Polizza infortuni e altre coperture: cosa chiarisce la Cassazione

Con l’ordinanza n. 24259/2026, la Cassazione ha rigettato il ricorso di un assicurato che chiedeva l’indennizzo contrattuale per un infortunio da incidente stradale, dopo che i giudici di merito avevano negato la copertura per la coesistenza di un’altra polizza sul medesimo rischio. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e infondato il secondo, ribadendo che la riqualificazione giuridica dei fatti operata dal giudice d’appello non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.

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Formulario commentato del risarcimento del danno

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Fatti di causa

La vicenda origina da un sinistro stradale che aveva costretto la vittima a ricorrere al pronto soccorso, dove le veniva applicato un apparecchio gessato. L’interessato, ritenendo di essere titolare di una polizza infortuni, denunciava tempestivamente il sinistro alla compagnia assicuratrice, senza tuttavia ottenere alcun riscontro. Citava, quindi, in giudizio l’assicuratrice davanti al Giudice di Pace, chiedendo la condanna al pagamento di un indennizzo di 4.900 euro per l’indennità giornaliera da gessatura, oltre accessori e spese. La compagnia si costituiva eccependo l’inoperatività della copertura in base all’art. 1.6 delle condizioni contrattuali, afferente all’obbligo di comunicare la sussistenza di ulteriori coperture assicurative per il medesimo rischio.

Decisioni di merito

Il Giudice di Pace accoglieva l’eccezione della compagnia e dichiarava l’inoperatività della polizza per violazione delle condizioni contrattuali, compensando le spese di lite. In appello, il Tribunale confermava il rigetto della domanda, ma su basi giuridiche diverse.

Ritenuta non contestata la circostanza della concomitante stipulazione di un’altra polizza infortuni con diversa compagnia, il Tribunale osservava che l’attore non aveva fornito la prova di un fatto costitutivo del diritto azionato, ossia l’effettiva sussistenza di un danno indennizzabile ai sensi dell’art. 1910, comma 3, c.c., avuto riguardo al possibile cumulo con somme percepite da altro assicuratore.

Il giudice d’appello precisava inoltre che non si trattava, in senso proprio, di un’ipotesi di inoperatività della garanzia per violazione dell’obbligo di avviso ex art. 1910, comma 1, c.c., bensì di un rigetto conseguente al mancato assolvimento dell’onere probatorio sul fatto costitutivo allegato.

Motivi di ricorso

L’assicurato proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi.

  • Col primo lamentava, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi, contestando che la stipulazione dell’altra polizza fosse davvero pacifica e che la prova del danno indennizzabile fosse stata ritenuta carente senza un adeguato accertamento.
  • Col secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello avesse deciso su un profilo, la mancata prova di un fatto costitutivo della domanda, mai devoluto con il gravame.

Valutazioni della Cassazione

Il primo motivo viene dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c. Richiamando un proprio precedente (Cass. Sez. 3, 29 maggio 2024, n. 15058), la Corte ribadisce che il ricorso fondato sulla violazione del principio di non contestazione deve indicare con precisione la sede processuale in cui la tesi contestata è stata dedotta, trascrivere i relativi passaggi argomentativi e riportare il contenuto degli scritti difensivi avversari.

Il ricorrente si era invece limitato a un’allegazione generica, priva dei necessari riferimenti testuali e processuali, sollecitando di fatto una rivalutazione del materiale probatorio preclusa in sede di legittimità. Il secondo motivo viene ritenuto infondato.

La Corte richiama il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (viene citata Cass., Sez. 3, 28 dicembre 2023, n. 36272), secondo cui il giudice d’appello può qualificare diversamente la domanda o i fatti allegati rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice, purché restino invariati il petitum e la causa petendi in senso sostanziale.

Nel caso di specie il Tribunale non aveva modificato l’oggetto della domanda, ma si era limitato a individuare, sulla base dei medesimi fatti allegati e provati, un diverso fondamento giuridico del rigetto, la mancata dimostrazione del danno indennizzabile, rientrante pienamente nei poteri officiosi del giudice di merito.

Conclusioni

La Cassazione rigetta integralmente il ricorso. Non provvede sulle spese di lite, stante l’indefensio della compagnia intimata, che non si era costituita nel giudizio di legittimità. Dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

L’ordinanza offre un’indicazione operativa di rilievo per la redazione dei ricorsi per cassazione fondati sulla violazione del principio di non contestazione: non basta affermare che un fatto era stato contestato, occorre dimostrarlo con la trascrizione puntuale degli atti difensivi, pena l’inammissibilità per difetto di autosufficienza.

Avv. Laura Biarella
Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche.

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