L’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193 ha introdotto l’istituto della definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (c.d. rottamazione cartelle Equitalia)
Ecco una guida completa su tale istituto, aggiornata alla recente circolare n. 2/E dell’8 marzo 2017 dell’Agenzia delle Entrate: per chi è prevista tale agevolazione, come richiederla e in che modo usufruirne.
Indice:
- Qual è l’agevolazione prevista dalla definizione agevolata
- Ambito oggettivo: A quali carichi si applica e quali sono esclusi
- Ambito soggettivo: chi può richiederla
- Modalità di pagamento
- Come richiedere la rottamazione e come compilare il modulo di richiesta
- Cause di decadenza dal beneficio
- Definizione agevolata delle entrate regionali ed enti locali
1. Rottamazione cartelle Equitalia: qual è l’agevolazione prevista
Sulla base di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 6 cit., è possibile estinguere i relativi debiti corrispondendo unicamente:
- le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- le somme maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112 a titolo di aggio sulle somme di cui al punto precedente e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
In sostanza, l’agevolazione consiste nel far venir meno l’obbligo di corrispondere:
- le sanzioni comprese in tali carichi;
- gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
- le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
2. Ambito oggettivo: a quali carichi si applica e quali sono esclusi
Sulla base di quanto previsto dal comma 10 dell’art. 6 cit, i carichi esclusi dall’applicazione della definizione agevolata sono:
- le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, nonchè i carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro dell’Unione Europea, in uno Stato estero aderente alla Convenzione OCSE/CoE o in uno Stato estero con cui l’Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
In sostanza, non sono definibili le sanzioni amministrative che non appartengono alla giurisdizione tributaria e nello specifico:
- le sanzioni relative all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro
- le sanzioni per irregolare conferimento di incarichi a dipendenti pubblici
- le sanzioni irrogate ai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonché agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni solo nel caso in cui il relativo procedimento di contestazione e irrogazione si sia svolto prima del 1° gennaio 2007, data di decorrenza della finanziaria 2007 che ha invece sancito la loro natura amministrativo-tributaria).
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’istituto della definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Importante: la definizione agevolata può essere richiesta anche limitatamente ad un singolo carico iscritto a ruolo o affidato all’agente della riscossione.
Cosa si intende per singolo carico?
Nella circolare n. 2/E dell’8 marzo 2017, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che per “singolo carico” deve intendersi la singola partita che compone ciascun ruolo.
Tale “partita” costituisce l’unità non frazionabile e non definibile parzialmente (anche la partita, infatti, è a sua volta composta da più “articoli di ruolo” che corrispondono ai codici di ogni componente del credito).
È stato inoltre chiarito che i ruoli telematici si considerano consegnati formalmente alla data della loro trasmissione all’Agente della riscossione.
Importante: l’Agenzia delle Entrate nel citato documento di prassi ha stabilito che i carichi in cui sono comprese solo somme dovuto a titolo di sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie sono compresi nell’ambito applicativo della definizione agevolata.
3. Ambito soggettivo: chi può richiedere la definizione agevolata
La facoltà di definizione può essere esercitata da qualsiasi debitore anche se abbia già pagato parzialmente i carichi affidati all’agente della riscossione.
Può essere esercitata anche a seguito di provvedimenti di dilazione, purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016.
In tali casi, per il calcolo delle somme da versare in applicazione della definizione agevolata, si tiene comunque conto degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Restano, invece, definitivamente acquisiti dall’agente della riscossione le somme versate anteriormente alla definizione a titolo di sanzioni, interessi di dilazione e di mora, sanzioni e somme aggiuntive.
Da ultimo, si segnala che ai sensi del comma 9 dell’art. 6 cit. se per effetto dei pagamenti parziali il debitore ha già integralmente corrisposto quanto dovuto per effetto della definizione agevolata, potrà comunque beneficiare dei suoi effetti, manifestando la sua volontà di aderirvi (cfr. par. 5).
4. Modalità di pagamento per la definizione agevolata
Le somme dovute per effetto della definizione agevolata devono essere versate in un’unica soluzione ovvero dilazionando il pagamento in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Più nel dettaglio:
- il 70% delle somme complessivamente dovute potranno essere dilazionate in massimo tre rate di pari ammontare con scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017
- il restante 30%, in massimo due rate di pari importo con scadenza nei mesi di aprile e settembre 2018.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;
- mediante bollettini precompilati;
- presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
5. Indicazioni operative: come richiedere la rottamazione e come compilare il modulo
Il soggetto che voglia avvalersi della definizione agevolata è tenuto a presentare un’apposita dichiarazione all’agente della riscossione, compilando il Modulo DA1, predisposto da Equitalia (per scaricare il modello clicca qui).
Novità importante: La rottamazione può essere richiesta entro il 21 aprile 2017: il DL 27.3.2017 n. 36 ha infatti modificato l’art. 6 del DL 193/2016, postergando il termine per presentare la domanda di rottamazione dei ruoli dall’originario 31.3.2017 al 21.4.2017.
Nel modello il contribuente dovrà indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, specificando l’eventuale esistenza di giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce al dichiarazione, assumendosi l’impegno alla rinuncia degli stessi.
Con riferimento al processo tributario, tale rinuncia non deve necessariamente tradursi nella rinuncia al ricorso di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 546/1992, ma è sufficiente la comunicazione al Giudice della cessazione della materia del contendere, mediante l’allegazione della documentazione attestante il perfezionamento della definizione agevolata, che si ha con il pagamento integrale del dovuto.
Resta salvo naturalmente l’interesse ad una pronuncia nel merito della controversia nel caso in cui la definizione agevolata non coinvolga l’intera pretesa tributaria oggetto di giudizio (si pensi, a titolo esemplificativo, alla riscossione frazionata e all’ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata solo con riferimento ai due terzi del tributo).
Nella menzionata circolare dell’8 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha altresì invitato gli Uffici a non opporsi ad eventuali istanze di rinvio di trattazione della controversia dei contribuenti che abbiano aderito alla definizione agevolata, che non si sia tuttavia ancora perfezionata.
Una volta presentato il Modulo DA1 all’agente della riscossione, quest’ultimo comunicherà, entro il 31 maggio 2017, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione nonché l’ammontare delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, allegando i relativi bollettini precompilati.
Come chiarito nella citata circolare n. 2/E dall’Agenzia delle Entrate, in caso di pagamento dilazionato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura del 4,5% annuo ai sensi dell’art. 21, primo comma, d.P.R. n. 602/1973.
Si evidenzia che alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata, che siano oggetto di procedura concorsuale, o di una delle procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto citato.
6. Cause di decadenza dal beneficio della definizione agevolata
La definizione non si perfeziona con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata, ma con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, infatti, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi.
In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto e non determinano l’estinzione del debito residuo.
L’agente della riscossione proseguirà pertanto la propria attività di recupero, ma il pagamento non potrà più essere oggetto di rateazione.
Tale limitazione è esclusa laddove, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, fossero trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, dell’avviso di accertamento o dell’avviso di addebito avente ad oggetto i carichi e sempre che questi ultimi non siano stati oggetto di precedenti piani di dilazione.
Laddove il debitore non effettui correttamente il pagamento dell’unica o della prima rata, ma beneficiava di una dilazione di pagamento prima della richiesta di definizione agevolata, potrà riprendere i versamenti relativi alla precedente dilazione, in quanto essa non è oggetto di revoca automatica.
Diversamente, nel caso di omesso, tardivo o insufficiente pagamento di una delle rate diverse dalla prima, il debitore non potrà riprendere i versamenti relativi alla precedente dilazione, che sarà invece automaticamente revocata per effetto del pagamento della prima rata della definizione agevolata.
7. Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali
Quanto alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, l’art. 6-ter del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193 ha previsto la possibilità per gli enti territoriali di stabilire l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.
Ai sensi dell’art. 11 co. 14 del d.L. 9 febbraio 2017 n. 8 la scadenza entro la quale gli enti locali possono deliberare l’accessibilità alla definizione agevolata delle sanzioni per le entrate di loro competenza è il 31 marzo 2017.
In tal caso, gli enti potranno autonomamente stabilire altresì:
- il numero di rate e la relativa scadenza (che non potrà comunque superare il 30 settembre 2018);
- le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
- il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
Anche rispetto alle somme relative ad entrate di enti locali, la definizione agevolata non produrrà effetti in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme.
In tal caso, riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza e i versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Valgono anche per tali carichi le esclusioni precisate al par. 2.
buongiorno avvocato
risulta poco chiaro se il debitore possa avere un ripensamento e decidere di sterilizzare gli effetti della richiesta di definizione non pagando l’unica o la prima rata (evitando ovviamente l’impossibilità di accedere a rateizzazione successive di cui all’articolo 19 del dpr 602 ) se riterrà poco conveniente il beneficio risultante dal conteggio che equitalia invierà entro il 15 giugno pv .
Equitalia stessa al primo quesito posto tramite odcec di Roma da un privato risponde che non produce alcun effetto la definizione se non si paga l’unica o la prima rata di dilazione . In norme e tributi si ribadisce che il mancato versamento della prima rata fa si che non si formalizza la richiesta di agevolazione e quindi non si non produce conseguenza alcuna poiché la domanda é stata eseguita ” al buio ” ( difatti alla data della presentazione il debitore non aveva ancora cognizione e certezza dell’importo dovuto ) .
. Quindi non versando la prima rata si disattende la richiesta di definizione e non si é soggetti al divieto di ulteriori rateizzazioni ( come indicato non si produce alcun effetto negativo dice equitalia ) Il comma 4, dell’art. 6 , DL 193 / 2016 ( in tal caso ……. il pagamento non può più essere rateizzato) si applica quindi a chi disattende il pagamento di rate successive alla prima ( con li pagamento della prima risulta accettato l’importo comunicato da equitalia ) poiché decade dal beneficio.
É d’accordo?
In altre parole chi ha presentato l’istanza e non accetta i conteggi potrà non pagare la prima rata uscire dalla rottamazione e rimanere titolare del diritto di rateizzare il debito nei termini previsti dalle norme vigenti .
Gentile dott. Spalletta,
ritengo che l’interpretazione da Lei prospettata sia non solo quella più aderente al dato testuale della norma, ma anche la più ragionevole sotto il profilo logico ancor prima che giuridico.
Una conferma in tal senso potrebbe ricavarsi dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E dell’8 marzo 2017, laddove al paragrafo 5) sulla “Definizione agevolata e precedenti dilazioni di pagamento”, si chiarisce espressamente che “Con riguardo, invece, alle ipotesi di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una delle rate diverse dalla prima, ugualmente si determinerà l’inefficacia della definizione e il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell’Agente della riscossione. In tal caso però il debitore non potrà neppure riprendere i versamenti relativi alla precedente dilazione in quanto la stessa è stata automaticamente revocata in conseguenza del pagamento della prima rata.”
Mi sembra, quindi, che sia il pagamento della prima rata a determinare l’ “accettazione” del contribuente all’applicazione della definizione agevolata secondo le modalità indicate dall’Agente della Riscossione nella comunicazione degli importi dovuti di cui al comma 3 dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, con ogni conseguente effetto in termini di (im)possibile fruizione di ulteriori dilazioni ex art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, nonché di decadenza dall’eventuale precedente rateazione.
Cordialmente,
avv. Benedetta Voltaggio