Notifica fiscale all’estero: valida anche se la raccomandata non è ritirata

La notifica di un atto fiscale a un contribuente residente all’estero e iscritto all’AIRE può considerarsi valida anche quando la raccomandata non viene materialmente ritirata dal destinatario. Lo chiarisce la Cassazione, Terza Sezione Civile, con la sentenza n. 25299/2026, intervenendo su un tema di particolare rilievo pratico nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti residenti fuori dall’Italia. Il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Analisi del caso

La controversia nasce nell’ambito di un’opposizione agli atti esecutivi relativa a un pignoramento presso terzi promosso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per un importo superiore a 11 milioni di euro.

Il contribuente risultava iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, con residenza in Senegal. Tra le contestazioni proposte vi era quella relativa alla regolarità delle notificazioni degli atti prodromici alla procedura esecutiva.

Uno degli atti era stato notificato presso la residenza estera e successivamente restituito al mittente per mancato ritiro. Sulla busta erano riportate le diciture “NON RECLAMÉ” e “RETOUR A L’ENVOYEUR”, ossia “non ritirato” e “ritornato al mittente”.

La notifica all’estero è valida anche senza ritiro

La Cassazione ritiene rituale la notifica.

Secondo la Corte, il fatto che la raccomandata non sia stata ritirata non determina, di per sé, l’invalidità della notificazione.

Il destinatario risultava regolarmente residente all’indirizzo estero utilizzato per la spedizione e non aveva fornito elementi idonei a dimostrare la concreta impossibilità di venire a conoscenza dell’atto.

La Suprema Corte precisa inoltre che il contribuente avrebbe dovuto dimostrare l’eventuale violazione delle regole postali vigenti nello Stato di destinazione oppure l’esistenza, in quello Stato, di un sistema di notificazione diverso e più rigoroso rispetto a quello utilizzato.

In assenza di tali elementi, la notificazione deve ritenersi valida.

Non servono le formalità italiane della compiuta giacenza

La parte più rilevante della decisione riguarda il rapporto tra le regole italiane sulla compiuta giacenza e quelle applicabili nello Stato estero.

Per la Cassazione, una volta riconosciuta la possibilità di eseguire la notifica attraverso il servizio postale estero, non si può pretendere che nello Stato di destinazione trovi applicazione un sistema identico a quello previsto in Italia.

Non occorre quindi replicare le specifiche formalità italiane relative alla compiuta giacenza.

È invece sufficiente che il sistema concretamente applicato nello Stato estero rispetti i requisiti minimi propri del servizio postale e garantisca una ragionevole possibilità di conoscenza dell’atto, secondo i principi riconducibili anche all’art. 1335 c.c.

AIRE: la disciplina vale anche per i Paesi extra UE

La Corte richiama inoltre l’art. 60, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973.

La disposizione consente, in alternativa all’art. 142 c.p.c., di notificare gli atti ai contribuenti non residenti mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo estero risultante dai registri AIRE.

La norma, sottolinea la Cassazione, non distingue tra contribuenti residenti in Paesi dell’Unione europea e contribuenti residenti in Paesi extra UE.

Ne deriva che la procedura può trovare applicazione anche nei confronti di un contribuente residente in Senegal, come nel caso esaminato.

Superato il precedente orientamento più restrittivo

La pronuncia è rilevante anche sotto il profilo dell’evoluzione giurisprudenziale.

La Cassazione richiama l’ordinanza n. 22838/2025, con la quale aveva già ritenuto valida una notifica fiscale eseguita all’indirizzo AIRE e perfezionatasi per mancato ritiro.

La Corte afferma espressamente che tale orientamento è idoneo a superare quello più risalente espresso da Cass. n. 7307/2010, formatosi in un diverso contesto normativo e giurisprudenziale.

Il principio da ricordare

Dalla sentenza emerge il seguente principio:

“La notifica postale di un atto fiscale a un contribuente residente all’estero e iscritto all’AIRE può perfezionarsi anche in caso di mancato ritiro della raccomandata, purché siano rispettate le regole postali dello Stato di destinazione e siano garantite condizioni minime di conoscibilità dell’atto”.

Non è necessario, invece, che siano osservate le medesime formalità previste dall’ordinamento italiano per la compiuta giacenza.

La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, confermando la validità della notifica contestata.

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