Esame Avvocato 2024. Atto civile: traccia, questioni e sentenze

In data 10 dicembre 2024, si è svolta la prova scritta per l’esame di avvocato 2024, che prevedeva, tra le alternative disponibili, la redazione di un atto giudiziario in materia di diritto civile.

Ecco di seguito la traccia uscita e un utile approfondimento sulle questioni da risolvere e un commento alle sentenze in materia.

Atto Civile: la traccia

Ecco il testo completo della traccia dell’atto civile:

Tizio affida a Caio i lavori di rifacimento integrale della copertura della sua abitazione, consistente in una villa unifamiliare con tetto a falde, che è da tempo affetto da numerose infiltrazioni. Tizio nomina Sempronio direttore dei lavori, con compiti sia di progettazione che di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori. Le parti concordano che la fornitura dei materiali sia a carico del committente Tizio.
Al termine dei lavori, si verifica che le infiltrazioni persistono a causa di un difetto del materiale fornito nonché di vizi di progettazione ed esecuzione.
Tizio si rivolge al proprio legale per ottenere, da chi spetti, il ripristino dell’opera conformemente alle regole dell’arte, nonché il risarcimento del danno sofferto per il perdurare delle condizioni di insalubrità degli ambienti interessati dalle infiltrazioni.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto più adeguato per tutelare le ragioni del proprio assistito in giudizio.

Partendo dal presupposto che, nella prova scritta dell’esame da avvocato non esiste, in nessun caso, una soluzione univoca, e che il caso in esame richiedeva la redazione di un atto di citazione, ecco di seguito un utile approfondimento sui temi che la questione sottesa all’atto imponeva di analizzare.

Soluzione traccia civile 2024

La responsabilità del direttore dei lavori per vizi di costruzione (Cass. 27045/2024)

Con l’ordinanza n. 27045 del 18 ottobre 2024, la Cassazione ha recentemente affrontato un caso simile a quello evidenziato nella traccia, specificando, in tema di appalto e plurime responsabilità ex art. 1669 c.c. dell’architetto nella sua qualità di direttore dei lavori nella fase esecutiva, che il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, vigilando che l’esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto (Cass., Sez. III, 13 dicembre 2021, n. 39448).

In particolare, l’obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell’arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all’ultimazione dei lavori (Cass., Sez. III, 24 maggio 2023, n. 14456; Cass., Sez. III, 30 settembre 2014, n. 20557).

Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che l’esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (nudus minister) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli (Cass., Sez. II, 3 maggio 2016, n. 8700).

Le obbligazioni del direttore dei lavori

In altre parole, secondo il ragionamento seguito dalla Suprema Corte, il direttore dei lavori, pur prestando un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire. Il suo comportamento deve quindi essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto (Cass., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913).

Rientrano, pertanto, nelle plurime obbligazioni del direttore dei lavori:

  • l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto
  • l’accertamento delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica
  • l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi

Ne consegue che il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune  disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente, non si sottrae alle responsabilità previste a suo carico dalla normativa vigente.

Il caso pratico affrontato dalla Corte

Nel caso all’esame della Suprema Corte, sei anni dopo la compravendita di un immobile, il proprietario aveva riscontrato infiltrazioni di acqua piovana dal sottotetto (proprio come riferito nella traccia da svolgere). Le verifiche tecniche avevano dimostrato che il problema fosse stato causato da errori nella posa delle tegole e nella sistemazione della guaina protettiva, elementi non installati secondo le regole della buona tecnica. Di conseguenza, il committente aveva deciso di intraprendere un’azione legale contro il progettista e il direttore dei lavori, ritenendo che quest’ultimo non avesse adeguatamente sorvegliato l’esecuzione dell’opera.

Ebbene, alla luce della argomentazioni sopra meglio evidenziate, la Cassazione ha riconosciuto la responsabilità del direttore dei lavori per mancata sorveglianza e verifica del lavoro svolto poiché, al di là dell’interlocuzione con la ditta appaltatrice, l’intervento di rifacimento del sottotetto è stato portato a termine, sotto la sua supervisione, con la presenza di gravi vizi di esecuzione e in maniera non conforme al progetto redatto dallo stesso architetto e alle regole della buona tecnica.

Altri precedenti giurisprudenziali

Nella citata sentenza, per supportare il proprio ragionamento, la Corte di Cassazione ha fatto riferimento ad altre sentenze di legittimità che hanno affrontato il medesimo tema e precisamente:

  • Cassazione, Sez. III, 13 dicembre 2021, n. 39448: la quale ha affermato che il direttore dei lavori è tenuto a tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, assicurandosi che i lavori siano eseguiti in conformità con il capitolato d’appalto. L’obbligo di controllo si estende a ogni fase della realizzazione dell’opera, con particolare riguardo alla qualità dei materiali e alla corretta esecuzione delle tecniche costruttive.
  • Cassazione, Sez. III, 24 maggio 2023, n. 14456: secondo la quale, il direttore dei lavori ha il dovere di intervenire quando riscontra violazioni delle regole dell’arte, adottando misure correttive e segnalando eventuali difetti che potrebbero compromettere la sicurezza e la stabilità dell’edificio.
  • Cassazione, Sez. II, 3 maggio 2016, n. 8700: nella quale è stato ribadito che il direttore dei lavori non può limitarsi a eseguire passivamente le disposizioni dell’appaltatore. Al contrario, deve esercitare una sorveglianza attiva e impartire disposizioni tecniche per correggere eventuali anomalie, pena la responsabilità per i danni derivanti dai difetti dell’opera.

Il risarcimento del danno causato da infiltrazioni ex art. 1669 c.c.

Oltre alla questione analizzata, la traccia imponeva altresì l’analisi del tema della risarcibilità del danno conseguente alle condizioni di insalubrità dell’immobile causata dalle infiltrazioni.

Ebbene, secondo la giurisprudenza, in tema di appalto, le infiltrazioni di umidità negli ambienti importano problemi di insalubrità e abitabilità che rientrano fra i gravi vizi, valutabili ai sensi dell’art. 1669 c.c. Detta norma, in particolare, individua una responsabilità di natura extracontrattuale avente, perciò, ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione ed opera anche a carico di tutti quei soggetti, che prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell’opera, abbiano comunque contribuito, per colpa professionale alla determinazione dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi in questione.

La responsabilità verso il danneggiato è dunque:

  • direttamente estesa anche al direttore dei lavori, eventualmente in concorso con l’appaltatore e i subappaltatori e/o il progettista secondo la natura dei vizi e la fase di realizzazione dell’opera (progettuale, direttiva o esecutiva),
  • soggetta ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1669 c.c. e
  • fondata su una presunzione di colpa fino a prova della impossibilità della prestazione per caso fortuito o forza maggiore o per fatto esclusivo di terzi, concorrente con il generale titolo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. soggetto a propri termini di prescrizione e a ordinario regime dell’onere della prova.

Sotto il profilo probatorio, si aggiunge inoltre che la responsabilità per il risarcimento danni da infiltrazione d’acqua, secondo il nostro ordinamento, ha natura oggettiva: non viene cioè in rilievo l’elemento psicologico trattandosi di un evento imprevedibile e che rileva soltanto sotto un profilo di custodia o di manutenzione. Il soggetto danneggiato (ovvero il proprietario della casa che ha subito l’infiltrazione) ha dunque il solo obbligo di dimostrare l’esistenza del danno subito ed il nesso di causalità, ossia la derivazione dello stesso.

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