Mediazione immobiliare online e foro del consumatore: le Sezioni Unite sulla giurisdizione

Le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 22465/2026, hanno chiarito i criteri per individuare la giurisdizione nelle controversie relative alla provvigione del mediatore immobiliare quando l’affare coinvolge consumatori domiciliati in un altro Stato membro dell’Unione europea. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile

Formulario commentato del nuovo processo civile

Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.

Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
riferimento normativo puntuale,
commento operativo,
indicazione dei termini e delle scadenze,
preclusioni processuali,
massime giurisprudenziali di riferimento.

Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.

Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
controversie di lavoro;
precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
procedimenti possessori;
separazione, divorzio e cumulo delle domande;
arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.

Punti di forza
Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto

Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.

Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
94.00 € 89.30 €

Il caso

La controversia nasceva dalla domanda di una società di intermediazione immobiliare. La società chiedeva la condanna di venditore e acquirente al pagamento delle provvigioni maturate per l’attività svolta nella compravendita di un immobile in Italia. L’agenzia affermava di aver individuato il potenziale acquirente tramite il proprio sito internet, dove aveva pubblicato l’annuncio. Successivamente scopriva che le parti avevano concluso la vendita senza pagare il compenso.

Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Contratti commerciali internazionali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Contratti commerciali internazionali

Contratti commerciali internazionali

Il manuale offre al professionista una guida passo passo alla redazione dei contratti commerciali internazionali, fornendo un metodo chiaro e immediatamente applicabile.
Partendo dalla struttura tipo dei contratti transnazionali, l’opera accompagna il lettore nella costruzione delle clausole che incidono sull’interpretazione del contratto, sulla sua esecuzione e sulla gestione del rischio.
Ampio spazio è riservato alle Representations & Warranties, alle clausole di limitazione della responsabilità e di risoluzione, nonché alla scelta della legge applicabile, della giurisdizione e dell’arbitrato. Ogni previsione è corredata da formule commentate, pronte all’uso e adattabili anche alla contrattualistica nazionale.
La parte finale propone una raccolta organica dei principali contratti della prassi internazionale – dalle lettere di intenti ai contratti di distribuzione, licenza, joint venture e M&A, fino alle garanzie bancarie e alle lettere di credito – offrendo schemi contrattuali ragionati pensati per un utilizzo immediato nella pratica professionale.

Niccolò Pisaneschi
Professore di Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Siena, dove tiene anche un corso dedicato alle tecniche di redazione dei contratti transnazionali. Avvocato spe- cializzato in diritto contrattuale internazionale, per oltre dieci anni ha assistito il settore vaccini del gruppo Novartis nella redazione di contratti di sviluppo ed esportazione, nonché nella contrattualistica relativa alla costruzione delle sedi di produzione, rappresentandola a Bruxelles come membro dell’International Vaccines Manifacturers.
Esperto di diritto aziendale e di M&A, ha partecipato ad operazioni di acquisizione e ristrutturazione di diversi gruppi industriali di rilievo nazionale. Segue come consulente il settore della finanza d’impresa, assistendo banche e fondi di investimento nazionali ed esteri in operazioni di finanziamento, private equity e ristrutturazione societaria

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Niccolò Pisaneschi, 2026, Maggioli Editore
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I convenuti eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Sostenevano che la controversia spettasse al giudice dello Stato membro in cui erano domiciliati. Il Tribunale respingeva l’eccezione e accoglieva la domanda dell’agenzia. Riteneva applicabile il criterio del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale. La Corte d’appello riformava la decisione, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

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Il rapporto tra foro contrattuale e foro del consumatore

Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso della società immobiliare. Non hanno risolto la questione sulla sola natura contrattuale del credito per provvigione. Hanno esaminato invece il rapporto tra il foro contrattuale e la disciplina di tutela dei consumatori.

La Corte ha confermato che, quando ricorrono i presupposti degli artt. 17 e 18 del Regolamento UE n. 1215/2012, prevale il foro del consumatore. Non basta quindi richiamare il luogo di esecuzione dell’obbligazione. Occorre verificare se il professionista ha diretto la propria attività verso lo Stato di domicilio del consumatore.

L’attività diretta verso l’estero non coincide con la mera accessibilità del sito

La Corte ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 18092/2024. In quel caso aveva chiarito che la sola pubblicazione online di un’offerta immobiliare, anche in lingua inglese, non dimostra di per sé che il professionista abbia diretto la propria attività verso un altro Stato membro. Servono ulteriori indici che rivelino una scelta commerciale mirata.

Nel caso esaminato, però, i fatti erano diversi. La società pubblicava contenuti anche in lingua tedesca. Usava canali rivolti a clientela straniera. Indicava recapiti con prefisso internazionale. Pubblicava annunci su portali con dominio tedesco. Valorizzava una clientela internazionale. Questi elementi, considerati insieme, hanno mostrato che l’attività era diretta verso lo Stato di domicilio del consumatore.

Gli indici valorizzati dalla giurisprudenza unionale

Le Sezioni Unite hanno richiamato anche la giurisprudenza della Corte di giustizia. Questa individua vari indici utili:

  • natura internazionale dell’attività,
  • uso di lingua o moneta diversa,
  • indicazione del prefisso internazionale,
  • investimenti per il posizionamento online,
  • uso di domini esteri,
  • riferimento a clientela internazionale.

Applicando questi criteri, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’appello. Gli elementi accertati coincidono con gli indici elaborati dalla Corte di giustizia. Di conseguenza ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Esito della decisione e principio affermato

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso della società immobiliare, confermando il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Di seguito il principio affermato:

In materia di intermediazione immobiliare transfrontaliera, ai fini dell’applicazione del foro del consumatore di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento UE n. 1215/2012, non basta la mera accessibilità online dell’offerta. La giurisdizione spetta al giudice dello Stato membro di domicilio del consumatore quando il professionista dirige la propria attività verso tale Stato mediante indici oggettivi, come l’uso della lingua del consumatore, la pubblicazione su portali esteri, l’indicazione di recapiti internazionali, la valorizzazione di clientela straniera e, più in generale, una strategia commerciale rivolta a quel mercato.

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