Esame avvocato, due riforme si intrecciano: la delega guarda al 2027, il decreto giustizia detta già le regole

La legge 28 luglio 2026, n. 137, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° agosto, disegna il futuro modello dell’esame di Stato forense, ma a governare la sessione ormai alle porte è il d.l. 12 giugno 2026, n. 100, in vigore dal giorno della pubblicazione e ancora in corso di conversione: il Senato ha votato la fiducia il 30 luglio, ora tocca alla Camera entro l’11 agosto.

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Esame forense: tra riforma delegata e intervento d’urgenza

Chi si prepara all’esame di abilitazione forense in questi mesi deve fare i conti con una circostanza poco intuitiva: la riforma organica della professione, quella che ridisegnerà stabilmente prove e commissioni, è già in vigore come legge delega, ma richiede i decreti legislativi attuativi. Ad applicarsi da subito è invece un provvedimento diverso, di rango non delegato ma d’urgenza, che nel frattempo ha colmato un vuoto lasciato da anni di proroghe.

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Delega: un modello a regime, ma non ancora attuato

La legge n. 137/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° agosto, e in vigore dal 16 agosto, conferisce al Governo una delega di sei mesi per riscrivere l’intero ordinamento forense.

L’articolo 2, comma 1, lettera bb), fissa i criteri direttivi cui i futuri decreti legislativi dovranno attenersi per l’esame di Stato: 

  • sessione unica annuale
  • due prove scritte e una prova orale, con possibilità di utilizzo di sistemi informatici. 

Secondo i criteri direttivi della delega, le prove scritte dovrebbero consistere nella redazione, in presenza e mediante videoscrittura, di un parere motivato e di un atto giudiziario, col solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza; l’orale si articolerà in 5 momenti valutativi, dal caso pratico ai quesiti di diritto processuale e sostanziale, fino alla materia di ordinamento e deontologia forense.

Si tratta, tuttavia, di un impianto che prenderà forma solo tramite l’adozione dei decreti delegati, per i quali la legge fissa un termine di sei mesi dall’entrata in vigore e un passaggio parlamentare per il parere delle Commissioni competenti. Fino a quel momento, la disciplina della lettera bb) resta un principio di delega, non una norma direttamente applicabile ai candidati.

Decreto giustizia, norma che vale già oggi

A colmare l’urgenza è intervenuto un provvedimento parallelo e autonomo: il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, che reca misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 dello stesso giorno.

L’articolo 1 del decreto risulta interamente dedicato all’esame di Stato per l’accesso alla professione di avvocato, originando da un’esigenza pratica: il decreto Milleproroghe 2026 non aveva rinnovato il regime semplificato in vigore dagli anni della pandemia, lasciando migliaia di praticanti privi di un quadro certo per la sessione in arrivo.

Il decreto n. 100/2026 prevede, in sintesi, due prove scritte in presenza (un parere motivato e un atto giudiziario) e un’unica prova orale, con la possibilità per i candidati di avvalersi dei codici annotati con la sola giurisprudenza, senza commenti dottrinali.

Il decreto-legge n. 100/2026 non recepisce, per la sessione imminente, il modello della videoscrittura delineato tra i criteri direttivi della legge delega n. 137/2026: le prove scritte si svolgeranno in presenza, con carta e penna, secondo le modalità già in uso nelle sessioni precedenti.

I criteri di valutazione riprendono in larga parte quelli già utilizzati nella sessione 2025: ogni commissario dispone di un massimo di 10 punti per ciascuna prova scritta, con soglia minima di 18 punti per l’ammissione all’orale. Le spese di partecipazione restano fissate in misura forfettaria a 62 euro, da versare in sede di domanda telematica tramite SPID, CIE o CNS.

Decreto ancora in conversione, con tempi stretti

Essendo un decreto-legge, il provvedimento è efficace dalla pubblicazione ma deve essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni, pena la decadenza con effetti retroattivi.

L’iter è già a buon punto: il 30 luglio 2026 il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione con 92 voti favorevoli e 63 contrari, dopo che il Governo ha posto la fiducia sul testo, facendo decadere gli oltre quattrocento emendamenti presentati in Aula.

Il testo è passato alla Camera, che dovrà concludere l’esame entro la scadenza dei 60 giorni, fissata per l’11 agosto 2026. Fino alla conversione definitiva, il testo può ancora subire modifiche, sebbene il voto di fiducia al Senato lasci presagire un impianto sostanzialmente stabile.

Impatti e implicazioni pratiche per i candidati

L’articolo 1, comma 15, del decreto stabilisce che la nuova disciplina risulterà operativa a decorrere dalla prima sessione successiva alla sua entrata in vigore: poiché il decreto è vigente dal 12 giugno 2026, il nuovo modello a due prove scritte e orale unico è destinato, allo stato, a valere già per la sessione 2026-2027.

I candidati dovranno dunque calibrare la preparazione sulle regole del d.l. n. 100/2026, in attesa del decreto ministeriale di indizione che fisserà date, materie e modalità operative, monitorando comunque l’esito definitivo della conversione alla Camera.

Va infine chiarito un equivoco che può generare confusione: il decreto n. 100/2026 non anticipa la riforma organica della professione forense. Si limita a intervenire sul solo segmento dell’accesso, in via transitoria e urgente, mentre il resto dell’ordinamento (dalle società tra avvocati al regime delle incompatibilità, dalla governance degli ordini al sistema disciplinare) rimane affidato ai futuri decreti legislativi attuativi della legge delega n. 137/2026, i cui contenuti, pur già scritti nei criteri direttivi, dovranno ancora tradursi in norme vigenti.

Avv. Laura Biarella
Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche.

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