Tra le tracce della prima prova scritta, relativa al parere civile, per l’esame da avvocato 2017, veniva richiesto di redigere parere motivato sul contratto atipico di mantenimento.
Ecco il testo completo della prima traccia del parere civile:
In data 9 febbraio 2015, Caia, di 86 anni e sua nipote Mevia di 43 anni, stipulano con l’assistenza di un notaio Sempronio un contratto del seguente tenore:
Caia trasferisce a Mevia la nuda proprietà dell’appartamento in cui vive, sito nel centro della città e composto da 5 vani più servizi, esteso 150 mq e del valore di circa 500 mila euro riservando per se l’usufrutto dello stesso. In cambio Mevia si impegna ad offrire quotidiana assistenza alla zia (sola e ammalata) provvedendo alle sue esigenze alimentari, alla pulizia della casa, al supporto della somministrazione di farmaci nonché al sostegno per ogni spostamento necessario.
Dopo circa un anno però Caia contatta il proprio legale lamentandosi che Mevia da circa 6 mesi aveva di fatto cessato di assisterla.
In tale occasione la stessa rappresentava inoltre che prima della stipula era stata diagnosticata una patologia oncologica non curabile con un’aspettativa di vita non superiore a due anni e che era stata proprio la nipote Mevia, portata a conoscenza di tale triste notizia, a convincerla a sottoscrivere il contratto.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caia rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e individuando le possibili azioni a tutela delle ragioni della propria assistita.
Partendo dal presupposto che, nelle prove scritte dell’esame da avvocato non esiste, in nessun caso, una soluzione univoca, ecco un utile approfondimento sui temi che la questione sottesa al parere impone di analizzare.
L’alea del contratto atipico di mantenimento (o vitalizio alimentare)
Come già specificato in un precedente articolo, il cosiddetto contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), è essenzialmente caratterizzato dall’aleatorietà.
Le prestazioni sono infatti indeterminabili non solo rispetto alla durata complessiva (correlata alla vita del vitaliziato), ma anche rispetto alla loro qualità e quantità (correlate alle esigenze del beneficiario e variabili in relazione alla sua situazione, alle sue condizioni di salute ecc.).