
Cass. civ., sez. II, 22 settembre 2026, n. 25692
Quando un contratto prevede contemporaneamente la fornitura di beni e un’attività di progettazione, realizzazione o adattamento alle specifiche esigenze del cliente, stabilire se si tratti di una vendita o di un appalto può avere conseguenze rilevanti sulla disciplina applicabile.
Con la sentenza n. 25692 del 22 settembre 2026, la Seconda Sezione civile della Corte di cassazione torna proprio sulla distinzione tra i due schemi contrattuali, soffermandosi su una fattispecie relativa alla progettazione, produzione e posa di infissi realizzati su misura.
La pronuncia offre indicazioni utili anche sul perfezionamento del contratto, sulla rilevanza del comportamento delle parti e sui limiti al diritto di recesso del consumatore in presenza di beni personalizzati.
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Il caso: fornitura e posa di infissi personalizzati
La controversia nasce dalle trattative per la fornitura e la posa in opera di infissi e serramenti destinati a un appartamento.
La cliente aveva ricevuto una proposta d’ordine sulla base di un preventivo di oltre 135 mila euro e aveva versato un acconto pari a circa 25.800 euro. Successivamente aveva però sostenuto che il contratto non si fosse perfezionato per mancata accettazione della proposta.
In subordine, aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento o per mutuo dissenso e, in ulteriore subordine, aveva invocato il diritto di recesso previsto dalla normativa a tutela del consumatore, domandando in ogni caso la restituzione della somma versata.
La società convenuta sosteneva invece che il contratto fosse stato regolarmente concluso e che l’eventuale recesso dovesse essere disciplinato secondo le regole proprie dell’appalto.
Vendita o appalto? Conta la prestazione prevalente
Uno dei principali temi affrontati dalla Cassazione riguarda la qualificazione giuridica del rapporto.
Secondo la ricorrente, l’operazione avrebbe dovuto essere ricondotta alla compravendita. La Corte d’appello, invece, l’aveva qualificata come contratto d’appalto.
La Cassazione conferma questa seconda impostazione.
Il criterio da utilizzare, quando la prestazione contrattuale comprende contemporaneamente un dare e un facere, consiste nel verificare quale delle due componenti assuma carattere prevalente alla luce della causa concreta del contratto.
In particolare, occorre stabilire se l’attività di produzione e lavorazione costituisca il nucleo principale della prestazione oppure rappresenti soltanto un’attività accessoria rispetto alla fornitura del bene.
Nel caso esaminato, le risultanze istruttorie avevano evidenziato la necessità di predisporre un progetto specifico, finalizzato alla realizzazione di prodotti personalizzati e su misura per uno specifico immobile e secondo le particolari richieste della cliente.
L’attività lavorativa necessaria per progettare e produrre gli infissi assumeva quindi carattere prevalente rispetto alla semplice fornitura del materiale.
Da qui la corretta qualificazione del rapporto come contratto d’appalto.
La qualificazione del contratto dipende dalla sua causa concreta
Il principio presenta particolare interesse nella prassi dei contratti commerciali.
La denominazione utilizzata dalle parti non è infatti sufficiente, da sola, a determinare la disciplina applicabile. Ciò che conta è il contenuto effettivo del rapporto e il peso assunto dalle diverse prestazioni previste.
Nei contratti che combinano fornitura, installazione, progettazione e personalizzazione, diventa quindi fondamentale stabilire se l’attività materiale e professionale richiesta al contraente costituisca il cuore dell’operazione oppure rimanga meramente accessoria alla consegna del bene.
La distinzione può incidere in maniera significativa sulle regole relative all’esecuzione, al recesso, alla responsabilità e ai rimedi esperibili in caso di inadempimento.
Anche il comportamento delle parti può dimostrare la conclusione del contratto
La sentenza affronta poi il tema dell’effettivo perfezionamento del contratto.
La ricorrente sosteneva che non vi fosse stata una valida accettazione della proposta contrattuale.
La Cassazione conferma tuttavia la valutazione compiuta dai giudici di merito, che avevano ricostruito l’esistenza del contratto sulla base di una pluralità di elementi convergenti.
Tra questi figuravano il pagamento di un acconto calcolato sul prezzo dell’appalto, la fattura relativa allo stesso acconto, una dichiarazione utilizzata per l’applicazione dell’IVA agevolata e un ordine di fornitura nel quale venivano richiamati i termini del contratto sottoscritto dal marito della cliente per suo conto.
La decisione mostra quindi come, nella ricostruzione della formazione del contratto, possano assumere rilievo non soltanto i documenti contrattuali in senso stretto, ma anche il comportamento complessivamente tenuto dalle parti e la documentazione prodotta durante l’esecuzione del rapporto.
Il ruolo della rappresentanza apparente
La Cassazione affronta anche la questione relativa alla sottoscrizione dell’ordine da parte del marito della ricorrente.
La Corte richiama i principi in materia di rappresentanza apparente, precisando che l’apparenza del potere rappresentativo può assumere rilievo quando sussistano, da un lato, la buona fede del terzo e, dall’altro, un comportamento del rappresentato idoneo a ingenerare la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente conferito.
Nel caso concreto erano stati valorizzati il rapporto coniugale e di convivenza, l’incarico affidato al marito per la richiesta del preventivo e il suo coinvolgimento nelle attività connesse al cantiere e all’esecuzione delle opere.
Anche questo passaggio evidenzia quanto, nei rapporti contrattuali, sia importante disciplinare con precisione non soltanto l’oggetto dell’accordo, ma anche i poteri dei soggetti che intervengono nella negoziazione e nell’esecuzione.
Beni su misura: quando il consumatore non può recedere
Un ulteriore profilo affrontato dalla Corte riguarda il diritto di recesso.
La cliente sosteneva di aver validamente esercitato il recesso previsto dalla normativa consumeristica.
La Cassazione esclude però che tale disciplina potesse consentire il recesso nel caso concreto.
Il contratto aveva infatti ad oggetto beni progettati e realizzati specificamente per l’immobile della cliente e secondo indicazioni individuali. Si trattava quindi di beni confezionati su misura e chiaramente personalizzati.
La Corte ricorda che l’esclusione del diritto di recesso per questa categoria di beni rappresenta un principio presente da tempo sia nel diritto italiano sia nella disciplina europea.
La ratio è legata proprio alla natura del bene: quando il prodotto viene realizzato secondo le specifiche del cliente, il professionista non può normalmente destinarlo ad altri contraenti senza subire conseguenze economiche rilevanti.
La Cassazione sottolinea inoltre che l’esclusione del recesso dipende dall’oggetto stesso del contratto e non dal fatto che il professionista abbia già completato la produzione.
Nel caso concreto, peraltro, risultava già avviata l’esecuzione dell’appalto.
L’omessa pronuncia sulle domande subordinate
Su un punto, tuttavia, la Cassazione accoglie il ricorso.
La ricorrente aveva formulato, in via subordinata, ulteriori domande dirette a ottenere la restituzione delle somme versate, deducendo la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte oppure per mutuo dissenso.
La Corte d’appello non aveva però esaminato lo specifico motivo con cui era stata contestata la mancata decisione su tali domande.
La Cassazione ravvisa pertanto un vizio di omessa pronuncia e cassa la sentenza limitatamente a questo profilo, rinviando la causa alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.
Contratti commerciali: perché la corretta qualificazione è decisiva
La pronuncia offre uno spunto che va oltre la specifica controversia in materia di infissi.
Nella pratica commerciale sono frequenti i contratti nei quali vendita, progettazione, produzione, installazione e servizi accessori convivono all’interno di un’unica operazione economica.
La corretta qualificazione giuridica del rapporto diventa quindi essenziale già nella fase di redazione del contratto.
Definire in modo preciso:
- l’oggetto della prestazione;
- il peso della fornitura rispetto all’attività di progettazione o realizzazione;
- le caratteristiche della personalizzazione;
- le modalità di accettazione;
- i poteri di chi interviene per conto delle parti;
- le condizioni per il recesso e la risoluzione;
può ridurre il rischio che, in caso di controversia, il contratto venga ricondotto a una disciplina diversa da quella immaginata inizialmente dalle parti.
Dalla qualificazione alla redazione: il supporto di MIA Contratti
È proprio nella fase di costruzione e revisione del contratto che strumenti dedicati alla contrattualistica possono assumere particolare utilità.
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La sentenza n. 25692/2026 mostra infatti come questioni apparentemente formali – dalla qualificazione del rapporto alle modalità di accettazione, fino alla disciplina del recesso – possano diventare decisive una volta insorta una controversia.
In operazioni complesse, soprattutto quando il contratto combina fornitura di beni, attività professionali, progettazione o personalizzazione, definire correttamente fin dall’origine struttura e disciplina del rapporto rappresenta quindi un passaggio essenziale.












