Arbitrato rituale e irrituale: le differenze

La I Sezione Civile ha chiarito che la distinzione fondamentale tra l’arbitrato rituale e irrituale è che nel primo caso l’arbitro  decide la controversia, mentre nel secondo la definisce. Inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato che l’assenza di riferimenti formali all’arbitrato rituale non implica un arbitrato irrituale automatico.

Corte di Cassazione- Sez. I Civ.- ord. n. 13884 del 20-05-2024

La questione

Le quote della società Ex Immobiliare s.r.l., in liquidazione erano suddivise tra diversi soci, con la quota maggiore detenuta da alcuni eredi per un totale di euro 4000,00 trasferiti  mediante successione mortis causae.
Nel 2022, gli eredi hanno depositato una domanda per la nomina di un arbitro unico e un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c. per rappresentare e difendere la società nel procedimento arbitrale culminato ilcon l’emissione di un lodo  che ha accolto parzialmente le richieste degli attori e ha condannato i convenuti al risarcimento del danno.
Gli altri soci hanno presentato appello, ma la Corte d’appello romana ha considerato il lodo come irrituale in base alla clausola compromissoria dello statuto della società indicante che l’arbitro procedeva “in via irrituale e con dispensa da ogni formalità di procedura“.

Il motivo di ricorso 

Il motivo di ricorso principale riguarda la violazione dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 808-ter c.p.c.
Gli attuali ricorrenti hanno contestato la decisione della Corte d’appello territoriale che ha ritenuto, in via erronea, che l’arbitrato realizzatosi tra le parti avesse natura irrituale, dichiarando, quindi, inammissibile l’impugnazione del lodo arbitrale per effetto dell’art. 828 c.p.c.
Secondo quest’ultimi, il giudice d’appello ha basato la sua decisione sul solo dato testuale della clausola compromissoria dello statuto societario senza tenere conto della comune intenzione delle parti e il comportamento complessivo, al contrario di  quanto previsto dall’art. 1362 c.c.

Arbitrato Rituale e Irrituale

I giudici della I Sezione Civile hanno stabilito che per configurare un arbitrato irrituale non basta conferire agli arbitri il potere di decidere secondo equità o mediante composizione amichevole. Infatti, gli stessi hanno sottolineato che la distinzione chiave nell’arbitrato rituale risiede nel fatto che l’arbitro “decide la controversia”, mentre in quello irrituale la “definisce”.
I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello romana ha ignorato questi principi (espressi da una consolidata giurisprudenza), basandosi solo sull’efficacia della clausola compromissoria presente nello statuto senza considerare che l’arbitro unico, su richiesta delle parti, aveva applicato la sospensione feriale dei termini.

L’interpretazione secondo l’art. 1362 c.c.

Circa l’interpretazione della clausola compromissoria dello statuto societario, la Corte di Cassazione ha ricordato l’importanza di fare applicazione dei criteri ermeneutici sanciti dall’art. 1362 c.c. che stabiliscono la natura rituale o irrituale dell’arbitrato.
Nella specie, La Corte ha chiarito che il mancato richiamo alle formalità dell’arbitrato rituale nella clausola compromissoria non sia sufficiente per concludere che si tratti di arbitrato irrituale: infatti, l’espressione come “giudicheranno secondo norme di diritto” e “spese del giudizio” indicano con certezza la presenza di un arbitrato rituale.
Nel caso di dubbio, la Corte ha sottolineato che si deve privilegiare l’interpretazione più certa a garanzia alle parti, ossia quella dell’arbitrato rituale, che assicura un regime più solido in termini di esecutività del lodo.
La determinazione del mezzo di impugnazione del lodo arbitrale dipende dalla natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, indipendentemente dalla natura dell’arbitrato prevista dalle parti (cfr. Corte di Cassazione n. 25258 del 2013).
Mentre, nel caso di specie, l’arbitro con il consenso delle parti, ha applicato l’istituto della sospensione processuale dei termini, concordando sull’applicabilità della sospensione feriale del mese di agosto. La Corte d’appello, tuttavia, ha considerato irrilevante la procedura utilizzata per la decisione dell’arbitrato in cui veniva chiarito che  che “l’arbitro deve decidere e procedere secondo diritto”, ponendo, dunque, la natura sostitutiva del lodo arbitrale rispetto alla sentenza.

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