
La Cassazione, con l’ordinanza n. 23044/2026, ha chiarito che, nelle controversie su cartelle o intimazioni di pagamento, l’agente della riscossione deve partecipare anche all’appello quando siano stati coinvolti entrambi gli enti nel primo grado e siano contestati sia il credito sia la procedura di riscossione. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon. L’opera offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
44.00 €
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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
Il caso esaminato
La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento. Riguardava pretese IRPEF per più anni.
Il contribuente era un cittadino italiano residente all’estero. Era iscritto all’AIRE. Contestava la validità delle notifiche. Sosteneva che l’intimazione e l’avviso di accertamento erano stati inviati al vecchio indirizzo in Italia.
Nel primo grado erano presenti sia l’Agenzia delle Entrate sia l’agente della riscossione. Quest’ultimo era contumace. Il giudice dichiarava cessata la materia del contendere per un’annualità. Ciò avveniva dopo l’annullamento in autotutela della cartella. Per l’altra annualità accoglieva il ricorso. Riteneva irregolare la notifica dell’avviso di accertamento fatta in Italia dopo l’iscrizione all’AIRE.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello solo contro il contribuente. Non coinvolgeva l’agente della riscossione. La Commissione tributaria regionale riteneva inutile integrare il contraddittorio. Accoglieva l’appello. Considerava regolari entrambe le notifiche.
Il contribuente ricorreva in Cassazione e denunciava la mancata notifica dell’appello all’agente della riscossione, già parte nel primo grado.
Ente impositore e agente della riscossione, la distinzione preliminare
La Corte ha richiamato un principio consolidato. In generale, non esiste un litisconsorzio necessario sostanziale tra ente creditore e agente della riscossione.
Se il contribuente impugna la cartella per omessa notifica dell’atto presupposto o contesta la pretesa, la legittimazione passiva è dell’ente impositore. Se il ricorso è proposto solo contro l’agente, spetta a quest’ultimo chiamare l’ente creditore. Ciò avviene ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999.
Se il contribuente individua male il soggetto, il ricorso non è inammissibile. La chiamata dell’ente è un onere dell’agente. Il giudice non deve ordinare l’integrazione del contraddittorio per questo motivo.
Il litisconsorzio necessario nei successivi gradi di giudizio
La Cassazione ha però distinto il caso concreto.
Il contribuente aveva contestato sia la pretesa tributaria sia la procedura di riscossione. Aveva criticato l’atto impositivo e l’intimazione di pagamento. Inoltre, nel primo grado erano presenti sia l’Agenzia sia l’agente.
In questa situazione, l’agente diventa litisconsorte necessario processuale. Le posizioni delle parti sono inscindibili. Ciò dipende dalla presenza di contestazioni su entrambi i fronti.
Si applica quindi l’art. 331 c.p.c. Tutte le parti devono partecipare ai gradi successivi. L’appello non poteva essere deciso senza l’agente della riscossione.
La mancata notificazione dell’appello ha leso il contraddittorio
La Corte ha rilevato un difetto di contraddittorio. L’appello non era stato notificato all’agente.
La Commissione regionale aveva ritenuto che le contestazioni riguardassero solo l’avviso di accertamento. Questa lettura era sbagliata: il ricorso iniziale includeva anche un motivo sull’intimazione di pagamento.
Le censure riguardavano sia il credito sia la riscossione. Di conseguenza, sia l’Agenzia sia l’agente erano legittimati. Entrambi avevano partecipato al primo grado, anche se l’agente era contumace. L’appello doveva essere notificato a entrambi.
La contumacia non cambia la situazione. L’agente resta parte del processo. In presenza di cause inscindibili, tutte le parti devono essere coinvolte.
Esito della decisione e principio ricavabile
La Cassazione ha quindi accolto il primo motivo di ricorso relativo alla mancata partecipazione dell’agente in appello, dichiarando assorbiti gli altri motivi.
Di seguito il principio ricavabile:
Quando il contribuente contesta sia la pretesa tributaria sia la riscossione e chiama in causa sia l’ente impositore sia l’agente nel primo grado, si crea un litisconsorzio necessario processuale. In base all’art. 331 c.p.c., entrambi devono partecipare anche ai gradi successivi.











