Cumulo di domande nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7343/2025, pubblicata il 19 marzo (trovi il testo dell’ordinanza qui), si è pronunciata su una questione relativa all’oggetto del giudizio di opposizione agli atti esecutivi e alla disciplina delle impugnazioni nell’ambito delle procedure esecutive, in caso di cumulo di più domande connesse.

Consiglio: il “Formulario commentato del nuovo processo civile” aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali, offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile

Formulario commentato del nuovo processo civile

Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.

Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 € 89.30 €

Il caso

Il Tribunale emetteva un decreto ingiuntivo nei confronti di una società creditrice che, al fine di recuperare il proprio credito, notificava atto di pignoramento presso terzi. Il terzo pignorato trasmetteva la dichiarazione ai sensi dell’art. 547 c.p.c., di senso negativo.

La società creditrice, tuttavia, contestava tale dichiarazione sostenendo che il debitore esecutato aveva ceduto un ramo d’azienda al terzo. A seguito dell’atto di cessione, infatti, il debitore aveva delegato al terzo il pagamento dei creditori relativi al ramo d’azienda ceduto.

Il Tribunale, nel frattempo, dichiarava il fallimento della società debitrice, ma il giudice dell’esecuzione emetteva comunque l’ordinanza di assegnazione delle somme a favore della creditrice, ordinando al terzo di procedere al pagamento.

Il terzo, ritenendo illegittima l’ordinanza a causa del sopravvenuto fallimento della società debitrice, presentava opposizione ex art. 617, secondo comma, c.p.c. denunciando la violazione degli artt. 630 e 112 c.p.c. La società creditrice si costituiva nel giudizio di opposizione contestando la domanda avversaria e chiedendo di confermare l’ordinanza impugnata.

Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione: revocava l’ordinanza di assegnazione, ma riconosceva comunque l’esistenza del credito della società creditrice nei confronti del terzo, per un importo determinato. Il terzo proponeva appello limitatamente all’accertamento del credito. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali.

Il terzo proponeva ricorso in Cassazione e la società creditrice resisteva con controricorso.

La natura rescindente del giudizio di opposizione agli atti esecutivi

La società ricorrente, con il primo motivo di ricorso, censurava la decisione dei giudici di secondo grado per aver dichiarato inammissibile l’appello.

La società creditrice si era costituita nel giudizio di opposizione contestando la domanda avversaria e chiedendo l’accertamento del suo diritto alla riscossione del credito nei confronti dell’opponente.

Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi ha natura tipicamente rescindente e, pertanto, secondo la ricorrente, la creditrice non avrebbe potuto introdurre la richiesta di accertamento del credito in sede di opposizione.

L’oggetto del giudizio di opposizione, infatti, è circoscritto al vaglio della legittimità dei singoli atti esecutivi.

Il Tribunale, tuttavia, aveva accolto la domanda di accertamento del credito senza qualificarla. Ebbene, la ricorrente sosteneva che, in assenza di detta qualificazione, la Corte d’Appello avrebbe dovuto qualificare la domanda come autonoma domanda di accertamento dell’esistenza di un credito e, di conseguenza, dichiararla inammissibile perché introdotta, dalla società creditrice, nell’ambito del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c.

La connessione tra la domanda di opposizione e quella di accertamento del credito

La Suprema Corte, nell’analizzare il motivo di ricorso, ha, in primo luogo, evidenziato che l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione operata dalle parti.

Tuttavia, qualora una qualificazione ad opera del giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva, l’attività di qualificazione deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con la impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa del gravame.

La Corte d’Appello aveva ritenuto la domanda di accertamento del credito non estranea al giudizio di opposizione. La Cassazione ha condiviso tale decisione osservando che la richiesta di accertamento dell’esistenza di un debito del terzo pignorato nei confronti della creditrice precedente non trasmodava in una causa diversa, condizionando intrinsecamente la fondatezza della proposta opposizione.

La società creditrice si era costituita nel giudizio di opposizione contestando la domanda avversaria e chiedendo, a sostegno di tale contestazione, l’accertamento del credito. La richiesta di accertamento, dunque, non era qualificabile come domanda autonoma, non rientrante nell’oggetto del giudizio di opposizione, ma costituiva la ragione della difesa del creditore.

La domanda di opposizione all’ordinanza di assegnazione era cumulabile a quella di accertamento del rapporto di debito-credito per ragioni di connessione, in quanto relative alle medesime parti. Il giudice dell’esecuzione aveva correttamente deciso, su entrambe, nel medesimo giudizio.

La decisione della Corte: il principio di diritto enunciato

La Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso enunciando il seguente principio di diritto:

“quando in una procedura esecutiva si trovino cumulate fra loro per ragioni di connessione due o più controversie, la decisione del giudice di merito, che intervenga su di esse senza sciogliere detta connessione, è soggetta alle regole che presiedono l’impugnazione nelle procedure esecutive, non essendo concepibile l’operare di due regimi distinti, atteso che l’impugnazione può coinvolgere la decisione in riferimento ad entrambe le domande connesse”.

Conclusioni

La Suprema Corte ha fornito un importante chiarimento in merito all’inquadramento processuale delle controversie cumulate in sede di opposizione agli atti esecutivi. La decisione ribadisce la necessità di garantire un regime uniforme per l’impugnazione qualora le domande siano connesse tra di loro e rientranti nell’oggetto del giudizio di opposizione.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

dieci + tredici =

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.