Con la sentenza n. 1069 del 18 gennaio 2017, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha dato alcuni importanti chiarimenti sul giudizio di tollerabilità ex art. 844 c.c. in materia di immissioni rumorose.
Immissioni rumorose: conseguenze in caso di superamento modesto dei limiti consentiti
Nel caso in esame, si richiedeva che fosse accertato il superamento della normale tollerabilità per i rumori percepiti dall’immobile della ricorrente: dalla sua camera da letto la signora percepiva infatti rumori molesti provocati dal bagno dei vicini non adeguatamente coibentato.
Il giudice di secondo grado respingeva tuttavia la domanda, ritenendo che si potesse prescindere dal superamento dei limiti legali sul semplice presupposto che il superamento di quel limite era modestissimo.
I livelli di rumorosità riscontrati risultavano infatti conformi a quelli previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, tenendo conto che sia i rumori diurni che quelli notturni erano largamente inferiori a quelli massimi previsti nella citata normativa.
La tutela dell’ordinamento di fronte alle immissioni rumorose
La Corte di legittimità, in primo luogo, ha rilevato che sussistono due livelli di tutela di fronte all’immissione rumorosa:
- da una parte il regime amministrativo deputato alla P.A. (disciplinato dalla L. n. 447 del 1995, e dal D.P.C.M. del 1991 con successive modifiche ed integrazioni)
- dall’altro vigono i principi civilistici che regolano i rapporti tra privati riconducibili nell’ambito del codice agli artt. 844 e 2043 c.c., dotati di fondamento costituzionale e comunitario.
Ebbene, il superamento dei livelli massimi di tollerabilità determinati da leggi e regolamenti integrano senz’altro gli estremi di un illecito, anche se l’eventuale non superamento non può considerarsi senz’altro lecito.
Il giudizio sulla loro tollerabilità deve essere infatti effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall’art. 844 c.c. e con preciso riferimento al caso concreto, alle condizioni naturali e sociali dei luoghi e alle abitudini della popolazione.
La decisione della Corte: immissioni rumorose intollerabili anche se di poco superiori ai limiti
Secondo la Corte di legittimità, è evidente che se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell’ambito della proprietà del vicino, ancor più esposto degli altri, in ragione della vicinanza, ai loro effetti dannosi, devono per ciò solo considerarsi intollerabili, ai sensi dell’art. 844 c.c., e, pertanto, illecite anche sotto il profilo civilistico.
Ha dunque errato il giudice di merito laddove, pur avendo rilevato che il livello di rumorosità in alcuni spazi temporali (ore notturne, a finestre aperte e con uso dello scarico del WC), superasse il livello massimo previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Marzo 1991, ha tuttavia ritenuto che quell’inquinamento acustico fosse “modestissimo” e non superasse la normale tollerabilità.
In conclusione, il superamento dei limiti massimi di rumore stabiliti dalla legge, pur di poco rispetto ai livelli consentiti, integra comunque gli estremi di un illecito: ed essi non sono altro che i criteri minimali per ritenere intollerabile la rumorosità ai sensi dell’art. 844 c.c.
La Corte accoglieva dunque il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa al Tribunale nella persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.