crif e/o Centrale Rischi.

Inoltre, circa la presenza del “buon diritto” da far valere in giudizio, si indica che la segnalazione di una posizione in sofferenza non può mai scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro, e dalla prodromica verifica da parte dell’ente creditizio di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza quale grave difficoltà economica[4].

Sul periculum in mora

Per ciò che concerne il pericolo grave ed irreparabile, è da segnalare in primo luogo che l’illegittima segnalazione nel registro CRIF comporta, di per sé, un rischio imminente e molto elevato di grave pregiudizio per quanto riguarda l’eventuale preclusione di concessione di nuovi finanziamenti.

Per l’effetto, una segnalazione errata a sofferenza può determinare l’impossibilità di accedere al credito bancario per il soggetto che subisce l’iscrizione, ciò costituisce un irreparabile pregiudizio, idoneo a determinare l’accoglimento del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

Al di là del grave pregiudizio, quale danno in re ipsa, versione del danno ostata dalla giurisprudenza maggioritaria è, inoltre, da rilevare come la condotta dell’ente creditizio segnalante costituisca una grave ed ingiustificata lesione dell’immagine del soggetto passivo rispetto ai rapporti commerciali e civili del medesimo tenuto conto della stigmatizzazione derivante dall’identificazione del soggetto quale cattivo pagatore, nonché della difficoltà derivante dalla stessa nella concessione di future concessioni creditizie, condizioni che, in una situazione di crisi economica quale quella attuale possono arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle attività economiche-relazionali del soggetto indebitamente gravato dalla iscrizione[5].

Tali errate segnalazioni, in una situazione già complessa data la crisi economica attuale, possono arrecare, pertanto, pregiudizio al normale svolgimento delle attività economiche, nonché alle relazioni commerciali del soggetto indebitamente gravato dalla iscrizione.

Il risarcimento del danno da erronea segnalazione

Si evidenzia, per pacifica giurisprudenza, che l’errata segnalazione di un soggetto nel registro Crif, ovvero una segnalazione avvenuta in assenza dei presupposti procedurali, giuridici e fattuali indicati, determina il diritto al risarcimento del danno subito dal “debitore”, oltre al diritto all’immediata cancellazione del nominativo dello stesso.


[1] Art. 4, c. 7 del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie.

[2] Cass. n. 15022/2005; Corte Cost. n. 233/2003.

[3] cfr. Corte di Cassazione n. 15609/2014; Cass. n. 23093/2013; Cass. n. 21428/2007; Cass. n. 7958/2009

[4] Corte di Cassazione, sent. 15609/2014; Cass., sent., n. 23093/2013;  Cass., n. 7958/2009; Cass. sent., n. 21428/2007

[5] Cassazione, sent. n. 12626/2010

1 COMMENTO

  1. Ho subito una segnalzione illegittima in CRIF. Per effetto della applicazione dell’art. 700 bis, il Magistrato ha disposto l’immediata cancellazione del mio nominativo da tutte le centrali rischi e dal loro storico, nonchè, il risarcimento del danno (in senso lato) subito. Dopo oltre un mese dalla sentenza, risulto ancora iscritto in CRIF.

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