Interruzione dopo il fallimento di una parte: dies a quo per la riassunzione

in Giuricivile, 2019, 3 (ISSN 2532-201X), nota a Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 2658, Ud. 30.01.2019

Interruzione del procedimento a seguito di fallimento di una parte: da quando decorre il termine per riassumere la causa?

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 2658 del 30 gennaio 2019, ha affrontato una questione di particolare rilevanza e di estremo interesse pratico stante i possibili riverberi su di una innumerevole quantità di controversie: l’individuazione del momento da cui decorrono i termini per riassumere la causa ex art. 305 c.p.c. in caso di interruzione del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti.

Il caso

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte trae origine dal ricorso per Cassazione promosso da una società in accomandita semplice, controparte di un soggetto fallito in pendenza di lite, che ha censurato la decisione resa della Corte di Appello di Napoli nella parte in cui ha statuito che il momento da cui decorre il termine per la riassunzione del giudizio interrotto a seguito di intervenuto fallimento non è quello in cui il difensore del fallito dichiara l’evento in sede di udienza, ma piuttosto quello in cui il Curatore del Fallimento ne ha dato notizia alla parte avversa. Nello specifico la ricorrente veniva resa edotta dell’evento con una comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata, prima dell’udienza.

Individuando tale momento come dies a quo, la Corte territoriale ha quindi ritenuto decorso inutilmente il termine semestrale, applicabile ratione temporis, indicato dall’art. 305 c.p.c. per riassumere la causa.

La società ricorrente ha rinunciato all’iniziativa spiegata ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., con conseguente estinzione del giudizio, ma i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto in ogni caso sussistenti i presupposti per affermare “nell’interesse della legge” un fondamentale principio di diritto.

Ha precisato, infatti, la Corte, che la dichiarazione di estinzione del giudizio di Cassazione non preclude l’esercizio del potere di enunciare ai sensi dell’art. 363 c.p.c. un principio di diritto su questioni di particolare importanza[1], e ciò con riferimento a tutte ed ogni ragione di merito o processuale oggetto del giudizio di legittimità[2].

La decisione della Corte

Nell’affrontare il caso sottoposto alla sua attenzione, la prima sezione della Corte di Cassazione ha ripercorso la genesi della normativa applicabile, esaminandone la ratio, ed ha analizzato i risvolti pratici della corretta individuazione del momento a partire dal quale l’evento interruttivo del procedimento – il fallimento di una parte – può dirsi entrato nel patrimonio cognitivo della parte non coinvolta dall’evento stesso.

L’art. 43 della Legge Fallimentare, al terzo comma, statuisce che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”.

La Corte, sottolinea che già prima dell’inserimento del citato comma terzo ad opera dell’art 41 del D.Lgs 5/2006 non vi era dubbio alcuno che “il fallimento determinasse la perdita di capacità processuale del fallito e dunque l’interruzione del processo del quale fosse parte l’imprenditore poi assoggettato al fallimento, ma si riteneva che l’effetto interruttivo in tanto si producesse, in quanto l’evento fosse dichiarato o notificato secondo la previsione dell’articolo 300 c.p.c.” e che “l’inizio della procedura fallimentare non produce effetti interruttivi automatici sui processi in corso in cui il fallito sia parte, atteso che la perdita della capacità processuale a seguito di dichiarazione di fallimento non si sottrae alla disciplina di cui all’articolo 300 c.p.c., che prevede, a tal fine, la necessità della dichiarazione in giudizio o notificazione dell’evento”.

Con l’introduzione del citato terzo comma, che ha una ratio evidentemente acceleratoria, al contrario, la dichiarazione di fallimento produce automaticamente l’effetto interruttivo nei processi in corso, senza la necessità che alcuna dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo intervenga.

La novella ha imposto quindi di individuare nuovamente il termine a quo per la riassunzione a fronte della permanente presenza nel codice di rito dell’art. 305 che impone di proseguire o riassumere il giudizio entro il termine perentorio tre mesi dall’interruzione, pena la sua estinzione, e ha riaffermato l’esigenza di “individuare strumenti utili ad evitare il verificarsi del fenomeno della cd. estinzione ‘misteriosa’, determinata dall’inerzia della parte che, in conseguenza dell’automatismo dell’interruzione, non abbia riassunto (ndr. il procedimento) per non aver avuto consapevolezza – o per non essere stata posta in condizione di avere consapevolezza – dell’interruzione prodottasi ipso iure in pendenza del verificarsi dell’evento interruttivo”.

La Corte, nel corso del suo percorso motivazionale ha ricordato la decisione n. 17/2010 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità dell’art. 305 c.p.c. nella parte in cui farebbe decorrere il termine per la riassunzione del processo ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita dalla data di interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di apertura del fallimento e non invece dalla data di effettiva conoscenza dell’evento interruttivo.

La pronuncia ha altresì dato rilievo al consolidato orientamento dei giudici di legittimità in base al quale in casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione non decorre dal momento in cui l’evento interruttivo è occorso, ma dal giorno in cui dello stesso la parte interessata alla riassunzione ne abbia avuto conoscenza in forma legale.

Tale orientamento è ben sintetizzato nel principio secondo cui la conoscenza che innesca il decorso del termine per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. è la cd. conoscenza legale, non occorrendo la conoscenza effettiva a fronte della dichiarazione in udienza dell’intervenuto fallimento da parte del difensore del fallito mentre, all’opposto, è esclusa ai fini del computo del termine per riassumere la causa la sufficienza della conoscenza aliunde acquisita[3].

La cd. conoscenza legale, secondo pacifico orientamento[4], ricorre in presenza di una dichiarazione, di una notificazione o di una certificazione rappresentativa dell’accadimento a fede privilegiata.

Tale qualificazione della nozione si giustifica per la necessità che la conoscenza dell’evento sia ancorata a criteri sicuri ed oggettivi in modo da “neutralizzare, per quanto possibile, l’elemento di criticità operativa derivante dall’avere il giudice delle leggi disancorato il termine per la riassunzione dal verificarsi dell’interruzione, così rendendolo mobile e varabile”.

Specificano i Giudici della Prima Sezione che la conoscenza legale non deriva però solamente da una dichiarazione del difensore della parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo, poiché egli ben potrebbe non avvalersi dell’interruzione nei casi in cui la stessa non opera automaticamente.

In caso di interruzione automatica prodotta dalla dichiarazione del fallimento, infatti, non ha alcuna base normativa né risponde alla logica in base alla quale è stato introdotto il cd. criterio della “scelta legale” l’affermazione secondo la quale solo e soltanto la dichiarazione del difensore del fallito resa in udienza faccia decorrere i termini per la riassunzione. Quello che occorre, evidenzia la Corte, è che ai fini del corretto esercizio del diritto di difesa della parte non colpita dall’evento è la conoscenza dell’evento stesso, a nulla rilevando la fonte una volta che la parte ne sia stata edotta.

La conoscenza legale del fallimento può, perrtanto, ben avvenire mediante “la comunicazione via fax della sentenza che lo ha dichiarato, effettuata a cura della cancelleria al creditore istante che abbia partecipato alla fase prefallimentare e che sia parte del giudizio colpito da interruzione” ovvero mediante posta elettronica certificata che è “equivalente […] alla notificazione a mezzo posta  ed è pertanto idonea, in mancanza di prova contraria, a dimostrare la conoscenza legale dell’evento da parte del destinatario”.

La soluzione di consentire che la conoscenza legale dell’evento derivi anche da soggetti diversi rispetto al difensore della parte fallita si accorda con la ratio acceleratoria del comma terzo dell’art. 43 della legge fallimentare poiché consente di ridurre lo stato di quiescenza dei procedimenti in cui il fallito stesso era parte.

Il principio di diritto

Alla luce di quanto rilevato, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato, ritenutane l’opportunità ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto:

“in caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all’art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo secondo la previsione dell’art. 300 c.p.c. ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate”.


[1] Cass. CIv., Sez. I. Ord. n. 2658 con rif. Cass. SS. UU. 6.9.2010, n. 19051.

[2] Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 2658 con rif. Cass. 20.5.1011, n. 11185.

[3] Ex multis: Cass. n. 20744/2012, Cass. n. 3085/2010.

[4] Ex multis: Cass n. 27165/2016, Cass. n. 5650/2013.

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