Danno non patrimoniale: il giudice ha l’obbligo di operare una “personalizzazione” del risarcimento

Con la sentenza n. 12594 del 18 giugno 2015, la terza sezione civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di danno non patrimoniale, chiarendo che il carattere unitario della liquidazione del danno ex art. 2059 c.c., pur precludendo duplicazioni risarcitorie, impone al giudice di tener conto di tutte le peculiarità del singolo caso, tramite la personalizzazione del risarcimento.

Il caso di specie riguardava una richiesta di risarcimento dei danni subiti da una minore, la quale in sella alla propria bicicletta, veniva tamponata da un auto condotta a forte velocità. A seguito della condanna del Tribunale e della Corte d’Appello, i parenti della minore proponevano tuttavia ricorso in Cassazione chiedendo una maggiore quantificazione del danno, atteso che, nell’ambito del danno non patrimoniale, era dovuta anche la liquidazione del danno esistenziale, in forza del principio dell’integrità del risarcimento di cui agli artt. 1223, 2059 e 2054 c.c.

Ribadendo il principio consolidato seguito dalla giurisprudenza di legittimità, la Cassazione ha innanzitutto rilevato che il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie.

Resta fermo, però, l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (v. anche Cass., 23 settembre 2013, n. 21716). Ne deriva, secondo la Suprema Corte, che ciò che rileva è l’accertamento del “se la sentenza impugnata abbia o meno proceduto alla personalizzazione, nel ristoro del danno, delle diverse componenti non patrimoniali, delle quali pur deve tenersi conto a tal fine”.

Ebbene, la Corte d’appello non ha proceduto alla personalizzazione del danno sotto tutti i profili del danno non patrimoniale (S.U. n. 26972/2008). Pertanto, la Corte di legittimità, accolto il ricorso, cassava l’impugnata sentenza rinviando alla Corte d’appello in diversa composizione.

(Corte di Cassazione, III Sez. Civile, sentenza n. 12594 del 18 giugno 2015)

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