Comodato: estinzione in caso di morte o cessazione del comodante

in Giuricivile, 2018, 7 (ISSN 2532-201X)

Ai sensi dell’art. 1803 c.c, il contratto di comodato è il negozio con il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Stante il rapporto fiduciario che lega le parti, tale contratto cessa di avere efficacia in caso di morte del comodatario.

Ma in caso di cessazione o morte (rectius di estinzione nel caso di persona giuridica) del comodante? Quali sono le sorti del contratto di comodato?

I precedenti giurisprudenziali

Costante giurisprudenza ha confermato che, anche in caso di morte del comodante il contratto di comodato debba ritenersi estinto: di conseguenza gli eredi del comodante possono chiedere la risoluzione del rapporto e la restituzione immediata della cosa[1].

Il comodante acquista quindi la facoltà di recedere dal contratto e ne determina la risoluzione mediante idonea manifestazione di volontà, come se si trattasse di un comodato a tempo indeterminato, in quanto non è configurabile la successione di terzi, ancorché eredi delle parti originarie, in un rapporto caratterizzato dall’elemento della fiducia.

Cessazione del comodante per vendita del bene

Come confermato in molte recenti pronunce giurisprudenziali, anche colui che acquista un bene immobile, ovvero subentra in un contratto di locazione, non può risentire di alcun pregiudizio derivante da un comodato costituito in precedenza dal venditore, giacché per effetto del trasferimento in suo favore, il compratore acquista ipso iure il diritto di far cessare il godimento da parte del comodatario ed ottenere la piena disponibilità della cosa[2] .

A ciò si aggiunga come il contratto di comodato di un bene, stipulato dall’alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento, non è opponibile all’acquirente del bene, atteso che le disposizioni di cui all’art. 1599 c.c., non sono estensibili, per il loro carattere eccezionale, a rapporti diversi dalla locazione[3].

L’obbligo di restituzione e il rifiuto di restituire il bene

In tal senso, l’eventuale rifiuto alla restituzione del bene concesso in comodato cagionerebbe, quale conseguenza diretta, un degrado della posizione di detentore dell’immobile in capo al comodatario, a livello di terzo attentatore dell’altrui possesso, giustificando in capo al concedente, la possibilità di invocare la tutela possessoria per essere rimesso in possesso del bene[4].

Tale inadempimento è idoneo a produrre un danno nel patrimonio del comodante, danno che il comodatario deve risarcire, ove non provi che l’inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile [5].

L’obbligo di restituzione, infatti, costituisce l’effetto del rapporto del contratto di comodato: il comodante può infatti, a sua richiesta, far cessare il contratto anche prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, esigendone l’immediata restituzione per un suo sopravvenuto ed urgente bisogno, anche non grave [6].


[1] Cfr. Cass. civ. Sez. III, n. 4258/91. Vedi anche Trib. Cassino, 27/06/2016 secondo cui “In tema di contratto di comodato a tempo indeterminato, la morte del comodante non costituisce di per sé causa estintiva del diritto, e non determina, come nel caso della morte del comodatario, la risoluzione del comodato, ma sono gli eredi del comodante che possono agire per la risoluzione e pretendere la restituzione della cosa e che subentrano nel diritto che aveva il comodante di ottenere la restituzione del bene”.

[2] Cfr. Cass. Sent. n. 11424/92

[3] Cfr. Cass. Sent. n. 5454/91

[4]Cfr. Cass. Sent. n. 1641/85

[5] Cfr.Cass. Sent n. 7539/2003

[6] Cfr. Cass. Sent. n.1132/87

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