Quando ci si trova nella posizione di essere creditori nei confronti di una società o di una persona fisica, per aver emesso una fattura che non ci è mai stata pagata, spesso e volentieri si è costretti ad ingoiare bocconi amari, ma effettivamente, quali sono le azioni esperibili volte a vedere tutelato il nostro diritto e vederci restituito ciò che di fatto ci spetterebbe?
In genere, la strada più rapida per raggiungere in nostro scopo è quella attuabile mediante Decreto Ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., collocato all’interno de Codice di Procedura Civile al libro quarto – dei procedimenti speciali, Titolo I – dei procedimenti sommari, al capo I; ma andiamo per gradi, dovendo in tal senso seguire uno schema procedurale.
Di fatto, la primaria via da dover tentare è indubbiamente quella bonaria, ovvero la cosiddetta “via stragiudiziale” muovendosi in maniera del tutto estranea al processo; per intenderci, l’invio della classica diffida ad adempiere intimata dal vostro legale di fiducia per vostro conto, con la quale inviterà, dopo aver spiegato le ragioni su cui si fondano le vostre pretese, la controparte inadempiente ad adempiere entro un congruo termine e che, in caso di diniego, si adiranno le vie legali.
Tuttavia, non sempre l’esito sperato dall’intimazione potrebbe portare ad un risultato utile, pertanto, prima di dare una risposta al quesito in esame, è doveroso far cenno alla definizione di “Titolo Esecutivo” ex art 474 C.p.c secondo il quale: “L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
- e sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli ”. [1]
Quindi, alla luce di quanto detto, se la tentata via stragiudiziale risulta essere improduttiva, ha inizio la cosiddetta fase giudiziale.
La prima fase con cui si agisce al fine di vedere recuperata la somma in questione, se il credito gode delle caratteristiche sovraesposte cui – certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta – prevede la possibilità di agire attraverso il processo di recupero del credito secondo C.p.c.
Cosa è il Decreto Ingiuntivo?
È un provvedimento con il quale, il giudice competente, ingiunge il pagamento della somma in questione al debitore entro un termine di 40 giorni, indicandone anche la possibilità di poter presentare opposizione.
Tuttavia, diverse sono le possibili conseguenze, tra cui, la prima sicuramente sperata che nel termine dei 40 giorni, il debitore vedendosi messo alle strette possa adempiere la somma ingiunta;
Una seconda ove vi sia il decorso dei quaranta giorni senza alcuna opposizione e la nascita del titolo esecutivo che ne conferma il credito, al fine di poter agire nelle fasi successive;
Inoltre una terza, ove è prevista anche la possibilità che il debitore ne faccia opposizione, esponendo le proprie ragioni, dando vita in conseguenza ad un procedimento ordinario sulla questione.
Cosa succede se giunti alla fase del D.I. lo stesso non appare sufficiente?
Atto di Precetto
Ha inizio una successiva fase con l’atto di precetto, attraverso il quale viene dato, potremmo dire, un ultimatum al debitore ad adempiere nel termine di 10 giorni per vedersi estinguere il debito.
Anche qui controparte avrebbe diverse possibilità d’azione, come la possibilità di apporre opposizione su fondate ragioni, possibilità di adempiere o restare inerte, lasciando il debito ancora una volta inadempiuto, costringendo il creditore, ad avviare una terza fase.
Il pignoramento, cosa è?
Viene definito dal nostro sistema come, l’atto mediante il quale ha inizio la fase dell’espropriazione forzata, allo scopo di bloccare i beni del debitore al fine di perseguire quanto vantato dal creditore.
Unitamente all’atto di pignoramento, il creditore dovrà notificarne il titolo esecutivo, nonché l’atto di precetto.
Va precisato che, la notifica del pignoramento dovrà avvenire entro 90 giorni da quella avvenuta per l’atto di precetto.
Tre sono le tipologie di pignoramento esperibili:
- pignoramento immobiliare;
- pignoramento mobiliare;
- pignoramento mobiliare presso terzi (es: un conto corrente del debitore presso la Banca X, ove il giudice bloccherebbe la somma preventivamente accertata ed assegnarla al creditore).
Con il pignoramento mobiliare presso terzi di cui, a costituire l’oggetto ad esempio sono somme in denaro in conti bancari, postali, o a vario titolo consistenti anche in pensioni, o salari, si vedrà assegnare dal giudice quanto dovuto tramite una unica soluzione o anche in misura percentuale periodica al creditore.
Se tuttavia, oggetto del pignoramento era un bene mobile o immobile nel senso letterale della parola, come un’autovettura, una casa, un gioiello, dall’espropriazione dell’oggetto in questione, ne consegue la vendita all’asta giudiziaria del medesimo ed il ricavato, in conseguenza, verrà ripartito al fine di soddisfare il debito originariamente sorto e mai onorato, maggiorato dagli interessi legali e a cui verrà probabilmente addebitata anche la spesa legale di cui si è fatta carico parte attrice, in base al principio di soccombenza ex. Art. 91 c.p.c., principio che pone a carico del soccombente e a favore della parte vittoriosa la responsabilità per le spese del processo, disponendo che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte.[2]
[1] Art. 474 C.p.c.
[2] Art. 91 C.p.c.
Grazie per ” l’ in-formazione “. Sei stato esaustivo nell’esporre un argomento non di poco conto.