Con la sentenza n. 6593/2019 la Suprema Corte, rigettando le domande della ricorrente, torna a rimarcare con fermezza il proprio orientamento in merito all’onere della prova del nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno di cui il paziente chiede il ristoro.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, ai sensi dell’art 1218 c.c. il creditore non è infatti tenuto a dimostrare la colpevolezza del debitore inadempiente, è quest’ultimo semmai a dover fornire prova del fatto che il proprio inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile. Al creditore spetta però dimostrare il nesso di causalità tra l’inadempimento del debitore e il danno patito dal creditore.
Il caso in esame
M.M. in proprio e quale procuratrice speciale della madre, entrambe quali parti lese ed eredi del de cuius, impugna dinanzi alla Suprema Corte la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva escluso la responsabilità dei medici della struttura sanitaria ove il padre è deceduto a causa di complicanze insorte a seguito dell’intervento di valvuplastica mitrale a cui lo stesso si era sottoposto.
Difatti, secondo la Corte di Appello di Milano, le complicanze che hanno portato al decesso del padre della ricorrente, pur essendo prevedibili, non erano prevenibili e non ravvisa alcun profilo di negligenza, imprudenza o imperizia nelle condotte dei sanitari.
In diritto
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente impugna la sopracitata sentenza lamentando che la Corte di Appello ha ingiustamente addossato al paziente – creditore anziché al danneggiante, l’onere della prova del nesso causale. Gli Ermellini rigettano il suddetto motivo ritenendo che l’assenza di colpevolezza in capo ai sanitari del Policlinico esclude a monte la necessità di esaminare la sussistenza del nesso di causalità, tuttavia colgono l’occasione per ribadire l’orientamento della Corte di Cassazione in proposito: “la previsione dell’art. 1218 c.c. solleva il creditore dell’obbligazione che si afferma non adempiuta dall’onere di provare la colpa del debitore, ma non dall’onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento” richiamandosi alle sentenze Cass. N. 18392/17 e Cass. N. 29315/17.
Si tratta del cosiddetto “principio di vicinanza della prova” affermato dall’art. 1218 c.c. secondo cui, viene di fatto praticata un’inversione dell’onere della prova: non è più il creditore a dover dimostrare l’inadempimento del debitore, ma è quest’ultimo a dover dimostrare di aver agito correttamente. In una situazione quale quella in esame sarebbe infatti pressoché impossibile per il creditore riuscire a dimostrare il mancato rispetto da parte del sanitario delle procedure previste per l’intervento, è invece molto meno gravoso per il medico riuscire a dimostrare la correttezza del proprio operato sia per le dirette conoscenze tecniche di quest’ultimo, di cui solitamente il creditore è sprovvisto, sia per la possibilità di accedere con facilità a tutta la documentazione utile ai fini probatori.
La Suprema Corte, con questa sentenza, afferma che il suddetto principio non si applica invece al nesso di causalità tra la condotta e l’evento che, nel silenzio della norma, si ritiene continui a gravare sul creditore. Il creditore risulterà quindi esonerato dall’onere di provare la colpa del debitore, ricadente appunto su quest’ultimo, ma dovrà fornire la prova del nesso di causalità tra l’inadempimento del sanitario e l’evento lesivo lamentato. In mancanza la domanda del creditore non potrà essere accolta, anche laddove risulti accertato il mancato rispetto da parte del sanitario delle procedure. Quindi, perché la domanda del creditore possa essere accolta diviene essenziale riuscire a dimostrare in giudizio che l’evento lesivo non si sarebbe verificato laddove il medico avesse agito correttamente.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che non è stato ritenuto applicabile il principio di non contestazione, in quanto la struttura sanitaria non avrebbe replicato all’interpretazione degli eventi fornita dalla ricorrente, motivo che la Suprema Corte, dopo aver analizzato il controricorso della struttura sanitaria ha ritenuto infondato, avendo la stessa preso posizione su ogni argomento.
Con il terzo e quarto motivo si censura l’operato della Corte d’Appello perché non avrebbe motivato l’esclusione di responsabilità nella fase peri – intra – post operatoria, motivi esaminati congiuntamente dalla Corte e rigettati in quanto, non individuando specifici errores in iudicando, mirano sostanzialmente ad ottenere un nuovo esame della vicenda.
Con il quinto motivo si torna invece al nesso causale, lamentando la ricorrente l’esclusione, da parte del Giudice di II grado, del nesso causale tra l’inadempimento sanitario e la morte del padre, motivo ancora rigettato dalla Suprema Corte sulla base dell’assenza di responsabilità in capo alla struttura sanitaria.
Con il sesto motivo invece la ricorrente censura l’esclusione, da parte della Corte di Appello, della responsabilità della struttura per aver fornito un consenso informato a suo dire inidoneo, lacunoso e realizzato mediante prestampati, senza alcun adattamento allo specifico caso in esame. Anche in questo caso la Suprema Corte rigetta le doglianze, argomentando che a sostegno delle proprie doglianze la ricorrente non ha allegato il documento in oggetto, non dando così la possibilità alla Corte di valutare la fondatezza delle contestazioni.
Con il settimo ed ultimo motivo lamenta invece la condanna alle spese, motivo anch’esso respinto per non aver individuato di fatto alcuna violazione di legge.
La Suprema Corte respinge quindi le richieste di M.M, confermando la sentenza della Corte d’Appello di Milano.