Tra le tracce della prima prova scritta, relativa al parere civile, per l’esame da avvocato 2017, veniva richiesto di redigere parere motivato sul risarcimento del cd. danno parentale.
Ecco il testo completo della seconda traccia del parere civile:
In data 9 febbraio 2016 Tizio, marito di Caia, al settimo mese di gravidanza, viene travolto e ucciso mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali da un’auto condotta da Sempronio.
In data 15 aprile 16 nasce Caietta, figlia di Caia e del defunto Tizio. Caia si rivolge al proprio legale di fiducia dolendosi del fatto che Caietta, a causa del fatto illecito di Sempronio sia nata senza il padre, accusando così un danno permanente e significativo che la segnerà per tutta la vita.
In tale occasione Caia riferisce di aver già sottoposto la questione alla società assicuratrice dell’autovettura di Sempronio, che sta curando la pratica di ristoro del danno in suo favore sentendosi tuttavia opporre l’insussistenza di un danno risarcibile in favore di Caietta, in quanto questa al momento del decesso del padre non era ancora nata.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caia, premessi i cenni sullo stato giuridico del concepito rediga motivato parere esaminando le questioni sottese al caso in esame.
Partendo dal presupposto che, nelle prove scritte dell’esame da avvocato non esiste, in nessun caso, una soluzione univoca, ecco un utile approfondimento sui temi che la questione sottesa al parere impone di analizzare.
Il diritto del nascituro al risarcimento del danno parentale
In dottrina e giurisprudenza si ritiene che il concepito, pur non avendo una piena capacità giuridica, sia comunque un soggetto di diritto.
Egli risulterebbe infatti titolare di molteplici interessi personali riconosciuti dall’ordinamento sia nazionale che sovranazionale, tra i quali devono essere annoverati il diritto alla vita, alla salute, all’onore, all’identità personale, a nascere sano.
Ne consegue che, come confermato anche dalla Cassazione, non è necessaria la soggettività giuridica del concepito per affermare il diritto al risarcimento (Cass. 3 maggio 2011, n. 9700), dal momento che codesti diritti sono azionabili all’avverarsi della condicio iuris della nascita.
Per tali considerazioni, questi principi si ritengono applicabili anche alla perdita del rapporto parentale: il figlio nato orfano del padre e, come tale, destinato a vivere senza la figura paterna avrebbe dunque diritto al risarcimento del danno subito.
A tal riguardo, v’è chi si è opposto al riconoscimento di tale diritto, rilevando che non sia dovuto per il fatto che il padre sia morto per fatto imputabile a responsabilità di un terzo, ma in epoca anteriore alla nascita del figlio.
Tuttavia, se da una parte la condotta e l’evento costituenti l’illecito, si erano già verificati prima della nascita, dall’altra non può non rilevarsi che le conseguenze pregiudizievoli inerenti la lesione del diritto al rapporto parentale si verificheranno concretamente soltanto in seguito alla nascita.
La relazione col proprio padre naturale crea infatti un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge perché contribuisce ad una più equilibrata formazione della personalità del minore.
Pertanto, è evidente che il figlio al quale sia impedito di svilupparsi in questo rapporto, subirà un pregiudizio costituente un danno ingiusto, indipendentemente dalla circostanza che sia già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente.
Anche il danno causato colposamente al feto durante il parto dal personale medico, a seguito della nascita, fa dunque sorgere il diritto del nato ad essere risarcito per il danno subito alla propria salute.
A tale conclusione è giunta anche recentemente la Cassazione che con la sentenza n. 5509 del 10 marzo 2014, ha chiaramente affermato che anche il figlio nato dopo la morte del padre naturale, per il fatto illecito di un terzo avvenuto durante il periodo della gestazione, ha diritto ad essere risarcito dal responsabile per la perdita del rapporto col padre e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale in conseguenza dell’evento.