Successione e ricovero in RSA: quale tribunale è competente?

La Cassazione, con l’ordinanza n. 21472/2026, ha chiarito che, ai fini della competenza territoriale nelle controversie successorie, il domicilio del de cuius deve essere accertato in concreto, tenendo conto del luogo in cui la persona aveva stabilito la sede principale dei propri affari e interessi, anche quando permangano legami patrimoniali o formali con un diverso territorio.

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Successioni e Donazioni dopo la riforma del 2025

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Il caso

La vicenda traeva origine dal ricorso proposto da un esecutore testamentario per ottenere l’autorizzazione alla vendita di un bene immobile ereditario.

L’esecutore chiedeva anche l’apertura di un conto corrente intestato alla procedura, sul quale far confluire il ricavato della vendita, da destinare agli scopi indicati dalla testatrice.

Nel procedimento si costituiva un’erede, che eccepiva l’incompetenza territoriale del tribunale adito. Secondo l’erede, il giudice competente era quello del luogo in cui la testatrice aveva ormai stabilito il proprio domicilio al momento della morte.

Il tribunale adito accoglieva l’eccezione e declinava la propria competenza territoriale. Riteneva decisivo il luogo di apertura della successione, ai sensi dell’art. 456 c.c., individuato nell’ultimo domicilio della de cuius.

L’esecutore testamentario proponeva quindi regolamento di competenza, sostenendo che il centro degli interessi della testatrice fosse rimasto in un diverso territorio. A tal fine richiamava la residenza formale, l’ubicazione dell’immobile da vendere, la ricezione della corrispondenza, la localizzazione dei rapporti bancari e altri legami personali e patrimoniali.

Il criterio dell’ultimo domicilio nelle cause successorie

La Corte ha confermato che, nelle controversie successorie, la competenza territoriale deve essere determinata in base al luogo di apertura della successione.

Il riferimento normativo è l’art. 456 c.c., secondo cui la successione si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

Questo criterio non coincide necessariamente con la residenza anagrafica o con il luogo in cui si trovano singoli beni ereditari. Occorre invece verificare dove, al momento della morte, il de cuius avesse stabilito la sede principale dei propri affari e interessi, secondo la nozione di domicilio di cui all’art. 43, comma 1, c.c.

La permanenza di interessi economico-patrimoniali in un determinato luogo non è sufficiente, da sola, a radicare la competenza territoriale se la gestione complessiva della persona e dei suoi interessi risulta ormai trasferita altrove.

Il trasferimento stabile in RSA e la gestione degli interessi

Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto infondate le censure dell’esecutore testamentario.

Secondo la Corte, il ricorrente non aveva adeguatamente considerato quanto segue: la testatrice si era trasferita in modo stabile e definitivo presso una RSA situata nel circondario del tribunale indicato come competente.

Tale elemento non assumeva rilievo come mero luogo di ricovero. Era invece significativo perché si accompagnava al trasferimento della procedura di amministrazione di sostegno presso il medesimo tribunale.

Il trasferimento della procedura di amministrazione di sostegno dimostrava che la gestione degli interessi della testatrice era ormai radicata nel nuovo territorio.

Pertanto, anche se alcuni rapporti patrimoniali erano rimasti collegati al precedente luogo di riferimento, la sede principale degli affari e degli interessi doveva essere individuata nel luogo in cui la persona dimorava stabilmente e dove veniva gestita la sua posizione personale e patrimoniale.

Residenza formale e domicilio effettivo

L’ordinanza consente anche di distinguere con chiarezza il dato formale della residenza dal domicilio effettivo rilevante ai fini successori.

La Corte ha ritenuto non decisiva la permanenza della residenza formale in un diverso Comune. Ciò che rileva, per la competenza territoriale, è il luogo dell’ultimo domicilio, non il mero dato anagrafico.

Nel caso di specie, la testatrice aveva ormai stabilito nel nuovo territorio sia la propria residenza effettiva, perché dimorava stabilmente nella RSA, sia il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari e interessi.

Da questa ricostruzione è derivata la competenza territoriale del tribunale del luogo in cui si trovava la RSA e nel cui circondario era stata trasferita anche la procedura di amministrazione di sostegno.

Esito della decisione e conclusioni

La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, dichiarando la competenza territoriale del Tribunale di Perugia.

  • Nelle controversie successorie, la competenza territoriale si determina in base al luogo di apertura della successione, coincidente con l’ultimo domicilio del defunto ai sensi dell’art. 456 c.c.
  • Tale domicilio deve essere individuato nel luogo in cui il de cuius aveva stabilito la sede principale dei propri affari e interessi.
  • In caso di stabile e definitivo trasferimento presso una RSA, accompagnato dal trasferimento della procedura di amministrazione di sostegno, la competenza spetta al tribunale del relativo circondario, anche se residuano interessi patrimoniali o dati formali collegati a un diverso territorio.

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