
La Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 17895/2026, ha affermato che il committente può rispondere dei danni da esposizione ad amianto subiti dai lavoratori dell’impresa appaltatrice quando mantenga la disponibilità dell’ambiente di lavoro e non adempia agli obblighi di sicurezza e vigilanza. La Corte ha inoltre chiarito che il danno biologico temporaneo non è coperto dall’INAIL e non può essere detratto dal risarcimento civile.
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Formulario commentato del risarcimento del danno
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Il caso
Gli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico chiedevano il risarcimento dei danni, sostenendo che la malattia fosse stata causata dall’esposizione ad amianto durante l’attività svolta in ambienti nella disponibilità del committente pubblico.
Sia il Tribunale sia la Corte d’appello accoglievano la domanda, rilevando la presenza di amianto nei luoghi di lavoro e la mancanza di prova di un’effettiva vigilanza sulle misure di sicurezza adottate dalle imprese appaltatrici.
Il Ministero ricorreva in Cassazione contestando la responsabilità ex artt. 2051 e 2087 c.c. e chiedendo lo scomputo delle prestazioni INAIL dal risarcimento.
Custodia dell’ambiente di lavoro e appalto
La Cassazione ha confermato l’applicabilità dell’art. 2051 c.c.
Secondo la Corte, l’affidamento dei lavori in appalto non fa venir meno automaticamente la custodia della cosa da parte del committente. Se l’ambiente di lavoro resta nella sua disponibilità, il committente conserva gli obblighi di controllo e può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla cosa stessa.
Nel caso concreto, l’esposizione alle fibre di amianto proveniva da ambienti rimasti nella disponibilità del Ministero, con conseguente responsabilità da custodia.
Obblighi di sicurezza del committente e art. 2087 c.c.
La Corte ha dichiarato inammissibili le censure relative all’art. 2087 c.c.
I giudici di merito avevano accertato che il committente esercitava attività di coordinamento e controllo sull’esecuzione dei lavori. Da ciò derivava un obbligo di tutela anche nei confronti dei lavoratori dell’appaltatore.
La Cassazione ha ricordato che non è possibile utilizzare il ricorso per ottenere una nuova valutazione dei fatti già accertati dai giudici di merito.
Danno biologico temporaneo e prestazioni INAIL
Respinto anche il motivo relativo alla compensatio lucri cum damno.
La Corte ha ribadito che l’indennizzo INAIL copre il danno biologico permanente, ma non quello temporaneo. Di conseguenza, il danno biologico da inabilità temporanea costituisce un danno complementare e resta integralmente risarcibile dal responsabile civile.
Per questo motivo non può essere detratto dal risarcimento riconosciuto in sede civile.
Esito della decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna del Ministero.
La decisione ribadisce due principi:
- il committente risponde dei danni da amianto se mantiene la disponibilità dei luoghi di lavoro e conserva poteri di controllo e vigilanza;
- il danno biologico temporaneo non è coperto dall’INAIL e non può essere scomputato dal risarcimento civile.
Principio ricavabile
Il committente che mantenga la disponibilità dell’ambiente di lavoro può rispondere dei danni da esposizione ad amianto subiti dai lavoratori dell’impresa appaltatrice ai sensi degli artt. 2051 e 2087 c.c. Il danno biologico temporaneo, non coperto dall’indennizzo INAIL, costituisce danno complementare e non è soggetto a detrazione dal risarcimento civile.










