
La disparità economica tra ex coniugi basta, da sola, a fondare il riconoscimento dell’assegno divorzile? La risposta è no e la Cassazione, con l’ordinanza n. 300/2026, ha spiegato (di nuovo) perché, tornando sulla differenza tra funzione assistenziale e perequativo-compensativa, e chiarendo quali fatti devono essere provati per ottenere il riconoscimento della prestazione.
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Il caso di specie
Il Tribunale, nel giudizio di divorzio, riconosceva un assegno in favore dell’ex moglie, oltre al contributo per il mantenimento della figlia minore. L’ex marito impugnava la decisione, sostenendo che mancassero i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile.
La Corte d’appello accoglieva il gravame, revocando l’assegno. Pur riconoscendo l’esistenza di una differenza reddituale tra le parti, riteneva che tale disparità, da sola, non fosse sufficiente ai fini del riconoscimento dell’assegno. L’ex moglie proponeva ricorso in Cassazione, contestando le motivazioni della sentenza ed evidenziando che la corte territoriale avesse trascurato il profilo perequativo-compensativo.
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La decisione della Corte: la disparità economica non fonda da sola l’assegno
La Cassazione ha confermato l’impostazione della Corte d’appello: la sola differenza tra redditi e patrimoni, anche se evidente, non determina automaticamente il diritto all’assegno divorzile. La disparità può rappresentare un dato di partenza, ma non è sufficiente, perché l’assegno richiede la verifica dei presupposti previsti dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970.
Questo vale sia sul piano della funzione assistenziale, sia sul piano della funzione perequativo-compensativa.
La funzione perequativo-compensativa richiede una prova rigorosa
Il punto decisivo dell’ordinanza riguarda l’analisi sulla componente perequativo compensativa dell’assegno. La Corte ha ribadito che l’assegno può essere riconosciuto in questa prospettiva solo se viene dimostrato che lo squilibrio economico tra gli ex coniugi dipende da scelte endofamiliari, cioè da decisioni maturate durante la vita coniugale, che hanno inciso sulla posizione lavorativa e reddituale del coniuge economicamente più debole.
In particolare, serve la prova che l’ex coniuge richiedente abbia rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali, e che tali rinunce siano state compiute a favore della famiglia o dell’altro coniuge, producendo un vantaggio nella crescita economica della controparte o nella formazione del patrimonio familiare.
La Cassazione ha sottolineato che non basta, di per sé, dimostrare di essersi occupati in modo prevalente della gestione familiare. Senza la prova di aspettative professionali concretamente sacrificate, la funzione perequativo-compensativa non può operare.
Nel caso concreto le rinunce lavorative non risultavano provate
Applicando questi criteri, la Cassazione ha confermato la valutazione della corte di merito: le rinunce professionali dedotte dall’ex moglie non risultavano provate in modo adeguato.
Secondo l’accertamento in fatto, le rinunce invocate, infatti, erano rimaste sul piano delle affermazioni e risultavano anche contraddette dalla documentazione prodotta, perché emergeva una continuità lavorativa tale da escludere un effettivo sacrificio professionale riconducibile a scelte familiari comuni (la donna lavorava presso un istituto di credito).
Di conseguenza, mancava la prova del collegamento tra la disparità economica e le scelte compiute in costanza di matrimonio, venendo meno così il presupposto necessario per riconoscere l’assegno con funzione perequativo-compensativa.
Escluso anche il bisogno assistenziale
La Cassazione ha dato rilievo anche al profilo assistenziale. La Corte d’appello l’aveva escluso, osservando che la richiedente percepiva un reddito da lavoro che le consentiva di condurre una vita dignitosa, ed era pienamente capace di provvedere a sé stessa.
In questa prospettiva, non risultava giustificato un assegno fondato su esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive. Circostanze non riscontrate nel caso di specie.
Conclusioni
La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso: la disparità reddituale e patrimoniale tra ex coniugi non basta a fondare l’assegno divorzile.
Per ottenere l’assegno in funzione perequativo-compensativa occorre una prova rigorosa che lo squilibrio sia effetto di scelte familiari condivise e di rinunce lavorative realistiche che abbiano favorito l’altro coniuge o la famiglia.
Se tale prova manca, l’assegno può essere riconosciuto solo per ragioni strettamente assistenziali, che però richiedono l’assenza di mezzi adeguati per un’esistenza dignitosa.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto non dimostrati i sacrifici professionali e ha escluso il bisogno assistenziale, confermando la revoca dell’assegno.











