
Il rimborso chilometrico riconosciuto al medico ambulatoriale convenzionato per raggiungere la propria ordinaria sede di lavoro può essere tassato come reddito. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25254/2026, pubblicata il 12 settembre 2026 (clicca qui per scaricare il PDF della decisione), intervenendo su una questione che riguarda il trattamento fiscale delle cosiddette spese di accesso. Il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
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Il caso: il medico chiede il rimborso dell’Irpef pagata
La vicenda riguarda un medico ambulatoriale presso la ASL di Bari che aveva presentato un’istanza per ottenere il rimborso dell’Irpef versata sulle somme ricevute a titolo di rimborso delle spese di viaggio.
Il medico si spostava per raggiungere gli ambulatori situati in Comuni diversi da quello di residenza. La controversia riguardava gli anni d’imposta dal 2012 al 2014, per un importo complessivo di circa 4.100 euro.
In primo grado i giudici avevano respinto la richiesta del contribuente: secondo la loro valutazione, infatti, l’indennità rappresentava una voce fissa e forfettaria della retribuzione e non poteva essere equiparata a un’indennità di trasferta.
La Corte di giustizia tributaria della Puglia aveva però ribaltato la decisione. I giudici avevano considerato quelle somme un rimborso delle spese sostenute dal lavoratore e avevano quindi riconosciuto loro una funzione sostanzialmente restitutoria, non reddituale.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato questa decisione.
Perché secondo la Cassazione il rimborso deve essere tassato
La Cassazione accoglie il ricorso dell’Amministrazione finanziaria e concentra l’attenzione sulla natura dello spostamento effettuato dal medico.
Per la Corte, infatti, il rimborso delle spese sostenute per raggiungere la normale sede di lavoro situata in un Comune diverso da quello di residenza non può essere automaticamente considerato un rimborso di trasferta.
Il regime fiscale previsto dall’articolo 51, comma 5, del TUIR riguarda una fattispecie differente: quella in cui il lavoratore venga temporaneamente inviato a svolgere la propria prestazione in un luogo diverso dalla sede nella quale normalmente lavora.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, invece, il medico svolgeva ordinariamente la propria attività ambulatoriale al di fuori del Comune di residenza. Non si trattava, quindi, di uno spostamento temporaneo rispetto alla normale sede di lavoro.
Ed è proprio questa distinzione a determinare il trattamento fiscale delle somme percepite.
Rimborso chilometrico e trasferta: qual è la differenza
La Cassazione chiarisce che le due situazioni non possono essere sovrapposte.
La trasferta presuppone uno spostamento temporaneo del luogo nel quale viene eseguita la prestazione lavorativa, effettuato su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro.
Diversa è la situazione del medico che deve raggiungere la sede nella quale svolge normalmente il proprio incarico, anche quando questa sede si trova in un Comune diverso da quello in cui risiede.
Il cosiddetto “rimborso spese di accesso”, determinato mediante una indennità chilometrica, è quindi per la Cassazione “ontologicamente diverso” dall’indennità di trasferta disciplinata dall’articolo 51, comma 5, del TUIR.
Di conseguenza, non opera la deroga prevista per le trasferte rispetto al principio generale secondo il quale concorrono alla formazione del reddito di lavoro le somme percepite in relazione al rapporto lavorativo.
Non basta chiamarlo “rimborso” per escluderlo dal reddito
La pronuncia è interessante anche perché affronta un nodo ricorrente nella tassazione dei rimborsi: la denominazione attribuita a una somma non è sufficiente, da sola, a determinarne il trattamento fiscale.
Nel corso degli anni la stessa Cassazione aveva riconosciuto, in alcune decisioni, la natura restitutoria delle somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute, soprattutto quando l’importo era collegato al chilometraggio percorso e al costo del carburante.
L’ordinanza del 2026 distingue però questi precedenti dalla situazione esaminata, osservando che le agevolazioni previste dall’articolo 51 del TUIR per le trasferte riguardano spostamenti aventi caratteristiche diverse.
La questione decisiva non è quindi soltanto come viene calcolato il rimborso, ma soprattutto perché viene effettuato lo spostamento e quale sia la normale sede di svolgimento della prestazione.
Il precedente della Cassazione del 2024
La decisione richiama espressamente anche la precedente Cassazione n. 2124/2024, che aveva già affrontato la medesima questione.
Il principio ribadito è che il rimborso delle spese di accesso previsto per il medico ambulatoriale convenzionato, quando serve a raggiungere la sede di lavoro situata in un Comune diverso da quello di residenza, non costituisce un’indennità di trasferta.
Pertanto, in applicazione del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro, la somma deve essere ricompresa tra quelle percepite in relazione al rapporto lavorativo ed è quindi assoggettata a imposizione fiscale.
Cosa cambia per i medici convenzionati
Se il medico riceve un rimborso chilometrico per raggiungere la sede nella quale svolge ordinariamente il proprio incarico, il fatto che questa si trovi in un Comune diverso da quello di residenza non trasforma automaticamente lo spostamento in una trasferta.
In questa situazione, secondo la Cassazione, il rimborso:
- non rientra nel regime fiscale agevolato delle trasferte previsto dall’articolo 51, comma 5, del TUIR;
- rientra nel principio generale di onnicomprensività del reddito di lavoro;
- deve quindi essere assoggettato a imposizione fiscale.
Diverso resta il caso della vera trasferta, nella quale il lavoratore viene temporaneamente inviato a prestare attività in un luogo diverso da quello in cui normalmente opera.
La decisione finale della Cassazione
Alla luce di questi principi, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato la decisione del giudice tributario di secondo grado.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha inoltre deciso direttamente la controversia nel merito, rigettando l’originaria richiesta di rimborso presentata dal contribuente.
L’ordinanza n. 25254/2026 conferma quindi il seguente principio: il rimborso chilometrico per raggiungere la normale sede di lavoro non può essere trattato fiscalmente come un’indennità di trasferta soltanto perché compensa le spese sostenute dal lavoratore.
Per stabilire se una somma sia o meno imponibile occorre verificare, prima di tutto, la natura dello spostamento e il rapporto tra il luogo raggiunto e l’ordinaria sede di lavoro.











