Competenza del giudice dell’esecuzione nei decreti ingiuntivi

La  Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9680 del 2024 ha chiarito alcuni punti riguardanti la competenza e la procedura nell’emissione e nell’opposizione dei decreti ingiuntivi. In particolare, ha affermato che il Giudice esecutivo possiede una competenza esclusiva e inderogabile per emettere decreti ingiuntivi relativi alla liquidazione delle spese processuali negli obblighi di fare.

Corte di Cassazione- III Sez. Civ. ord. n. 9680 del 10-04-2024

La questione

La controversia riguardava l’esito di un procedimento esecutivo per l’esecuzione di obblighi di fare. I creditor procedenti avevano ottenuto un decreto d’ingiunzione per la liquidazione delle spese, ma gli ingiunti avevano proposto impugnazione. Il tribunale aveva accolto l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo e condannando gli ingiunti al pagamento di una somma minore. Tuttavia, la Corte d’Appello procedente aveva dichiarato improseguibile l’opposizione al decreto ingiuntivo. Per questi motivi, le parti hanno avanzato ricorso per cassazione di cui è stata disposta la trattazione secondo il meccanismo di cui all’art. 380 bis c.p.c.

I motivi di ricorso

Il primo e il terzo motivo di ricorso sono ontologicamente connessi: le parti hanno denunciato la violazione degli artt. 113, 156 comma 3, 165 e 168 c.p.c. I ricorrenti hanno contestato la sentenza impugnata affermando che questa ha ricollegato in maniera acritica con la sola mancanza della nota d’iscrizione l’invalidità della costituzione in giudizio), e per non aver valutato che la mancanza della nota di iscrizione a ruolo non ha compromesso il contraddittorio.
Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno sostenuto la violazione degli artt. 614 e 645 c.p.c. secondo cui esisteva una competenza funzionale e inderogabile del Giudice dell’esecuzione ad emettere il decreto ingiuntivo, così come a decidere sulle opposizioni avverso tale decreto. In particolare, hanno affermato che tale ricorso avrebbe dovuto essere depositato nel fascicolo presso la Cancelleria Esecuzioni e non, invece, nel ruolo generale ordinario.

Le argomentazioni della Corte

Circa il secondo motivo, esaminato per primo, i giudici di legittimità hanno stabilito che il giudice dell’esecuzione ha una competenza chiara ed inderogabile nell’emettere il decreto ingiuntivo (secondo quanto stabilito dall’art. 614 c.p.c.).  La Corte ha ricordato il principio in base al quale l’istanza relativa può essere presentata al giudice competente all’esecuzione, senza la necessità di un’iscrizione a ruolo sicché il decreto riguardava la liquidazione delle spese processuali per l’esecuzione degli obblighi di fare.
I giudici di legittimità hanno precisato che il ruolo della competenza funzionale ed inderogabile a decidere sull’opposizione al decreto emesso dal giudice dell’esecuzione rientra nell’ipotesi normativa prevista dall’art. 645 c.p.c. Dunque, l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice esecutivo deve essere iscritta nel ruolo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell’esecuzione e trattata dall’ufficio stesso.
Inoltre, la Corte ha osservato l’inesistenza di problematiche relative alla designazione dello stesso giudice dell’esecuzione che ha emesso il decreto ingiuntivo anche per la trattazione dell’opposizione successiva. Pertanto, il principio di diritto elaborato dai giudici riguarda il fatto che l’art. 614 c.p.c. attribuisce al giudice dell’esecuzione il compito di emettere il decreto d’ingiunzione per la liquidazione delle spese processuali. D’altra parte, l’opposizione a tale decreto segue le regole generali per cui il procedimento oppositivo rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione e di conseguenza all’ufficio giudiziario cui appartiene.
Tanto il primo quanto il terzo motivo sono stati ritenuti dai giudici infondati. Nel caso di specie, la Corte ha chiarito che il deposito dell’atto di opposizione e dei documenti pertinenti è avvenuto nel fascicolo esecutivo già formato per il procedimento di esecuzione forzata per gli obblighi di fare, che era iscritto nel registro speciale dei procedimenti esecutivi. Tuttavia, il giudizio di opposizione non è stato iscritto nel ruolo degli affari contenziosi, come, invece, sarebbe stato opportuno.
Pertanto, il giudice dell’esecuzione ha correttamente richiesto agli opponenti di provvedere all’iscrizione a ruolo mentre quest’ultimi hanno riassunto il giudizio ai sensi dell’art. 50 c.p.c. Per questi motivi, la Corte d’Appello ha rilevato che la costituzione degli opponenti non poteva essere considerata valida dal momento che non hanno provveduto, sin da subito, all’iscrizione nel ruolo generale degli affari contenziosi del giudizio oppositivo che implica l’omessa costituzione degli opponenti (in base alla giurisprudenza di legittimità consolidata). Pertanto, la tardiva costituzione dell’opponente equivale alla sua mancata costituzione, e ciò comporta l’improcedibilità dell’opposizione.

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Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

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