Email e SMS come prova in giudizio: Cassazione sull’efficacia probatoria

in Giuricivile, 2020, 4 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sez. I civ., ord. 17/07/2019, n. 19155.

L’ordinanza in commento affronta la tematica relativa all’efficacia probatoria delle email e degli sms (short message service).

La Cassazione li ha ricompresi nella categoria delle riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. considerandoli di conseguenza idonei a formare piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.

La vicenda processuale

Il Tribunale di Mantova – in funzione di giudice d’ Appello – ha riformato la decisione di primo grado assunta del Giudice di Pace di Mantova , che aveva, in accoglimento di un’opposizione, revocato un decreto ingiuntivo, con il quale si era ingiunto, al padre di un minore di pagare, alla madre di quest’ultimo la somma di Euro 2.684,43, oltre interessi legali, a titolo di rimborso delle spese straordinarie da essa sostenute nell’interesse del figlio nato dalla relazione sentimentale dei due, quale contributo ulteriore (versando il padre già Euro 250,00 al mese) per le rette dell’asilo-nido.

Nello specifico, il Tribunale rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo, ha sostenuto che, dagli “sms” prodotti dalla madre ad essa inviati dalla controparte – documenti che non sono stati contestati, quanto a provenienza e contenuto, dall’opponente nel giudizio di primo grado tempestivamente (se non, tardivamente, in comparsa conclusionale) – emergeva l’adesione di quest’ultimo all’iscrizione del minore all’asilo nido ed all’accollo a suo carico della metà della retta dovuta, accordo comunque rispondente all’interesse del figlio minore.

Avverso la suddetta pronuncia, la parte soccombente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, mentre la parte vittoriosa in Appello non ha espletato alcuna attività difensiva nell’ ambito del giudizio di legittimità.

La normativa di riferimento

Come anticipato, la decisione della Cassazione si fonda sul fatto che le suddette forme di comunicazione elettronica sono state ricomprese nel novero delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., categoria in cui pacificamente può inserirsi il documento informatico definito dal d.lgs. 82/2005 (recante il Codice dell’ Amministrazione Digitale) come “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

Orbene, atteso che il valore giuridico e probatorio di un documento informatico è subordinato ai sensi degli artt. 20 – 21 del CAD al tipo di firma elettronica che lo contraddistingue, sembra utile evidenziare quali sono i quattro i differenti tipi di firma elettronica previsti dal nostro legislatore all’interno del Codice dell’Amministrazione digitale:

 

1. Firma elettronica semplice

Definita dall’art. 1 co.1 lett. q del CAD  come “l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica”.

Ad avviso di parte della dottrina e della giurisprudenza ai documenti recanti tale tipologia di sottoscrizione può essere riconosciuta un’efficacia probatoria liberamente valutabile dal giudice. A tal riguardo, giova rammentare che alcune pronunce della giurisprudenza di merito  hanno classificato le comunicazioni effettuate mediante posta elettronica non certificata quali documenti informatici sottoscritti con firma elettronica semplice – in quanto il procedimento effettuato dall’utente per accedere al proprio account mediante l’inserimento di username e password è equivalente alla validazione così come definita dalla norma – con la conseguente idoneità ad assumere valore probatorio qualora siano stati rispettate determinate caratteristiche di sicurezza, integrità ed immodificabilità [1].

2. Firma elettronica avanzata

L’ art. 1 co.1 lett. q – bis del Codice dell’ amministrazione digitale definisce la firma elettronica avanzata come l'”insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”.

Un esempio di tale tipo di sottoscrizione è costituito dalla firma grafometrica. Il documento informatico sottoscritto mediante essa assume il valore probatorio della scrittura privata non autenticata ai sensi dell’ art. 2702 c., ma non è idonea ad integrare il requisito della forma scritta ad substantiam

 

3. Firma elettronica qualificata

E’ definita dall’ art. 1 co. 1 lett. r come “un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma” . Essa conferisce al documento informatico sul quale è apposta il valore probatorio di cui all’ art. 2702 c.c. ed è idonea ad integrare il requisite della forma scritta ad substantiam.

 

4. Firma digitale

L’ art. 1 co. 1 lett. s del Codice dell’Amministrazione Digitale la definisce come “un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.

Il documento informatico sottoscritto mediante firma digitale assume il valore probatorio della scrittura private autenticata o dell’ atto pubblico ( se la sottoscrizione è apposta da un Pubblico Ufficiale). Essa è, inoltre, idonea ad integrare la forma scritta ad substantiam.

La questione giuridica

Attesa la suesposta cornice normativa, la questione giuridica oggetto dell’ordinanza in commento riguarda il valore giuridico da attribuire ai documenti informatici che pur non recando alcuna sottoscrizione digitale strictu sensu vengono comunque formati mediante strumenti idonei a garantire un collegamento tra il presumibile autore ed il documento medesimo. Al riguardo, si registrano due orientamenti contrapposti.

Per un primo orientamento, infatti, tale tipologia di documenti devono considerarsi privi di firma, attesa l’assenza di garanzie che consentano idonee attribuire ad essi una paternità certa, a nulla rilevando – con riferimento alla posta elettronica non certificata – il dispositivo di riconoscimento tramite password per l’accesso al proprio account , poiché quest’ultimo sarebbe privo della necessaria connessione logica con i dati elettronici che costituiscono il messaggio né – con riferimento agli SMS – costituendo idonea garanzia di provenienza del messaggio la circostanza che il suo invio sia riconducibile ad una specifica utenza di telefonia mobile. Secondo tale orientamento, il valore probatorio dell’e-mail sarebbe da rinvenirsi nell’art. 2712 c.c. (così come modificato ex art. 23-quater, CAD) a tenore del quale le riproduzioni informatiche, «fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate» solo nel caso in cui colui contro il quale sono prodotte non le contesta tempestivamente disconoscendone la conformità ai fatti o alle cose medesime, di guisa che nel momento in cui essi vengono tempestivamente contestati perdono ogni valore probatorio.

Per contrapposto e diverso orientamento, invece, la suddetta tipologia di documenti informatici debbono essere reputati da considerare equivalenti a quelli recanti una firma elettronica semplice, di guisa che essi possono essere liberamente valutati dal giudice sia in ordine alla loro idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, sia per ciò che concerne il valore probatorio ex artt. 20, co. 1-bis e 21, co 1, d.lgs. 82/2005 [2].

La decisione della Cassazione

Nel caso di specie, il ricorrente lamentava – in primo luogo –  il fatto che il giudice di merito avesse riconosciuto efficacia probatoria, quale scrittura privata, a tre messaggi telefonici riprodotti meccanicamente , attribuendoglieli quale presunto autore, pur essendo gli stessi privi di sottoscrizione e del numero di cellulare sia del mittente sia del destinatario.

Inoltre, esso ricorrente  si doleva della circostanza che il Tribunale non aveva rilevato che egli all’udienza di prima comparizione delle parti innanzi al Giudice di Pace, aveva tempestivamente contestato la produzione documentale della controparte, il cui contenuto era costituito dagli unici documenti da essa allegati in giudizio.  Conseguentemente, ad avviso del ricorrente,  tale contestazione sarebbe stata sufficiente, trattandosi di documenti privi di sottoscrizione che non dovevano essere formalmente disconosciuti ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. . Infine, con il con il terzo motivo di gravame , il ricorrente adduceva la violazione ed errata applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4 e dell’art. 116 c.p.c., per avere il Tribunale attribuito efficacia probatoria piena – anziché  meramente indiziaria – alla riproduzione meccanica dei tre messaggi telefonici , in presenza di contestazione della parte contro cui era stata prodotta, con conseguente erronea valutazione del contenuto degli stessi messaggi.

La Corte ha inteso affrontare ex professo il secondo motivo di ricorso, ritenendo il primo assorbito ed il terzo inammissibile. Segnatamente, la Cassazione ha sancito – richiamando altri precedenti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 5141/2019) – che “lo short message service”(“SMS”) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

Tuttavia, i giudici di legittimità hanno inteso precisare che l’eventuale disconoscimento di tale conformità di un documento informatico non produce gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., co. 2. Invero, mentre, in quest’ultimo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura disconosciuta non può essere utilizzata processualmente, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (nel caso portato all’ attenzione della Corte veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni “SMS” della trascrizione del loro contenuto).

Inoltre, sempre richiamando altri precedenti giurisprudenziali (cfr. Cass. n. 11606/2018), la Cassazione, ha precisato che in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”. Di conseguenza il disconoscimento che possa ritenersi idoneo idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c. – ossia la necessità di essere effettuato in maniera formale ed allegando precisi elementi circostanziali -, deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta . In ogni caso, anche se esperito vittoriosamente tale disconoscimento comunque non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215 co.2  c.p.c., . Difatti, mentre quest’ultimo , in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il disconoscimento di un documento informatico non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 3122/2015, nella quale questa Corte ha confermato la sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto utilizzabile un DVD contenente un filmato, considerato che la parte aveva contestato del tutto genericamente la conformità all’originale della riproduzione informatica prodotta e che il giudice di merito aveva ritenuto l’assenza di elementi che consentissero di ritenere il documento non rispondente al vero; conf.  Cass. n. 17526/2016; in termini, Cass. n. 1250/2018).

Nel caso di specie, Il Tribunale di Mantova aveva attribuito rilievo probatorio al contenuto di tre SMS (la cui trascrizione era stata prodotta dalla resistente in sede di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), ritenuti di chiaro tenore in ordine all’impegno del padre di accollarsi la metà delle spese relative alla retta dell’asilo-nido, osservando che l’invio ed il contenuto di tali messaggi non erano stati contestati dal ricorrente, comparso personalmente all’udienza di prima comparizione, senza rilevare alcunchè, se non tardivamente ed inammissibilmente con la comparsa conclusionale. Quanto alla circostanza che il ricorrente comunque assumeva nei propri motivi di ricorso ricorso di avere “contestato” l’unica produzione avversaria, la Corte non ha ritenuto sufficiente una generica contestazione del documento, atteso che il disconoscimento – da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali – anche di documenti informatici aventi efficacia probatoria ai sensi dell’art. 2712 c.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.

Osservazioni conclusive.

L’ordinanza qui annotata ha avuto certamente il pregio di ribadire, ancora una volta, la riconducibilità di due dei più diffusi mezzi di comunicazione (gli SMS  e la posta elettronica non certificata) all’ alveo del documento informatico e la sua assoggettabilità al regime probatorio ex art. 2712 c.c.  La suesposta problematica, invero, attesa la diffusione delle tecnologie digitali in tutte le declinazioni dell’ odierna società, è destinata ad assumere un sempre maggiore rilievo nell’ambito del contenzioso civile. Di conseguenza, risultano estremamente importanti per gli operatori del diritto ordinanze che chiariscono quali debbano essere i canoni interpretativi ed i criteri operativi cui attenersi. Inoltre, la Cassazione ha ben delineato quali siano gli effetti prodotti nel processo dal disconoscimento di un documento informatico – sottolinenandone le differenze con il disconoscimento ex artt. 214 – 215 c.p.c. –  evidenziando la permanenza di  poteri valutativi in merito in capo al giudice.

Tuttavia alla luce delle numerose  incertezze interpretative sollevate nel corso del tempo dalla dottrina e dei discordanti orientamenti giurisprudenziali registrati in passato in materia, risulterebbe necessario un esplicito intervento chiarificatore del legislatore in ordine al  valore giuridico e,  soprattutto probatorio, da attribuire a documenti elettronici quali la posta elettronica non certificata e gli SMS, in modo tale da comporre le opinioni contrapposte in dottrina e fornendo, al contempo, alla giurisprudenza coordinate valutative maggiormente chiare.


[1] M. IASELLI, Email: la Cassazione torna sull’efficacia probatoria, in https://www.altalex.com/documents/news/2019/08/02/email-efficacia-probatoria (ultima consultazione 31 marzo 2020).

[2] I. MERCURI, Il valore giuridico delle e-mail in http://www.dirittodellinformatica.it/ict/valore-giuridico-delle-mail.html (ultima consultazione 31 marzo 2020).

1 COMMENTO

  1. NOTE BIBLIOGRAFICHE:
    L’ autore segnala che nella stesura del presente contributo ha consultato per la stesura paragrafo relativo alla classificazione delle firme elettroniche l’ articolo M.IASELLI,Email: la Cassazione torna sull’efficacia probatoria,
    in https://www.altalex.com/documents/news/2019/08/02/email-efficacia-probatoria (ultima consultazione 31 marzo 2020).
    Inoltre, l’ autore segnala che nel paragrafo relativo alla questione giuridica è stato citato l’ articolo I. MERCURI, Il valore giuridico delle e-mail in http://www.dirittodellinformatica.it/ict/valore-giuridico-delle-mail.html (ultima consultazione 31 marzo 2020).

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