Fideiussione e comportamento omissivo del creditore

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6685 del 2024, ha chiarito alcuni aspetti relativi alla validità e alle conseguenze delle clausole nella fideiussione, alla luce delle normative antitrust e dell’interpretazione delle norme del codice civile che regolamentano la fideiussione e il comportamento omissivo del creditore coinvolto nel contratto di leasing. In particolare, la Suprema Corte ha approfondito la questione del principio di buona fede e correttezza nelle relazioni contrattuali, e i diritti del fideiussore al regresso in caso di inadempimento del debitore principale.

Corte di Cassazione- III Sez.Civ.- ord. n. 6685 del 13-03-2024

La questione

In seguito alla risoluzione di diritto del contratto di leasing intercorso tra una società di leasing e un’altra società per inadempimento di quest’ultima e perdurando il mancato pagamento dell’importo di una somma ingente, un soggetto, in qualità di fideiussore, venne ingiunto con un decreto di pagamento del predetto importo a favore della società di leasing. Il giudice di prime cure rigettò l’opposizione. Altresì, la corte d’appello confermava la sentenza del giudice di primo grado.
Il fideiussore, affidandosi a sette motivi, ricorreva per la cassazione della pronuncia.

I motivi di ricorso

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 1421 c.c.
Il ricorrente ha contestato al giudice a quo di non aver rilevato d’ufficio la nullità della fideiussione, nonostante la presenza di clausole che derogavano all’art. 1957 c.c. e di clausole di sopravvivenza, le quali sono state riprodotte integralmente dagli schemi contrattuali uniformi ABI. Queste clausole hanno imposto al fideiussore le conseguenze negative dell’inadempimento degli obblighi di diligenza della società creditrice, così come dell’invalidità o inefficacia dell’obbligazione principale, caratteristiche vietate dalla normativa antitrust. Il ricorrente ha precisato che, nonostante non fosse stata sollevata precedentemente l’eccezione di nullità, ciò non ha impedito al giudice di rilevare la nullità della fideiussione.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha sollevato la violazione dell’art. 1955 c.c., in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c. Lo stesso ha argomentato che la sentenza oggetto d’impugnazione avrebbe dovuto riconoscere la condotta della società di leasing come colposa. Quest’ultima non ha fatto uso della facoltà di risolvere di diritto il contratto, nonostante i molteplici inadempimenti, continuando a lucrare interessi corrispettivi e moratori a discapito del regresso del fideiussore. Un simile comportamento avrebbe portato all’estinzione della garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 1955 c.c., poiché contraria ai principi di diligenza, correttezza e buona fede. Tuttavia, la corte distrettuale ha ritenuto che l’estinzione della fideiussione richiedesse una condotta antigiuridica da parte del creditore e un effettivo pregiudizio non riconosciuto dalla stessa.
Con il terzo motivo, il ricorrente ha sollevato la violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la corte d’Appello non avesse tenuto in considerazione le prove e le difese avanzate nel corso del giudizio, dalle quali emergeva un pregiudizio nell’esercizio del diritto di regresso e di surrogazione nei confronti della società creditrice per il recupero di un’ingente somma di denaro che quest’ultima aveva corrisposto.
Con il quarto motivo, il ricorrente ha addotto la violazione dell’art. 112 c.p.c., osservando che il giudice distrettuale ha evitato di pronunciarsi sul motivo di appello da lui sollevato, concernente l’asserita ultrapetizione del Tribunale nel rigettare l’estinzione della fideiussione ex art. 1955 del codice civile.
Con il quinto motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. Att. c.p.c, richiedendo ai giudici di legittimità la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione.
Ha sollevato il sesto motivo, lamentando la violazione dell’art. 1956 c.c. e denunciando un errore di sussunzione in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., criticando le decisioni della Corte d’Appello di Milano applicate dalla Corte territoriale, ritenendo che queste non fossero pertinenti alla fideiussione oggetto della controversia.
Infine, con il settimo motivo, il ricorrente ha censurato la violazione dell’art. 1956 c.c., sostenendo che l’art. 1956 c.c. sanziona il comportamento del creditore che concede nuovo creditore al debitore garantito senza autorizzazione del fideiussore, nonostante le crescenti difficoltà di soddisfacimento del credito concesso.

Le argomentazioni della Corte

Secondo la giurisprudenza di legittimità, i riferimenti a precedenti giurisprudenziali risultano sufficienti per  respingere il primo motivo.
Nel corso del suo ragionamento, la Suprema Corte ha precisato l’infondatezza del primo motivo, osservando che le clausole oggetto della contestazione sono state riconosciute dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato come contrarie alla l. n. 287 del 1990. Inoltre, la decisione della Sezioni Unite n. 41994 del 2021 ha affermato che la tutela reale, associata alla tutela risarcitoria per le fideiussioni che riproducono clausole anticoncorrenziali, rappresenta l’approccio più adeguato. La Corte ha sottolineato che la riproduzione delle clausole standard dello schema ABI ha reso il regime contrattuale più gravoso per fideiussore, senza concessione di alcun corrispettivo. Tuttavia, ha rilevato che l’imprenditore bancario ha un interesse nel mantenere la garanzia, anche nel caso di rimozione della clausole a lui favorevole, al fine di assicurare la propria tutela creditoria. Nel caso di specie, non è stato possibile evocare la nullità delle clausole che derogano all’art. 1957 c.c. dal momento che si è optato per la nullità parziale come sanzione appropriata. Infatti, l’art, 1419, comma 1, c.c. sancisce la nullità parziale e promuove la conservazione degli atti di autonomia negoziale. Per l’effetto, il giudice deve sollevare di sua iniziativa la nullità parziale solo se viene presentata una richiesta di nullità totale del contratto, e non può sollevare d’ufficio la nullità della clausola di reviviscenza senza adeguata dimostrazione della parte che la invoca.

Buona fede e correttezza del creditore

Gli altri motivi hanno lamentato un comportamento scorretto da parte della società di leasing e l’adempimento dei requisiti per la liberazione del fideiussore, secondo quanto stabilito dagli artt. 1955 e 1956 c.c.
In effetti, con il richiamo al principio di buona fede e correttezza, una precedente pronuncia della  Cassazione, aveva annullato una decisione della corte d’appello che non aveva tenuto conto della portata normativa dell’art. 1956 c.c. Secondo questa norma, la concessione del credito non si limita a permettere alla controparte di disporre di somme di denaro da restituire, ma implica anche il mantenimento di un rapporto equilibrato, in cui entrambe le parti mantengono le reciproche obbligazioni. Altresì, in una diversa pronuncia anteriore, è stato sanzionato il comportamento di una banca che, nonostante avesse avuto notizia del peggioramento delle condizioni finanziarie della controparte, ha continuato ad aumentare l’esposizione debitoria di quest’ultima senza prendere le dovute precauzioni.
Nel caso di specie, anche ammettendo la possibilità che il comportamento della società concedente non sia stato corretto, ciò di per sé non conduce alla liberazione del fideiussore.
Infatti, ai sensi dell’articolo 1955 c.c., affinché il debitore sia liberato è necessario dimostrare che da tale comportamento sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico. Tale pregiudizio deve consistere nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso, e non semplicemente nella difficoltà aggiuntiva di esercitare tali diritti a causa delle limitate risorse del debitore (cfr. sul puntoCassazione, sentenze del 19/02/2020, n. 4175; 05/12/2008, n. 28838; 20/09/2017, n. 21833; 16/06/2003, n. 9634).Per la Suprema Corte, infine, non è possibile concludere che l’obbligazione del fideiussore sia estinta ai sensi dell’articolo 1956 del codice civile, poiché la Corte d’appello ha ritenuto che non siano stati dimostrati i presupposti per invocare l’applicazione di tale disposizione: secondo la sentenza, non risultava alcun elemento dagli atti che potesse chiarire i rapporti tra creditore e terzo garantito e tra terzo garantito e garante.
Il fideiussore, per escludere la propria responsabilità ai sensi dell’articolo 1956 c.c., deve dimostrare che dopo aver prestato la fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia concesso credito al terzo senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole del peggioramento delle condizioni economiche del fideiussore. È stato ribadito che se la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale è comune o presunta, non sussiste l’onere di richiedere l’autorizzazione. In una recente decisione (Cass. 17/07/2023, n. 20713), la Corte ha confermato la sentenza di merito, escludendo l’effetto liberatorio previsto dall’art.1956 c.c., poiché uno dei fideiussori era socio della società garantita e un altro ne era stato amministratore in precedenza.
Per questi motivi, il ricorso è stato rigettato.

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Monica Mandico
Avvocato Patrocinante in Cassazione, Founder di Mandico&Partners. Gestore della Crisi, DPO e advisor di 231/01. Autrice di libri sul diritto bancario e finanziario, sovraindebitamento e GDPR. Presidente del Centro Tutele Consumatori e Imprese. Docente di corsi di formazione accreditati dall’Università e dagli ordini professionali. Componente designato dalla CCIAA di Napoli della Commissione per la Nomina di Esperto Negoziatore.
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