Interessi moratori e disciplina antiusura alle Sezioni unite

in Giuricivile, 2020, 6 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., Sez. I civ., ord. 22/10/2019, n. 26946

Gli interessi moratori si inseriscono nel contesto delle obbligazioni pecuniarie.[1]

Il legislatore prevede, all’art. 1282 c.c., che tutti i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producano “interessi di pieni diritto”, salvo che la legge od il titolo stabiliscano diversamente. Con la locuzione predetta, si intendono i c.d. interessi corrispettivi.[2]

Di diversa natura sono, invece, gli interessi moratori: qualora il debitore ritardi nel pagamento di un debito pecuniario, liquido ed esigibile, il creditore ha diritto di pretendere il pagamento, sulla somma dovuta, dei c.d. interessi moratori, purchè il debitore sia stato debitamente messo in mora.[3]

Presupposto per la loro applicazione è da ravvisare nel ritardo nell’adempimento e nella conseguente messa in mora del debitore.

La funzione degli interessi moratori è risarcitoria: ristoro della mancata disponibilità della somma da parte del creditore.

In difetto di pattuizione, gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale[4], salvo il caso di transazioni commerciali. Il regime peculiare delle transazioni commerciali è applicabile, ai sensi dell’art. 1282 comma 4 c.c., anche qualora le parti non abbiano determinato la misura degli interessi.[5]

Per gli interessi moratori, la legge riconosce il risarcimento del maggior danno: il dettato normativo precisa, infatti, che in caso di mora, il debitore debba corrispondere non soltanto gli interessi, ma anche l’ulteriore risarcimento del danno, qualora il creditore riesca a provarlo.[6] Una delle problematiche, che ha interessato la giurisprudenza, ha ad oggetto il rapporto tra gli interessi legali e la rivalutazione del maggior danno, consistito nella perdita del valore di acquisto della moneta.

Sul punto, si confrontano diversi orientamenti:

  • Da un lato, coloro che ritengono possibile cumulare gli interessi legali al maggior danno.[7];
  • dall’altro, taluni criticano la predetta interpretazione, ritenendo non possibile il cumulo.[8]

Il contrasto è stato risolto con l’intervento delle Sezioni Unite, che hanno precisano come il risarcimento del danno ex art 1224 comma 2 c.c., che determina il deprezzamento della moneta, copra l’intera area del danno risarcibile e non possa essere cumulato con gli interessi moratori di cui all’art. 1224 comma 1 c.c.[9]

Nel momento in cui scatta la mora, gli interessi corrispettivi non sono dovuti perchè sostituiti da quelli moratori, salvo nel caso il cui gli interessi corrispettivi costituiscano il corrispettivo dell’altrui prestazione (a titolo esemplificativo nell’ipotesi del mutuo).[10] 

La disciplina antiusura

L’articolo 644 c.p. [11], novellato con la lg. 108 del 1996, stabilisce che gli interessi sono usurari:

  • a) quando superano il limite determinato dal Ministero dell’Economia, sulla scorta dell’art.2[12] della legge citata (usura oggettiva o in astratto);
  • b) qualora, benchè inferiori al predetto limite, il soggetto che li dà o li promette si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria ed il tasso convenuto risulti comunque sproporzionato rispetto alla controprestazione, alla luce delle caratteristiche del caso concreto e del tasso medio in operazioni simili (usura soggettiva o in concreto).

Per poter determinare l’usurarietà degli interessi, si utilizza un parametro oggettivo: il tasso effettivo globale medio (TEGM) degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente, per operazioni simili.[13]

Aggiungendo al TEGM, aumentato di un quarto, un margine di ulteriori quattro punti percentuali, si ottiene il tasso soglia, superato il quale gli interessi sono da considerare sempre usurari.

Dal punto di vista civilistico, l’art. 4 della lg. 108/1996 commina la nullità della clausola che determina interessi usurari, con la conseguente non debenza degli stessi. Principio contenuto anche nell’art. 1815 c.c. [14]

La questione sottoposta alle Sezioni Unite

Una delle questioni che ha interessato la giurisprudenza è il rapporto tra interessi moratori e normativa antiusura. Il problema si pone in ordine alla necessità di valutare, nel calcolo dell’usurarietà degli interessi, anche quelli moratori.

Il contrasto giurisprudenziale si fonda su due distinte tesi.

La prima, di carattere estensivo[15], ritiene che gli interessi moratori debbano essere calcolati ai fini della valutazione dell’usura. Le ragioni poste a fondamento sono le seguenti: a) l’art. 644 c.p. e l’art. 1815 c.c. non distinguono tra interessi moratori e corrispettivi; b) il d.lgs 394/2000 prevede che gli interessi possono essere pattuiti “a qualsiasi titolo”; c) interessi corrispettivi e moratori condividono la stessa funzione remunerativa;[16] d) escludere gli interessi moratori creerebbe un paradosso, in quanto per il creditore risulterebbe più vantaggioso l’inadempimento piuttosto che l’adempimento.

La tesi opposta, invece, restrittiva esclude il calcolo degli interessi moratori della valutazione circa l’usurarietà. Argomenti a favore di questa interpretazione sono di tipo letterale e sistematico:

  1. gli interessi moratori non possono essere considerati un corrispettivo del capitale, ma piuttosto una prestazione del corrispettivo;
  2. nella prassi, nella rilevazione del tasso effettivo globale medio sono sempre stati esclusi gli interessi moratori;
  3. includere gli interessi moratori nel calcolo relativo all’usura creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento[17];
  4. se gli interessi moratori fossero inclusi nel calcolo, per il debitore sarebbe più vantaggioso l’inadempimento;
  5. aporia rispetto alla disciplina delle transazioni commerciali.[18]

In ordine a tale questione, la Banca d’Italia offre la sua interpretazione.

Nelle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura” del 2016 e nei “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” del 2013, esclude dalle voci da computare al fine della rilevazione del tasso medio gli interessi di mora e gli oneri assimilabili, contrattualmente previsti nel caso di inadempimento di un obbligo.[19]

L’ordinanza di rimessione

Nel caso di specie, si pone la questione relativa all’applicabilità o meno della normativa antiusura agli interessi moratori.

Nello specifico, in relazione ad un finanziamento concesso con contratto di credito al consumo, parte attrice deduceva la nullità della clausola che prevedeva la misura degli interessi moratori, per violazione dell’art. 1815 c.c. [20]

La Corte di Cassazione rimette la questione alle Sezioni Unite, illustrando le differenti correnti interpretative.

In passato, la Corte ha risolto la questione in senso affermativo, sostenendo l’applicabilità della normativa antiusura anche agli interessi moratori. Ratio è da ravvisare nel dato letterale dell’art. 644 c.p. (utilizzando il termine generico “interessi” non introduce alcuna distinzione tra interessi corrispettivi e moratori) e del d.lgs. 394/2000, nella parte in cui impone di valutare il carattere usurario al momento della pattuizione “a qualsiasi titolo”. Si è ritenuto che tale espressione fosse da riferire a qualsiasi tipo di interesse, sia corrispettivo sia moratorio.

Ulteriore argomento a favore di tale tesi è da individuare nel carattere di omogeneità della funzione economica degli interessi.[21]

Sotto il profilo storico, invece, si è precisato come la presenza, all’interno del codice, di due diverse disposizioni, dedicate agli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) e agli interessi moratori (art. 1224 c.c.) costituisse un mero retaggio dell’unificazione del codice civile e di quello di commercio, che risolvevano, in termini diversi, il problema degli effetti della decorrenza della mora. [22]

Questo orientamento, criticato da dottrina e giurisprudenza, ha portato a soluzioni diametralmente opposte.

In particolare, si è ritenuto non incisivo il carattere letterale dell’art. 644 c.p.. Tale norma, infatti, sembrerebbe essere caratterizzata da un’ambiguità testuale: da un lato riferisce il divieto dell’usura agli interessi dati o promessi “in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità”[23]; dall’altro, adotta un’espressione omnicomprensiva per la definizione della base del calcolo del tasso usurario.[24]

Sul punto, è possibile richiamare l’orientamento manifestatosi a partire dalle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nel 2001 e dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanza del 2003, che, nel procedere alla rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi dell’art. 2 della lg. 108/1996, hanno escluso dalla base del calcolo gli interessi moratori. La ragione a fondamento di tale esclusione è stata ravvisata: a) nel fatto che gli interessi moratori, avendo la loro fonte nella mora del debitore, costituiscono una voce prettamente eventuale; b) l’estensione agli interessi moratori della disciplina antiusura comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla pattuizione di penali, aventi stessa natura, ma sottratte all’ambito di applicazione della predetta disciplina.[25]

Si è, infine, ritenuto che, includere gli interessi moratori nel calcolo circa l’usurarietà, avrebbe reso maggiormente conveniente, per il creditore, l’inadempimento.

Alle predette critiche, parte della giurisprudenza è intervenuta insistendo in ordine all’omogeneità[26] della funzione economica delle varie categorie di interessi, richiamando, sul punto, una sentenza della Corte Costituzionale. Con tale pronuncia, si ritenne ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art 1 comma 1 del d.lgs. 394/2000, pur in mancanza di una specifica motivazione in ordine all’applicabilità del tasso soglia anche agli interessi moratori, considerando plausibile l’interpretazione fornita dal giudice, in quanto giustificata dalla lettera della norma impugnata e fatta propria dalla giurisprudenza.[27]

Illustrate le differenti linee risolutive, la Corte affronta un problema di carattere pratico. L’esclusione degli interessi moratori dal calcolo del tasso effettivo globale medio fa sorgere la questione in ordine all’individuazione del parametro di riferimento da adottare, ai fini della valutazione del carattere usurario dei predetti interessi. Si ritiene, infatti, non possibile assumere come termine di paragone il tasso medio rilevato, a fini conoscitivi, dalla Banca d’Italia. Ciò sulla scorta del fatto che quest’ultimo non ha un carattere vincolante e la sua rilevazione è rimasta a lungo sospesa ed è stata ripresa soltanto negli ultimi anni.[28]

Questa soluzione presenta, però, secondo la dottrina, l’inconveniente di porre a confronto dati disomogenei.[29]

L’esigenza di assicurare l’omogeneità dei dati relativi al calcolo del tasso effettivo globale ed il tasso soglia è emersa anche in ordine alla commissione di massimo scoperto, che le istituzioni ed i decreti ministeriali escludevano dal computo del tasso medio globale.

Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite[30].

Risolvendo il contrasto interpretativo, hanno ritenuto che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia occorre procedere alla separata comparazione del tasso effettivo globale e della commissione di massimo scoperto, eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia e con la “commissione soglia”.[31]

Alla luce delle predette considerazioni, la Corte ritiene necessario sollecitare un ulteriore approfondimento in ordine alla riferibilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, valutando se, anche alla stregua del tenore letterale (art. 644 c.p. e art. 2 della lg. 108/1996), sia possibile escludere l’assoggettamento alla disciplina antiusura degli interessi moratori, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio. Problematica strettamente correlata risulta, infatti, la valutazione se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degli interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato sulla scorta del tasso effettivo globale medio o se, la mera rilevazione del relativo tasso medio, imponga di indagare l’avvenuto superamento nel caso concreto e con quali modalità debba aver luogo tale riscontro.

Tali questioni, ritenute di massime importanza, poichè, oltre a determinare una rivisitazione delle categorie generali relative agli interessi, investono un fenomeno di notevole rilevanza economica, sono attualmente sottoposte alle Sezioni Unite.


Bigliografia

Roberto Capre, Matteo Mangia, Gian Marco Giacoppo, Gian Paolo Fiorile, Il principio di omogeneità e l’usura – alcune note tecniche, in Riv. dei Dottori Commercialisti, fasc.2, 1 aprile 2018, pag. 319

Silvia Mele, La funzione degli interessi moratori e la questione della capitalizzazione degli interessi bancari: spunti comparatistici ed evoluzione normativa in Italia, in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.5, 1 ottobre 2018, pag. 677

Nicola Rizzo, Gli interessi moratori usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie, in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.3, 1 giugno 2018, pag. 359

Ugo Salanitro, Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso soglia, in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.6, 2015, pag. 740

Note

[1] Ai sensi dell’art. 1277 c.c., i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato, al momento del pagamento e per il suo valore nominale. Il predetto articolo accoglie il c.d. principio nominalistico, in base al quale la moneta viene valutata rispetto al debito nominale e non in ordine al suo valore reale. Il debito soggetto al principio nominalistico è denominato debito di valuta (da distinguere rispetto ai debiti di valore, che non risentono del principio nominalistico, in quanto la somma di denaro esprime, in termini monetari, una valutazione di convenienza del creditore con riferimento ad un dato bene o ad una data obbligazione).

[2] Tali interessi hanno funzione remuneratoria. Rappresentano la naturale produttività del denaro, che, essendo un bene fruttifero produce degli interessi. Il dettato normativo (art. 1284 c.c.) prevede che i predetti interessi siano determinati in misura legale, ma le parti possono pattuire interessi anche in misura ultralegale.

[3] L’art. 1282 comma 2 c.c. precisa che: “salvo patto contrario, i debiti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora”.

[4] Sul punto, è possibile richiamare il dettato del primo comma dell’art. 1224 c.c. (“Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.”)

[5] Il d.lgs 231/2002 ha disciplinato i pagamenti nell’ambito delle transazioni commerciali, introducendo una sorta di diritto speciale nei rapporti tra le imprese. Con il termine transazione commerciale, si intende qualunque contratto comunque denominato che comporti la consegna di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un prezzo. Una delle principali peculiarità di tali interessi moratori è la c.d. mora ex re: ai sensi dell’art. 4 del d.lgs 231/2002, gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il pagamento.

[6] Art. 1224 comma 2 c.c. “Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.”

[7] Nello specifico, si ritiene che per maggior danno si debba intendere non il danno di ammontare superiore rispetto a quello già coperto dall’importo degli interessi, ma un danno diverso, costituito dall’aver subito la perdita del potere di acquisto della moneta.

[8] Le principali critiche hanno ad oggetto: a) il dato letterale (per gli interessi convenzionali non è previsto il risarcimento del maggior danno); b) il contrasto con il principio nominalistico; c) l’art. 1224 c.c. non sembrerebbe far riferimento ad un danno diverso, ma ad un danno maggiore.

[9] Cass. Sezioni Unite n. 5299 del 1989. Quanto stabilito dalle Sezioni Unite trova una deroga in materia di crediti di lavoro ed in materia assistenziale/previdenziale. In tali ambiti, infatti, il legislatore ha previsto il cumulo tra interessi moratori e rivalutazione.

[10] In tale circostanza, gli interessi corrispettivi continueranno ad essere dovuti, poichè rappresentano la controprestazione della somma in denaro; quelli moratori saranno dovuti separatamente.

[11] Art. 644 c.p.: “1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. 2. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. 3. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. 4. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. 5. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione. 6. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni”.

[12] Ai sensi dell’art. 2 della lg 108/1996, il TEGM deve essere calcolato tenuto conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, esclude quelle relative alle imposte ed alle tasse.

[13] Il TEGM è individuato dal Ministero dell’Economia, sentita la Banca d’Italia.

[14] La normativa civilista che introduce un concetto di usura è contenuta nell’art. 1815 c.c. (“Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.”).

[15] Cass. civ. 27442 del 2018 “E’ nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali.” 

[16] Gli interessi moratori potrebbero essere considerati come corrispettivi, ma dovuti in seguito all’adempimento.

[17] Gli interessi moratori hanno natura di clausola penale. Quest’ultima risulta sottratta all’ambito di applicazione della lg 108/96 per una ragione sistematica. Di conseguenza, se non si considerano le penali per l’usurarietà sarebbe illogico valutare gli interessi moratori.

[18] Nel d.lgs 231/2002 gli interessi moratori sono dovuti per legge, mentre, al di fuori di queste ipotesi risulterebbero usurari se pattuiti oltre il tasso soglia.

[19] Tale impostazione risulta coerente con la disciplina comunitaria in tema di credito al consumo, che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora. Questa esclusione permette di non considerare operazioni con andamento anomalo. Gli interessi moratori, infatti, essendo più alti, se inclusi nel calcolo del TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, determinando un danno alla clientela.

[20] La ricorrente ritiene che non sia possibile estendere la disciplina antiusura agli interessi moratori. Ciò è da ravvisare nel fatto che tale tipologia di interessi, avendo una funzione risarcitoria, trova la loro disciplina nell’art. 1224 c.c. e non nell’art. 1815 c.c.. Di conseguenza, sono dovuti nella misura legale, ma potranno anche essere determinati dalle parti, con pattuizione riconducibile alla clausola penale e, quindi suscettibile di riduzione, ai sensi dell’art. 1384 c.c.. Questa disciplina non risulterebbe essere stata modificata con il d.lgs. 394/2000, il quale dichiarando che gli interessi usurari sono dovuti “a qualunque titolo”, non avrebbe modificato l’ambito applicativo degli art. 1815 c.c. e 644 c.p..

[21] Si è osservato come interessi corrispettivi e moratori costituiscano la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto: nel caso di quelli corrispettivi, volontariamente; nell’ipotesi dei moratori, involontariamente. Tale funzione non risulterebbe, altresì, esclusa dal fatto gli interessi moratori consistono nel risarcire il danno patito dal creditore per il ritardo nell’adempimento di un debito pecuniario, dal momento che tale pregiudizio non può consistere che nella necessità di ricorrere al credito, remunerando chi lo conceda o, in alternativa, nella rinuncia ad impedire la somma dovuta in investimenti proficui.

[22] Si ritiene, dal punto di vista storico, che l’art. 1224 c.c. rivenga il suo antecedente nel codice del 1865 (applicabile alle obbligazioni civili). Le obbligazioni commerciali, distinte da quelle civili fino al codice del 1942, invece erano regolate dall’art. 41 cod. comm. del 1882, ai sensi del quale i debiti commerciali liquidi ed esigibili, di somme di denaro, producevano interessi di pieno diritti. L’unificazione dei due codici ha portato l’estensione dell’art. 1282 c.c., che introduce una regola generale applicabile agli interessi corrispettivi.

[23] Art. 644 comma 1 c.p.

[24] “Remunerazione dovute a qualsiasi titolo”.

[25] Con riferimento all’aspetto sistematico, si è fatto richiamo all’art. 19 della direttiva del 2008, relativa ai contratti di credito dei consumatori. La norma in questione nel calcolo del tasso annuo effettivo globale esclude, dal computo dei costi, eventuali penali, che il consumatore è tenuto a pagare per l’inadempimento degli obblighi previsti dal contratto di credito.

[26] In materia di omogeneità, è possibile richiamare la Cass. civ. n. 12965 e 22270 del 2016, che ha confermato la necessità di simmetria di metodo, ai fini dell’individuazione dei tassi nelle fasi di rilevazione statistica dei dati e di verifica dei tassi stessi. La Corte ha avvalorato la tesi ai sensi della quale, allo scopo delle verifiche di usurarietà, debbano utilizzarsi formule e criteri propri delle Istruzioni di Banca d’Italia, laddove occorre simmetria tra calcolo del TEGM e del TEG contrattuale.

[27] Corte Costituzionale n. 29 del 2002 (cfr. Corte Cost n. 56 del 2017 e Corte cost. 124 del 2017). In realtà, la Corte Costituzionale, nel valutare l’ammissibilità della questione sottoposta al suo esame, non si pronuncia circa la correttezza dell’interpretazione della norma impugnata, ritenendo sufficiente che l’interpretazione scelta dal giudice non risulti implausibile e risulti idonea a giustificare la rilevanza della questione.

[28] Nonostante nella nota di chiarimenti della Banca d’Italia del 2013 si è ritenuto che anche gli interessi moratori debbano essere assoggettati alla disciplina antiusura, si è ritenuto che, in assenza di una qualsiasi norma di legge in tal senso, non potesse rendere possibile accettare il carattere usurario sulla base di un tasso ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia.

[29] Il tasso effettivo globale medio è determinato sulla base della rilevazione dei tassi degli interessi corrispettivi, solitamente meno elevati di quelli moratori. Quest’ultimi, invece, nel confronto con il tasso soglia, risulteranno più facilmente usurari, con la conseguenza che verrebbe favorito il debitore, per il quale l’inadempimento risulterebbe più vantaggioso rispetto all’adempimento.

[30] Cassazione Sezioni Unite n. 16303 del 2018: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientranti nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.”

[31] La commissione soglia viene “calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione media indicata dai decreti ministeriali, compensando poi l’importo dell’eventuale eccedenza della commissione in concreto praticata con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.”

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