Palmario: differenza con patto quota lite e obbligo di fatturazione (Sezioni Unite)

in Giuricivile.it, 2023, 6 (ISSN 2532-201X), nota a Cass. SS. UU. sentenza n. 16252 del 08.06.2023

Cos’è il palmario dell’avvocato e come funziona? È soggetto all’obbligo di fatturazione quale componente aggiuntiva del compenso o non è fiscalmente rilevante in quanto considerabile quale semplice premio o regalia? L’inosservanza dell’obbligo di fatturazione ha rilevanza disciplinare? Lo hanno chiarito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16252 del 08.06.2023

Palmario: cos’è e differenza con patto quota lite

Prima di esaminare la sentenza delle Sezioni Unite, è importante chiarire cosa si intende per “palmario” dell’avvocato, come può essere concluso e quali sono le differenze tra palmario e patto quota lite.

Come chiarito dalla stessa Cassa Forense, il palmario è il compenso corrisposto o promesso dal cliente al difensore, in una misura determinata, in sostituzione dell’onorario o in aggiunta allo stesso, con particolare riferimento alla conclusione favorevole di una lite o di una questione stragiudiziale. In pratica il palmario è l’accordo avvocato/cliente che prevede, in favore del professionista, il pagamento di una somma ulteriore in ragione del risultato perseguito o della complessità dell’attività svolta.

Il palmario è quindi un compenso suppletivo straordinario che il cliente per l’esito vittorioso della lite, si obbliga a dare all’avvocato in aggiunta all’onorario spettantegli in base alla tariffa forense, compenso legittimo essendo consentito alle parti di convenire un compenso “libero”. Il compenso a titolo di palmario va pattuito in forma scritta o comunque in qualche modo provato dall’avvocato, altrimenti la pretesa dell’avvocato si configura come un patto di quota lite (vedi sul punto Cass. n. 16214 del 2017).

La principale differenza tra il palmario e il patto quota lite è costituita dall’aleatorietà: al contrario del palmario, il patto di quota lite integra infatti a tutti gli effetti un contratto aleatorio, in quanto il compenso dell’avvocato varierebbe in funzione dei benefici ottenuti in conseguenza dell’esito favorevole della lite e il suo tratto caratterizzante è dato, appunto, dal rischio, giacchè il risultato da raggiungere non è certo non solo nel quantum ma, soprattutto, neppure nell’an.

Il caso in esame

Nel caso in esame l’avvocato è stato sottoposto a procedimento disciplinare sulla base di due distinti capi di incolpazione, per essere venuto meno ai doveri di fedeltà, correttezza, probità e diligenza.

Il Consiglio distrettuale di disciplina ha infatti ritenuto sussistente la violazione degli artt. 9 e 29, comma 3, del nuovo codice deontologico forense, per avere l’incolpato omesso di rilasciare il documento fiscale relativo al pagamento di una somma corrispostagli dalla
cliente a titolo di “palmario”, e gli ha applicato la sanzione della censura.

Avverso il procedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina, l’avvocato ha proposto impugnazione contestando l’assoggettabilità del cd. “palmario” all’obbligo fiscale di fatturazione, in quanto somma integrante una mera “regalia”.

Palmario soggetto a obbligo fiscale di fatturazione

Pur partendo dal presupposto che il palmario costituisce una componente aggiuntiva del
compenso, riconosciuta dal cliente all’avvocato in caso di esito favorevole della lite a titolo di premio o di compenso straordinario per l’importanza e difficoltà della prestazione professionale, le Sezioni Unite hanno chiarito che la connotazione premiante del “palmario” non fa venir meno la sua natura di compenso: come tale, esso soggiace quindi agli obblighi fiscali previsti dalla legge ed al relativo obbligo di fatturazione.

Il codice deontologico forense richiama infatti il dovere di adempimento fiscale, prevedendo, all’art. 16, che l’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali previsti dalle norme in materia. A sua volta, l’art. 29, terzo comma, dello stesso codice fa obbligo all’avvocato di emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto. Viene
inoltre in rilievo, secondo l’ordinamento generale, l’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, in base al quale l’obbligo di fatturazione va assolto all’atto del pagamento del corrispettivo, quando, cioè, la prestazione professionale dell’avvocato si considera effettuata.

Ne consegue che l’avvocato ha l’obbligo, previsto dagli artt. 16 e 29, terzo comma, del codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione di ogni pagamento ricevuto, anche quando l’attribuzione patrimoniale effettuata in favore del medesimo costituisca adempimento proprio del “palmario” convenuto in sede di conferimento del mandato difensivo.

L’inosservanza di questo precetto ha pertanto rilevanza disciplinare. L’obbligo di fatturazione costituisce, infatti, espressione dei doveri di solidarietà e correttezza fiscale, cui l’avvocato è tenuto, non soltanto in funzione della giusta redistribuzione degli oneri, ma anche a tutela della propria immagine e, più in generale, della credibilità della classe forense. Il dovere di lealtà e correttezza fiscale nell’esercizio della professione è infatti un canone generale dell’agire di ogni avvocato, che mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

Conclusioni

L’importo corrisposto dal cliente all’avvocato a titolo di palmario, il quale costituisce una componente aggiuntiva del compenso, riconosciuta dal cliente al difensore in caso di esito favorevole della lite a titolo di premio o di emolumento straordinario per l’importanza e difficoltà della prestazione professionale, è sempre soggetto a fatturazione: ferma la natura premiante di quest’ultimo, si tratterebbe infatti di un pagamento di prestazioni professionali, e non di una mera elargizione o di una regalia. Laddove dunque venga violato l’obbligo fiscale di emissione della relativa fattura, l’inosservanza dell’avvocato avrà rilevanza disciplinare e lo stesso potrà essere sottoposto a procedimento disciplinare per aver violato i doveri di fedeltà, correttezza, probità e diligenza.

Palmario: modello facsimile da inserire nel contratto cliente-avvocato

Chiarita la rilevanza fiscale del palmario, si riporta di seguito un modello facsimile di palmario stipulabile tra cliente e avvocato, conforme a quanto indicato dalla Cassa Forense, con specifica clausola da inserire nel contratto di conferimento d’incarico professionale stipulato tra le parti:

In aggiunta al compenso sopra pattuito, si concorda un premio per il professionista proporzionato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e pari al …% della somma riconosciuta come dovuta al cliente e posta a carico di controparte; in ogni caso le parti prendono atto che detta pattuizione non comporta per l’avvocato alcuna promessa di raggiungimento del risultato né trasforma l’obbligazione di mezzi del professionista in obbligazione di risultato. Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l’incarico professionale conferito.

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