Covid 19: la responsabilità medica e della struttura sanitaria

in Giuricivile, 2021, 2 (ISSN 2532-201X)

L’emergenza epidemiologica da marzo a oggi, ed ancora in corso, nella misura in cui impatta sulle situazioni giuridiche soggettive, è una feconda occasione di indagine per il giurista[1]. Infatti, l’epidemia grava, sulla prestazione dei sanitari e può originare giudizi di responsabilità civile (contrattuale e extracontrattuale) nei loro confronti, in tutti i casi in cui sia ravvisabile un errore medico ai danni di un paziente affetto da Covid-19. Diventa pertanto interessante tracciare i confini oltre i quali la pandemia, integrando una causa di forza maggiore o di necessità[2], escluderebbe la responsabilità del medico ovvero renderebbe inesigibile un corretto adempimento da parte della struttura sanitaria.

La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Preliminarmente, deve rilevarsi che fonte giuridica della responsabilità contrattuale è rinvenibile nel contratto ed è collocata all’art. 1218 c.c: «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione da causa a lui non imputabile».

Di contro, la responsabilità extracontrattuale, di cui all’art. 2043 c.c., trova fonte nella commissione di un illecito, di cui la norma stabilisce che: «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Ed, occorre aggiungere che la professione medica rientra nella categoria codicistica delle professioni intellettuali con la connaturata prestazione che è d’opera intellettuale, regolata dall’art. 2230 e ss. c.c. e svolta anche secondo forme organizzative storicamente ispirate dall’affermazione di principi solidaristici, quindi esercenti una funzione pubblica e la prestazione medica contrattualmente precostituita consiste in un’obbligazione di mezzi e non di risultato, per la quale il medico non può garantire la guarigione, impegnandosi piuttosto ad utilizzare i mezzi scientifici più idonei per il raggiungimento del risultato favorevole al paziente.

Covid 19: la responsabilità del medico

La responsabilità medica rileva quando sussiste un nesso causale, fatto-evento, tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell’operatore sanitario in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria.

Nel caso di specie, la responsabilità del sanitario esercente la professione medica, sin dagli albori, è stata affrontata in modo confusionario, stante il lacunoso impianto normativo, ed il compito per la giurisprudenza di colmare il vacuo legis attraverso orientamenti tra loro contrastanti.

Un primo orientamento giurisprudenziale delineò una summa divisio tra responsabilità della struttura medica e responsabilità del medico che in essa vi lavorava. La responsabilità della struttura medica veniva connotata sempre come responsabilità contrattuale in forza dell’obbligazione sorta tra la struttura ed il paziente che stipulavano pattiziamente un contratto, detto anche “contratto di spedalità”. Il medico, scelto dalla struttura per effettuare la prestazione sanitaria al paziente, essendo del tutto estraneo alla venuta in essere del contratto non poteva essere ricondotto ad una responsabilità contrattuale ma solamente, ex art. 2043 c.c., ad una responsabilità aquiliana.

Ciò ovviamente ove non fosse intervenuta ab origine una pattuizione individuale tra paziente e sanitario: in questo caso la responsabilità medica veniva ricondotta giocoforza alla responsabilità contrattuale, allineandosi a quella della struttura medica. L’assetto giurisprudenziale, che prevedeva la responsabilità contrattuale nei confronti della struttura medica e la responsabilità aquiliana o extracontrattuale, nei confronti del medico, fu radicalmente stravolto dalla storica sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 589/99 che ha predisposto per ambedue le figure, struttura sanitaria e medico esercente, la responsabilità contrattuale. Fu escogitato, al fine di ricondurre nell’alveo della responsabilità contrattuale quella del sanitario esercente la professione medica, il cosiddetto istituto del “contatto sociale” ossia latu sensu una sorta di contratto atipico non scritto che viene in essere dal contatto tra il medico ed il paziente e dall’affidamento che quest’ultimo ripone nel medico e nella cura terapeutica predisposta.

Tale espediente non può ovviamente creare una nuova tipologia di contratto nel nostro sistema di diritto, il contatto sociale non può essere inteso come un vero e proprio contratto, ma come un astuto escamotage giuridico sorto al solo fine di ricondurre ed applicare alla responsabilità del medico le regole statuite ex art. 1218 c.c. Infatti, secondo l’orientamento della Cassazione con sentenza del 2017 n° 24071, il contatto sociale qualificato è un fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., dal quale derivano a carico delle parti non obblighi di prestazioni ex art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, protezione ed informazioni, prescrivendo un autonomo obbligo di condotta che concorre con l’adempimento dell’obbligazione principale, perché diretto alla protezione di interessi ulteriore delle parti, estranei all’oggetto della prestazione contrattuale ma, comunque coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato.

La giurisprudenza prevalente6 aveva compreso anche il medico nella responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, presente un contatto sociale qualificato tra paziente e professionista, ossia un contatto anche meramente fortuito ed occasionale. obbligato quest’ultimo, al di là del neminem laedere, da specifiche disposizioni di legge a tutelare la salute del paziente e ad assumere precisi obblighi di protezione. Con l’entrata in vigore della legge Balduzzi la giurisprudenza di merito7 aveva sostenuto per tale particolare fisionomia del soggetto agente una responsabilità extracontrattuale e così le vigenti disposizioni ora si limitano a prevedere che, esclusi i casi in cui vi sia un rapporto contrattuale tra paziente e professionista, sull’art.2043 c.c., si basi il criterio attributivo della responsabilità civile sanitaria. Il Decreto-Legge Balduzzi (D.L. n. 158/12) convertito, con modificazioni, in Legge l’8 Novembre 2012 (Legge n. 189/12), che nel nuovo art. 3, così come modificato, predisponeva espressamente che «l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile».

Il richiamo all’art. 2043 c.c., e quindi ad una natura aquiliana della responsabilità del sanitario, non fu tale da scalfire l’orientamento giurisprudenziale già formatosi, proprio perché ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità un mero rinvio atecnico che nulla ha a che vedere con la vera accezione di responsabilità extracontrattuale. La giurisprudenza, difatti, ha inteso tale citazione all’art. 2043 c.c. come un richiamo alla più generica responsabilità civile, ergo, la figura del sanitario esercente la professione medica dovrà continuare, secondo tale orientamento, ad essere assoggettata alla responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. al pari della responsabilità della struttura medica.

Nel 2017, con la Legge n. 24 Gelli-Bianco, il legislatore ha superato la fenomenologia della medicina difensiva che da sempre ha gravato sui conti del sistema sanitario nazionale attraverso la prescrizione, da parte del personale medico, di terapie conservative e raramente risolutive al fine di evitare l`insorgenza di inutili contenziosi con i pazienti.

All’art. 1 della predetta legge, è indicata la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute, perseguita non solo nell’interesse dell’individuo ma anche dell’intera collettività, quindi dotata di dignità normativa in relazione alla tutela individuale, costituzionalmente riconosciuta dall’art. 32 Cost., e al valore dell’erogazione delle prestazioni sanitarie come obiettivo prioritario della sanità pubblica.

Concorrono a tali obiettivi, unitariamente considerati, le attività di prevenzione del rischio sanitario (cd. clinical risk management), l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative, nonché il personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, compresi i liberi professionisti convenzionati, in vista di un’azione coordinata e organizzata di tutti gli operatori del sistema sanitario.

L’art. 4 poi sancisce l’obbligo di trasparenza per tutte le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private, stabilendo l’obbligo per la direzione sanitaria di fornire, entro i sette giorni successivi alla richiesta di accesso da parte degli interessati, la documentazione sanitaria del paziente.

All’art. 5, infine, conferma l’evoluzione della codificazione delle linee guida elaborate dalla comunità scientifica, fondamentali per la valutazione in sede penale della condotta del sanitario. Nell’esecuzione delle prestazioni gli operatori medici devono seguire le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, pubblicate in un apposito elenco istituito e regolato con Decreto ministeriale e inserito nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), da aggiornarsi ogni due anni.

L’articolo 6 della Legge ha modificato l’art.590 c.p., inserendo l’art. 590- sexies c.p.,(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario).

La norma prevede che se l’evento si è verificato per imperizia la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali, “..sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso”.

Sull’interpretazione della norma si è pronunciata la Suprema Corte che ha specificato che l’esercente la professione sanitaria risponde a titolo di colpa, per morte o lesioni personali:

  • a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
  • b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni o linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
  • c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nell’individuazione e scelta delle linee guida o pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;
  • d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali tenuto conto del rischio da gestire e delle difficoltà dell’atto medico

L’elemento di svolta è allocato nel dettame dell’art. 7 della Legge Gelli-Bianco, dove vi è prescritto, al terzo comma, che «l’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente». Dunque, laddove non vi sia un obbligazione sorta da contratto tra paziente e medico, quest’ultimo risponderà sempre per responsabilità extracontrattuale.

Nel caso di specie di responsabilità medica da Covid-19, mancano raccomandazioni e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica concernenti le specifiche caratteristiche del Covid 19, stante il fatto che la malattia presenta un altissimo livello di diffusività, incontrollabilità del virus e contagiosità elevata, ove ancora manca certezza e definitività circa i progressi scientifici in campo nel campo del vaccino adatto e le cure sono ancora in fase sperimentale. La legge Gelli bianco nel descrivere la responsabilità del medico fa riferimento alla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, scagionandolo solo nel caso di imperizia quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso.

La specificità del caso Covid 19 deve essere puntualmente tipizzata dal legislatore, ed il riferimento all’imperizia necessita dell’indicazione di tutte le ipotesi e circostanze che possono verificarsi nel contesto della diagnosi della pandemia. La condotta penale del medico non è descritta in termini di dolo, con tutte le sue declinazioni, ma viene punita nel caso di colpa da intendersi come negligenza o imprudenza.

V’è da interrogarsi, in particolare, su quale sia la condotta concretamente esigibile dal medico in un contesto caratterizzato dalla novità della patologia nonché dalla carenza di studi scientifici in materia; aggravato da una massiccia e generalizzata carenza organizzativa, tanto con riferimento alla disponibilità di terapie idonee a contrastare il virus, quanto con riguardo alla penuria di strumentazione, dispositivi di protezione individuale, nonché (e soprattutto) di posti letto in terapia intensiva e adeguato (in numero e specializzazione) personale sanitario.

L’art. 2236 c.c. quale soluzione per esimere da responsabilità il medico operante ai tempi del Covid-19

Al medico spetta, in presenza di una così forte carenza di informazioni, una tutela per premiare i suoi sforzi e non frustrare ingiustificatamente le sue iniziative. La ragione della tutela sta nel fatto che sì il medico deve essere adeguatamente preparato, ma non si possono trascurare l’elevato livello di problematicità e complicatezze della prestazione sanitaria che compie, stante il fatto che l’attività del medico è riconducibile ad attività pericolosa ex art. 2050 c.c. Il Codice Civile afferma che si applica al professionista e quindi anche al medico l’art. 2236 cita: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.

L’art. 2236 c.c., esclude la responsabilità del prestatore d’opera per quei danni cagionati nell’esecuzione di una prestazione implicante “la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”, fatta eccezione per la ricorrenza del dolo o della colpa grave. I contesti nei quali la previsione è stata ritenuta applicabile riguardano casi necessariamente straordinari ed eccezionali, in quanto

  • (a) “non adeguatamente studiati dalla scienza o sperimentati dalla pratica”, oppure caratterizzati dal fatto che
  • (b) “nella scienza medica vi siano ancora dibattiti diversi ed incompatibili sui corretti sistemi diagnostici e terapeutici fra i quali il medico debba compiere una scelta”.

L’art 2236 c.c. configura, piuttosto, una limitazione della responsabilità del prestatore, quale parametro per valutare il grado della colpa la colpa del terapeuta alla difficoltà tecnico-scientifica dell’intervento, oltre che al contesto in cui lo stesso si è svolto. In quanto tale, le norma si pone a “generale canone determinativo della diligenza richiesta nell’adempimento delle obbligazioni” e quindi, in prospettiva simmetrica, “quale parametro di riferimento per l’individuazione delle ipotesi di responsabilità per inadempimento”. Così delimitato il campo d’applicazione della norma, non vi sono dubbi circa l’astratta applicabilità dell’esimente alla situazione emergenziale in corso. Il Giudice delle leggi ha circoscritto l’applicazione della norma ai soli casi di imperizia derivante dalla insufficiente preparazione del sanitario a risolvere problemi di eccezionale difficoltà[3], escludendone l’operatività rispetto ai danni causati per negligenza e imprudenza. In via teorica diligenza, prudenza e perizia – quali regole di condotta per l’adempimento dell’obbligazione (di mezzi) del professionista – sono ben distinte tra loro. La perizia a attiene alla cultura professionale, l’abilità tecnica o esperienza scientifica necessaria per l’esercizio della professione intellettuale; essa concerne la fase di “previsione del rischio di danno atteso”, imponendo al professionista l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie allo svolgimento di una determinata attività. La diligenza, invece, riassume l’insieme di attenzioni e cautele che il professionista, avuto riguardo alla natura del rapporto e alle circostanze del caso di specie, deve adottare. La negligenza – in quanto condotta omissiva – differisce dalla imprudenza, che invece ricorre laddove il professionista abbia posto in essere un comportamento rischioso in assenza delle cautele richieste nel caso di specie (condotta attiva).

Il Coronavirus, quale pandemia globale mai studiata dalla comunità scientifica e dilagata in Italia prima che nel resto d’Europa, integra senz’altro il caso eccezionale di cui all’art. 2236 c.c[4]. Tale norma potrà trovare applicazione, dunque, nel caso in cui la terapia prescelta non abbia portato alla guarigione (proprio per l’assenza di linee guida o buone pratiche), ma anche per giustificare l’imperizia dei medici non specializzati (o in possesso di specializzazioni non afferenti alla infettivologia) i quali, assunti per sopperire alle carenze di organico nel contesto emergenziale, abbiano ignorato (non per loro colpa) le leges artis del caso di specie[5]. Inoltre, l’applicabilità della disposizione al contesto pandemico appare confermata anche alla luce del Decreto 18/2020 che, all’art. 91, ha previsto apposite “Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici”. Il primo comma, nel dettaglio, statuisce che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

La responsabilità della struttura sanitaria per carenza organizzativa

Per quanto concerne la struttura sanitaria, il primo comma dell’innanzi citata legge Gelli-Bianco, predispone che «la struttura sanitaria o sociosanitaria che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose e colpose».

Di rilievo sono le ipotesi in cui il danno sia derivato da una carenza organizzativa della struttura sanitaria. Si consideri l’ipotesi in cui il decesso, o l’aggravamento della patologia, siano stati causati da un ricovero tardivo in terapia intensiva. Trattasi di fattispecie che involgono la responsabilità non del sanitario, ma – se del caso – della struttura sanitaria nella quale egli abbia operato.[6] La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite Civili, con una importante decisione del 2008 [7], ha ricostruito in termini autonomi il rapporto paziente-struttura, riqualificato come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria), al quale si applicano le regole ordinarie sull’inadempimento fissate dall’art. 1218 c.c. non riferibile ad una condotta colposa del personale medico, bensì ad una colposa carenza organizzativa della struttura stessa. Tale responsabilità discenderebbe da un contratto atipico di spedalità comprensivo, oltre che delle prestazioni mediche in senso stretto, di una serie di altre prestazioni, quali alloggio, ristorazione, disponibilità di attrezzature adeguate, sicurezza degli impianti, custodia dei pazienti, apprestamento di medicinali, nonché messa a disposizione del personale medico, ausiliario e paramedico, nel numero e con le competenze adeguati, anche nelle situazioni di urgenza.

La pronuncia si pone in linea con una precedente sentenza delle Sezioni Unite[8], seguita poi da altre delle sezioni semplici[9],tendenti ad inquadrare la prestazione gravante sulla struttura sanitaria come di natura complessa in quanto comprendente la fornitura di alloggio e vitto, la messa a disposi-zione di attrezzature, la sicurezza dei macchinari, la cura del paziente, la vigilanza del reparto, tutto secondo lo schema contrattuale atipico del contratto di spedalità.

In virtù del contratto (irrilevante essendo la sua natura pubblica o privata), la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria“, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.

Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall’art. 1218 c.c., e, per quanto con-cerne le obbligazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, l’individuazione del fondamento di responsabilità dell’ente nell’inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d’opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell’ente per fatto del dipendente sulla base dell’art. 1228 c.c..

L’indirizzo è stato, in ultimo, positivizzato dalla Legge Gelli-Bianco, quale riforma del 2017, nel ridisegnare il sistema della responsabilità in materia sanitaria e medica e nell’individuare nella sicurezza delle cure una parte costitutiva del diritto alla salute, ne ha predicato la realizzazione “anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative” (art. 1). Appare, quindi, configurabile un danno c.d. da “disorganizzazione” o, secondo altri, “per inefficienza”, conseguente ad una violazione dello standard medio di organizzazione ed efficienza della struttura sanitaria, quale un paziente può ragionevolmente attendersi e prevedere. Ci attua pertanto un cd. “doppio binario”, che tuttavia conferma la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1218 e 1228 c.c.

La responsabilità della struttura, più nel dettaglio, sarà ravvisabile nel caso in cui non siano garantiti:

  • (a) adeguata (in termini di tipologia, ovvero di numero) strumentazione o macchinari necessari per la prestazione sanitaria, ivi inclusi quelli necessari per le emergenze;
  • (b) presenza di personale sanitario in numero e con una specializzazione adeguati;
  • (c) sicurezza dell’ambiente ospedaliero, nonché
  • (d) custodia e protezione dei pazienti più vulnerabili (malati di mente, minori).

Venendo al caso di specie, può ipotizzarsi il caso della morte di un paziente non ricoverato in terapia intensiva per insufficienza dei posti letto, ovvero non curato adeguatamente per carenza di personale sanitario (o personale specializzato), farmaci o strumentazione. Un’altra ipotesi prospettabile è quella delle infezioni nosocomiali: si pensi al caso in cui pazienti ricoverati per patologie diverse contraggano il Covid-19 in ambiente ospedaliero, a causa di carenze organizzative della struttura. In tale circostanza, un profilo di rimproverabilità, in capo a quest’ultima, potrebbe essere connesso alla mancata adozione delle precauzioni indispensabili per scongiurare il rischio del contagio da parte dei reparti Covid-19. È opportuno rammentare che – secondo costante giurisprudenza – la struttura sanitaria risponde ex art. 1218 c.c. dei danni patiti dal paziente a seguito di infezioni nosocomiali contratte durante la degenza, nel caso in cui tali pregiudizi siano dipesi dall’inadeguatezza della struttura.

Conclusioni

Per quanto riguarda la gestione della pandemia, l’azienda deve curarsi di problematiche legate agli accessi alle strutture, all’organizzazione dei reparti Covid, la distribuzione dei dispositivi medici, etc. È compito della parte organizzativa dell’azienda mettere in piedi dei percorsi efficienti perché si possano affrontare tutte le ondate. La struttura deve avere protocolli per affrontare il problema, non per risolverlo. Non si può pretendere che quei protocolli possano curare tutti e salvare tutti, perché questo può dipendere da situazioni imprevedibili. E l’imprevedibilità solleva la struttura da ogni responsabilità.

L’imprevedibilità è una sorta di forza maggiore, così come imprevedibile è da definirsi il Virus Covid-19. Si può, affermare che il sanitario potrà andare esente da responsabilità soltanto nel caso in cui la sua condotta imperita sia giustificata dalla assenza di linee guida/buone pratiche in grado di orientare la condotta terapeutica; non, invece, laddove, nonostante il contesto emergenziale, egli abbia causato un danno per inosservanza delle legis artis note, ovvero abbia tenuto una condotta negligente o imprudente. In altri casi la pandemia integra il caso di forza maggiore idoneo ad escludere il fatto illecito del medico. Si pensi al danno derivante dalla somministrazione di un farmaco c.d. off-label, per tale intendendosi il medicinale già registrato, ma utilizzato in modo non conforme a quello previsto. In un contesto emergenziale contraddistinto dalla assenza di univoche indicazioni terapeutiche, è usuale il ricorso a terapie sperimentali, o la somministrazione di farmaci registrati per un diverso impiego, i quali provochino un danno biologico al paziente. Non sono mancati emendamenti presentati al Decreto “Cura Italia depositati alla data del 6.4. 2020 è possibile rinvenirne diversi specificamente mirati ad introdurre modifiche alle responsabilità connesse alla gestione dell’emergenza Covid19.

La pandemia di Covid implica una situazione di speciale complessità quindi il medico può anche non risponderne civilmente in caso di colpa lieve, mentre ne risponderà per colpa grave o dolo (come per la responsabilità penale).

Pertanto, in merito alla gestione dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, ci si è trovati in una situazione di, al massimo, colpa lieve, ma questa dal punto di vista penale non esiste e dal punto di vista civile, con l’art. 2236 del Codice Civile, è comunque esclusa visto che il Covid chiede la soluzione di problemi tecnici di speciale complessità.

Le potenziali responsabilità, che potrebbero essere fatte valere dai danneggiati da Covid19, sono principalmente indirizzabili verso le strutture anziché verso i sanitari. Si possono ipotizzare azioni risarcitorie dirette a far valere il diffondersi dell’infezione (e, tradizionalmente, le responsabilità da ICA vengono imputate alle strutture) e/o da carente organizzazione sub specie di indisponibilità di posti letto, dispositivi di protezione individuale farmaci e altri presidi.

Difficile, almeno allo stato, ipotizzare errori da parte di sanitari nel trattamento del Covid19, atteso che a oggi non paiono ancora essere state individuate terapie efficaci e la definitività del vaccino è ancora labile. E’ inoltre ipotizzabile che vi siano stati errori commessi da personale con formazione ed esperienza insufficiente, ma, comunque, immesso in servizio proprio per la situazione di emergenza.

Inoltre, è agevole prevedere che, nell’ambito di un sistema sanitario posto sotto stress, possano essersi verificati sinistri non riguardanti pazienti affetti da coronavirus, ma dipendenti da ragioni solo indirettamente riconducibili alla situazione venutasi a creare: carenza di organico, di farmaci e materiali di vario genere, stanchezza, etc. etc.

Rispetto a tali scenari è certamente opportuno circoscrivere la responsabilità civile e penale del personale sanitario ai soli casi di colpa grave, la cui sussistenza dovrà, ovviamente, valutarsi con la massima concretezza in relazione alle circostanze in cui il sanitario si è trovato a dover operare.


[1] Rivista Judicium, “Responsabilità medica e tutela del paziente ai tempi del Coronavirus”, 12/06/2020, Chiara Iorio.

[2] Rivista Iusinitinere “Gli effetti del Covid 19 sui rapporti contrattuali: la causa di forza maggiore alla luce dell’art 91 del D.L 18/2020”, 23/03/2020, Enrico Ianniciello.

[3] Così, Cass. 13.1.2005, n. 583, in Il Civilista, 2010, 2, 86; Conff. ex plurimis, Cass. 16.2.2001 n. 2335, in Resp. Civ. Prev., 2001, 580; Id., 18.11.1997 n. 11440, in Giust. civ. Mass., 1997, 2206; Id., 12.8.1995 n. 8845, in Rep. Foro it. 1995, 1740, n. 17011; Id., 11.4.1995 n. 4152, ivi, n. 168.

[4] Rivista Salvis Juribus, “La responsabilità medica: un quadro storico e la recente giurisprudenza”, 07/10/2019, Alessia Nicodemo.

[5] IL RUOLO DELL’ART. 2236 C.C. NELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA PER DANNI DA COVID-19,22/04/2020, di Mirko Faccioli, Professore associato di Diritto privato –Università degli Studi di Verona, in Rivista Responsabilitàmedica.it

[6] Rivista Giustizia Insieme, “Responsabilità medica e Covid 19”, 07/05/2020, Michela Pertrini.

[7] Cfr. Cass. civ, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577.

[8] Cfr. Cass. civ., sez. un., 1 luglio 2002, n. 9556,  in Danno e resp., 2003, p. 97, che espressamente dichiara che con il contratto atipico di spedalità la struttura non si obbliga solo a fornire prestazioni di natura alberghiera, ma a mettere a disposizione personale medico ausiliario, paramedico, ad apprestare medicinali e tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni.

[9]Cfr. Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2005, n. 571; Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006,  n. 1698

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