
La Cassazione, con l’ordinanza n. 21614/2026, ha precisato che il difensore d’ufficio può ottenere la liquidazione del compenso a carico dell’Erario quando abbia esperito un serio e non pretestuoso tentativo di recupero del credito, anche se il pignoramento mobiliare non si sia concluso con un verbale attestante l’assenza di beni. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Il recupero del credito professionale del difensore d’ufficio”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Il recupero del credito professionale del difensore d’ufficio
Il volume nasce dalla ventennale esperienza degli Autori nelle attività relative al recupero del credito per il difensore d’ufficio e nei procedimenti di opposizione ai decreti di liquidazione.
Il taglio è molto pratico, illustra nella maniera più esaustiva possibile le modalità per il recupero del credito nei confronti dell’assistito e dello Stato, di presentazione delle istanze di liquidazione – sia nel caso di recupero infruttuoso che di debitore irreperibile – ed i principi giurisprudenziali che sovraintendono l’attività di liquidazione del giudice che poi si traducono in possibili motivi di opposizione. Il volume si rivolge agli avvocati iscritti alle liste dei difensori d’ufficio, a coloro che svolgono attività anche in favore di assistiti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e, infine, agli stessi magistrati chiamati ad eseguire la liquidazione o ai giudici di merito che debbono decidere le opposizioni ex art. 170 D.P.R. n. 115/02. L’opera è completata da utili Modelli,
disponibili anche nella sezione online, e aggiornata alle recentissime pronunce della Cassazione civile relative alla liquidazione dell’attività conclusasi con sentenza ex art. 420 quater c.p.p. (Cass., sez. II, n. 20795/25, ord.) e dell’attività svolta nel corso dell’udienza predibattimentale (Cass., sez. II, n.33055/25, ord.).
Francesco Bianchini
Avvocato cassazionista e socio fondatore della Sezione di Perugia dell’Associazione Italiana Difensori d’Ufficio (ADU).
Dario Epifani
Avvocato cassazionista e socio fondatore della Sezione di Perugia dell’Associazione Italiana Difensori d’Ufficio (ADU).
Leggi descrizione
Francesco Bianchini, Dario Epifani, 2026, Maggioli Editore
21.00 €
19.95 €
Il recupero del credito professionale del difensore d’ufficio
Il volume nasce dalla ventennale esperienza degli Autori nelle attività relative al recupero del credito per il difensore d’ufficio e nei procedimenti di opposizione ai decreti di liquidazione.
Il taglio è molto pratico, illustra nella maniera più esaustiva possibile le modalità per il recupero del credito nei confronti dell’assistito e dello Stato, di presentazione delle istanze di liquidazione – sia nel caso di recupero infruttuoso che di debitore irreperibile – ed i principi giurisprudenziali che sovraintendono l’attività di liquidazione del giudice che poi si traducono in possibili motivi di opposizione. Il volume si rivolge agli avvocati iscritti alle liste dei difensori d’ufficio, a coloro che svolgono attività anche in favore di assistiti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e, infine, agli stessi magistrati chiamati ad eseguire la liquidazione o ai giudici di merito che debbono decidere le opposizioni ex art. 170 D.P.R. n. 115/02. L’opera è completata da utili Modelli,
disponibili anche nella sezione online, e aggiornata alle recentissime pronunce della Cassazione civile relative alla liquidazione dell’attività conclusasi con sentenza ex art. 420 quater c.p.p. (Cass., sez. II, n. 20795/25, ord.) e dell’attività svolta nel corso dell’udienza predibattimentale (Cass., sez. II, n.33055/25, ord.).
Francesco Bianchini
Avvocato cassazionista e socio fondatore della Sezione di Perugia dell’Associazione Italiana Difensori d’Ufficio (ADU).
Dario Epifani
Avvocato cassazionista e socio fondatore della Sezione di Perugia dell’Associazione Italiana Difensori d’Ufficio (ADU).
Il caso: compenso negato dopo due tentativi di pignoramento
Un difensore d’ufficio chiedeva la liquidazione del compenso maturato in un procedimento penale, dopo avere tentato senza successo di recuperare il credito nei confronti dell’assistita.
Il professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, notificava il titolo insieme all’atto di precetto e promuoveva due tentativi di pignoramento mobiliare presso il domicilio della debitrice. In entrambe le occasioni, tuttavia, l’ufficiale giudiziario trovava la porta chiusa.
La Corte d’appello riteneva insufficiente l’attività svolta, perché non risultava formato un vero e proprio verbale di pignoramento negativo, dal quale emergesse l’assenza di beni utilmente aggredibili. Per questa ragione rigettava l’opposizione proposta contro il diniego di liquidazione del compenso.
Non serve provare l’impossidenza dell’assistito
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha ribadito il principio secondo cui l’art. 116 del D.P.R. n. 115/2002 non impone al difensore d’ufficio di dimostrare l’assoluta impossidenza dell’assistito.
Il professionista deve provare di avere compiuto un tentativo di recupero serio, concreto e non meramente formale. Non è invece tenuto a svolgere accertamenti ulteriori sulla consistenza patrimoniale del debitore, perché un simile onere sarebbe eccessivo e non coerente con la funzione della difesa d’ufficio.
La Corte ha quindi distinto tra la prova dell’infruttuosità dell’azione esecutiva e la prova dell’impossidenza in senso assoluto. Solo la prima è richiesta ai fini della liquidazione a carico dell’Erario.
Il significato di pignoramento negativo
Il passaggio centrale dell’ordinanza riguarda la nozione di pignoramento negativo.
Secondo la Cassazione, tale espressione non richiede necessariamente un verbale nel quale l’ufficiale giudiziario dia atto dell’assenza di beni pignorabili. È sufficiente che il tentativo di esecuzione sia risultato infruttuoso per una causa non imputabile al creditore.
Nel caso concreto, il difensore aveva attivato la procedura monitoria, notificato il precetto e promosso due accessi per il pignoramento mobiliare. Il fatto che l’ufficiale giudiziario avesse trovato la porta chiusa non dipendeva da una condotta attiva o omissiva del professionista e non rendeva il tentativo pretestuoso.
La Corte d’appello ha quindi errato nel subordinare il pagamento da parte dell’Erario alla formazione di un verbale negativo in senso stretto.
Il limite dell’onere di recupero
L’ordinanza ha confermato che il difensore d’ufficio non può rivolgersi direttamente all’Erario senza avere prima tentato il recupero del proprio credito.
Tale obbligo, tuttavia, deve essere interpretato secondo criteri di ragionevolezza. Il professionista non è tenuto a moltiplicare le iniziative esecutive o ad anticipare ulteriori costi quando abbia già dimostrato, attraverso attività concrete, che il recupero non è andato a buon fine.
La valutazione deve quindi concentrarsi sulla serietà del tentativo e sull’assenza di responsabilità del creditore nell’insuccesso dell’esecuzione, non sull’esistenza formale di uno specifico tipo di verbale.
Esito della decisione e principio ricavabile
La Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Di seguito il principio pratico operativo ricavabile:
In tema di liquidazione del compenso del difensore d’ufficio a carico dell’Erario, ai sensi dell’art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, è sufficiente che il professionista dimostri di avere esperito un serio e non pretestuoso tentativo di recupero del credito, rimasto infruttuoso per causa a lui non imputabile. Non è necessario provare l’impossidenza dell’assistito né ottenere un verbale di pignoramento negativo che attesti formalmente l’assenza di beni utilmente aggredibili.











