
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 28627 del 29 ottobre 2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), affronta il tema, di frequente rilievo pratico, della titolarità dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) in presenza di nuclei “atipici”, ossia formati da ascendenti e minori conviventi in assenza dei genitori. La Corte di legittimità è stata chiamata a chiarire quali siano i presupposti della “vivenza a carico” e in che modo debbano essere valutate le situazioni di convivenza e di mantenimento del minore ai fini del riconoscimento della prestazione.
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Analisi del caso
La controversia nasceva dal ricorso proposto dall’INPS contro una sentenza della Corte d’Appello di Lecce, che aveva confermato il diritto di una nonna a percepire l’assegno per il nucleo familiare in favore del nipote convivente.
Dagli accertamenti di merito emergeva che il minore viveva stabilmente con la nonna, la quale provvedeva integralmente al suo mantenimento, mentre né la madre (affetta da grave patologia e priva di reddito) né il padre (occupato part-time e da anni disinteressato al figlio) erano in grado di far fronte alle spese di sostentamento.
L’INPS proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.L. 69/1988, convertito nella L. 153/1988, nonché dell’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova. Secondo l’Istituto, la Corte territoriale avrebbe riconosciuto il diritto in assenza del requisito di “vivenza a carico”, non potendo la convivenza con l’ascendente essere equiparata automaticamente alla dipendenza economica del minore.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso dell’INPS, confermando la correttezza dell’accertamento compiuto dai giudici di merito.
Il Collegio ha ribadito che il requisito della vivenza a carico, pur non potendosi identificare in modo assoluto con la mera convivenza, deve essere valutato alla luce di elementi concreti e di carattere economico, che dimostrino come il soggetto richiedente provveda in via continuativa e prevalente al mantenimento del minore.
La Suprema Corte ha sottolineato che tale accertamento costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità salvo il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva accertato che:
- 
il minore conviveva stabilmente con la nonna; 
- 
la nonna percepiva una pensione idonea a garantire il mantenimento costante del nipote; 
- 
i genitori non contribuivano in alcun modo alle spese, essendo la madre priva di reddito e il padre economicamente inadempiente. 
Di fronte a tale quadro univoco, la Cassazione ha ritenuto che il canone probatorio fosse stato pienamente soddisfatto, escludendo ogni violazione delle norme invocate dall’INPS.
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Conclusioni
L’ordinanza offre un chiarimento importante in materia di nucleo familiare ai fini dell’assegno INPS, riaffermando un principio di buon senso e di giustizia sostanziale: la vivenza a carico deve essere accertata sulla base della concreta situazione economica e affettiva del minore, non su presunzioni formali.
Ne consegue che anche l’ascendente (in questo caso la nonna) può essere titolare dell’assegno, qualora sia l’unica persona che garantisce il mantenimento del minore.
 
		 
				









