In caso di divorzio spetta una quota del TFR dell’ex coniuge?

in Giuricivile, 2019, 2 (ISSN 2532-201X)

Ai sensi dell’art. 12-Bis l. 898/1970 “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.

Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.” [1]

A ben vedere, dunque, appare pacifica e consolidata ormai la linea interpretativa della vicenda in questione, ma andiamo per gradi.

Ma cosa è il TFR? In caso di separazione o divorzio, posso beneficiare di una quota del TFR dell’ex coniuge? A quanto ammonta la quota percentuale del TFR spettante? Ecco un approfondimento utile in materia.

Cosa è il TFR?

È il cosiddetto trattamento di fine rapporto, ossia, un importo corrisposto dal datore di lavoro, in misura equitativa, corrispondente a delle somme accantonate annualmente dal medesimo in favore del lavoratore, nel momento in cui viene ad estinguersi il rapporto lavorativo che lega le due parti.

In caso di separazione o divorzio, posso beneficiare di una quota del TFR dell’ex coniuge?

La risposta merita un’attenta analisi ai quesiti che suscita, in quanto, appare essenziale porre in essere una distinzione tra, l’istituto della separazione e quello del divorzio.

Va espresso anzitutto che, con la separazione il matrimonio non decade, ma resta in “stand-by”, in quanto permane il vincolo giuridico del matrimonio ma ne cessano alcuni effetti.

Diverso è l’istituto del divorzio, esso determina tra le parti, la piena interruzione degli effetti civili del Matrimonio, ponendo definitivamente in decadenza il matrimonio.

Entrando nel merito dell’analisi ai quesiti sopra esposti ne emerge che, come espressamente previsto dall’Art. 12-Bis l. 898/1970, l’elemento essenziale affinché si possa beneficiare della quota del TFR dell’ex coniuge è, l’essere stata pronunciata sentenza di divorzio, elemento indiscutibile.

Nello specifico, ai fini del congruo beneficio, oltre alla condizione divorzile, è necessario che al coniuge divorziato venga assegnato il conferimento di un assegno divorzile in suo favore con termini periodici, in quanto,  l’aver ricevuto l’assegno in una unica soluzione preclude il diritto alla quota del TFR dell’Ex coniuge.

Altro elemento essenziale, pena la decadenza del medesimo diritto, è individuato nel fatto che, il coniuge non abbia materializzato un nuovo matrimonio.

A quanto ammonta la quota percentuale del TFR spettante?

Una volta appurata l’analisi concernente gli elementi essenziali, affinché possa configurarsi la possibilità di percepire la quota del TFR, è possibile dire che, l’importo corrispettivo ammonta alla quota percentuale del 40%, computata facendo rifermento all’importo complessivo, limitatamente agli anni in cui si è protratto il Matrimonio.

Per mera correttezza esplicativa riportiamo di seguito un esempio:

Quota TFR coniuge € 50.000,00, a cui andrà ad applicarsi il 40% =  € 20.000

Ipotizzando che il coniuge abbia lavorato 10 anni, si applica: € 20.000:10= € 2.000

In conclusione, se il matrimonio è perdurato per un periodo di 9 anni, espleteremo il calcolo di € 2.000 X 9= € 18.000,00,.

L’importo finale di € 18.000,00, sarà quanto effettivamente spettare all’ex coniuge, Ex art. 12-Bis l. 898/1970.


[1] Cfr. Art. 12-Bis l. 898/1970

Praticante Avvocato. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma con tesi di laurea in diritto internazionale trattante la disciplina della normativa del fenomeno dell'immigrazione, ovvero i vari trattati in vigore posti in essere dai vari Paesi dell'Unione Europea in merito a tale fattispecie.

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