All’interno di un processo di esecuzione, allorquando vi è la possibilità da parte del creditore di rifarsi del debito patito con un bene del debitore che, tuttavia si trova nelle disponibilità di un terzo, l’adito tribunale, attraverso lo strumento della dichiarazione del terzo ai sensi dell’art 547 c.p.c., interroga il terzo al fine di avere una visione completa circa l’effettiva capacità patrimoniale dell’inadempiente, con lo scopo successivamente di soddisfare il creditore che da tempo cercava di recuperare ciò per cui agiva in giudizio.
Ai fini di un’adeguata argomentazione della fase processuale de quo occorre soffermarsi sull’art. 547 c.p.c. collocato al Libro III – del processo di esecuzione, al titolo II, al Capo III – dell’espropriazione presso terzi.
Cosa dice la legge con l’art 547 c.p.c.?
“Con dichiarazione a mezzo raccomandata, inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento e la consegna.
Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.
Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice”.[1]
La giurisprudenza costante ritiene che, la dichiarazione del terzo sia da intendersi quale elemento costitutivo della fase pignoramento presso terzi e pertanto, va a perfezionarsi o con la dichiarazione positiva dello stesso o, con sentenza di accertamento ex art 549 c.p.c.[2], avendo la stessa natura giuridica di confessione giudiziale.[3]
In tal senso, il terzo è chiamato a rendere la dichiarazione in esame, avendo l’obbligo di pronunciarsi su quanto preteso dal giudice.
Se il terzo è chiamato a pronunciarsi (ed in tal senso si pronuncia), e la dichiarazione avesse risultato positivo, darebbe origine al riconoscimento del diritto del debitore, viceversa lo andrebbe ad escludere.
Quando viene fatta la dichiarazione?
Il terzo è chiamato a rendere la dichiarazione a seguito dell’atto di pignoramento con cui la parte creditrice vuole soddisfare il proprio credito vantato, ed ha uno scopo di accertamento.
Nell’ambito dell’esecuzione forzata mobiliare presso terzi, la parte terza debitrice ha il potere di fare la dichiarazione di debito ex art. 547 c.p.c. anche nel corso di un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.[4]
Questa dichiarazione se resa nel giudizio di cognizione comporta la cessazione della materia del contendere, rendendo non essenziale ogni altro accertamento dell’obbligo del terzo, ad eccezione della prosecuzione del processo, ai fini delle spese processuali.
Quale è la natura della dichiarazione?
La dichiarazione del terzo pignorato ha una natura confessoria e può essere soggetta a revoca soltanto per errore di fatto.[5]
Per meglio dire, non può essere contestata se non nella stessa fase nella quale viene resa; se positiva dunque, comporta il riconoscimento del diritto del debitore come già detto.
Con riferimento invece al contenuto della dichiarazione ex art 547 c.p.c. esso, deve essere valutato nel momento in cui questa viene resa.
Cosa succede in caso di mancata dichiarazione del terzo? La chiamata in udienza.
Assume altresì rilievo l’art 548 c.p.c. secondo cui, “quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza e’ notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617 l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore“.
Ove dunque la dichiarazione scritta non sia stata resa dal terzo al tribunale competente, questa andrebbe a raggiungersi all’udienza fissata dinanzi al giudice de quo, che chiamerà il terzo debitore per sentirlo pronunciare sulla questione a lui sottoposta; va specificato che il creditore, già nell’atto di pignoramento informa dell’eventuale ipotesi la parte interessata.
Per quanto disposto dal codice civile dunque, se ulteriormente, all’eventuale assenza della dichiarazione scritta vi è la conseguente convocazione in tribunale del terzo debitore e se ancora, vi sia l’assenza dello stesso, le dichiarazioni verranno intese “non contestate”.
Lo scopo della dichiarazione ex art 547 c.c. ruota attorno all’accertamento del credito, con la conseguenza che il tribunale chiamato a pronunciarsi, farà piena fede a quanto detto ed indicato dal terzo, che indicava con precisione i dati utili al recupero del credito, secondo quanto disposto dal codice civile.
Che ruolo ha il terzo all’interno del processo?
Il terzo chiamato dal tribunale competente a rendere la propria dichiarazione, non è inteso quale parte del processo in quanto, in capo a lui, nessuna domanda giudiziale è stata mossa, ma copre soltanto il ruolo di colui che è chiamato a precisare il rapporto tra dare ed avere sorto le parti effettive del processo.
pertanto, non ha il dovere di essere assistito da un difensore; tuttavia, può agire in giudizio avverso il creditore procedente per le spese sostenute per la dichiarazione.
Mentre, può essere considerato soccombente e, pertanto condannato al pagamento delle spese di lite, quando a causa della sua mancata comparizione all’udienza fissata, deve sorgere un accertamento giudiziale.[6]
Il giudice si pronuncia con ordinanza
L’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione nell’espropriazione forzata presso terzi, qualifica e dunque conferma la dichiarazione resa come positiva, emettendo in conseguenza il relativo provvedimento di assegnazione.[7]
Può il terzo impugnare l’ordinanza emessa dal giudice?
Al riguardo, parlando della possibilità del terzo di impugnare l’ordinanza di assegnazione (per vizi per la validità della medesima dichiarazione) vi è un duplice orientamento in contrasto, il primo maggioritario secondo il quale contro l’ordinanza di assegnazione il terzo può proporre solo opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c.[8]; secondo invece l’orientamento minoritario, può proporre opposizione ex art. 619 c.p.c.[9]
[1] Art. 547 c.p.c.
[2] Cfr. Cass. 92/13021, 76/319, 72/2443.
[3] Cfr. Cass. 63/1426.
[4] Cfr. Cass. 04/5153.
[5] Cfr. Cass. 63/1426.
[6] Cfr. Cass. 98/588.
[7] Crf. Cass. 65/10810.
[8] Cfr. Cass. 89/3208.
[9] Cfr. Cass. 82/2824.