Clausola derogativa competenza territoriale: efficace anche se il foro convenzionale venga soppresso tramite accorpamento ad altro ufficio

Con l’ordinanza n. 14390 del 9 luglio 2015, la sesta sezione della Corte di Cassazione ha chiarito, in tema di competenza, che qualora l’ufficio giudiziario scelto dalle parti come foro convenzionale sia soppresso dalla legge tramite accorpamento ad altro ufficio, la clausola derogativa della competenza territoriale non perde efficacia, ma va riferita all’ufficio accorpante.

Nel caso di specie, le parti avevano convenuto in un contratto di vendita la competenza del Tribunale di Mondovì. Tuttavia a seguito del d.lgs. n. 155/2012 e la conseguente soppressione del Tribunale scelto dai contraenti, il giudice adito declinava la propria competenza in favore di altro Tribunale (di Cuneo), cui erano state trasferite ex lege tutte le relative funzioni dell’ufficio soppresso. Avverso tale ordinanza, parte attrice proponeva regolamento di competenza, rilevando che la soppressione del Tribunale di Mondovì, oggetto della convenzione, avrebbe determinato la reviviscenza degli ordinari criteri di collegamento territoriali stabiliti dal codice di procedura, non potendosi la clausola di deroga della competenza applicarsi ad un foro diverso da quello voluto dalle parti.

Ebbene, la Suprema Corte, facendo proprie le conclusioni del Procuratore Generale, ha affermato che preso atto del trasferimento delle funzioni del Tribunale scelto dalle parti (nella specie, Mondovì) ad altro Tribunale (Cuneo), ed in assenza di qualsivoglia contraria volontà espressa dalle parti del contratto in questione riguardo alla determinazione del foro competente, la competenza spetta sicuramente al Tribunale che ha accorpato la circoscrizione dell’ufficio previsto dalle parti nella clausola di deroga alla competenza per territorio.

Secondo la Corte di legittimità, la clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio assolve, infatti, la funzione di designare l’ufficio giudiziario di maggior prossimità per una della parti. Tale designazione avviene attraverso un rinvio mobile di tipo esterno alle norme dell’ordinamento giudiziario che fissano la sede e le articolazioni territoriali del foro prescelto. Ne consegue che la soppressione dell’ufficio giudiziario prescelto convenzionalmente non rende inefficace la clausola, ma riferisce la competenza prorogata a favore dell’ufficio che abbia accorpato quello soppresso.

In conclusione, alla luce di tale ragionamento, la Corte di Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso, regolando la competenza in favore del Tribunale di Cuneo, ufficio accorpante il soppresso Tribunale di Mondovì.

Leggi la sentenza integrale: Corte di Cassazione, VI sez. civile, ordinanza n. 14390 del 9 luglio 2015

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