Brecciolino sulla strada: niente risarcimento se il pericolo è visibile

La Cassazione, con l’ordinanza n. 17971/2026, ha ribadito che, nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la condotta colposa del danneggiato può essere causa esclusiva del danno anche senza avere i caratteri dell’eccezionalità, imprevedibilità o inevitabilità. La decisione riguarda un sinistro stradale e conferma che, quando il pericolo è visibile o comunque prevedibile, assume rilievo il dovere di prudenza dell’utente della strada.

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Il caso: caduta del motociclista e brecciolino sulla strada

Un motociclista aveva chiesto il risarcimento dei danni al Comune sostenendo di essere caduto a causa della presenza di brecciolino sulla carreggiata.

Secondo il ricorrente, il materiale non era facilmente visibile per il colore simile all’asfalto e per la scarsa illuminazione. Il Comune chiamava in causa l’appaltatore dei lavori e gli altri soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’opera.

Sia il giudice di pace sia il Tribunale respingevano la domanda. In particolare, il giudice d’appello riteneva che il sinistro fosse riconducibile alla condotta del conducente e non a una responsabilità dell’ente proprietario della strada.

Il motociclista ricorreva quindi in Cassazione.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. e il ruolo della condotta del danneggiato

La Corte ha ricordato che la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva e richiede la prova del nesso causale tra la cosa e il danno.

Tuttavia, la responsabilità del custode può essere esclusa quando il danno sia stato causato dalla condotta del danneggiato.

Sul punto la Cassazione ha precisato che, per attribuire rilevanza causale alla condotta del danneggiato, non è necessario dimostrare che essa sia stata eccezionale, imprevedibile o inevitabile. È sufficiente che sia stata colposa e abbia inciso nella produzione dell’evento.

Per questo motivo è stata respinta la tesi del ricorrente secondo cui il Comune avrebbe dovuto provare l’imprevedibilità della sua condotta di guida.

Pericolo prevedibile e dovere di cautela

La Corte ha poi esaminato la questione della presenza del brecciolino sulla strada.

Secondo i giudici, la condotta del danneggiato può non solo concorrere con quella del custode, ma anche escluderne del tutto la responsabilità quando il pericolo sia prevedibile e l’utente non adotti le necessarie cautele.

Nel caso concreto, il Tribunale aveva accertato che:

  • il brecciolino era presente lungo il tratto stradale;
  • il luogo era conosciuto dal motociclista;
  • l’illuminazione era presente.

Sulla base di questi elementi aveva ritenuto che il conducente avrebbe dovuto adeguare la guida alle condizioni della strada.

La Cassazione ha ritenuto corretta questa valutazione.

Nessuna rivalutazione dei fatti in Cassazione

Molte delle censure proposte dal ricorrente riguardavano aspetti di fatto, come la visibilità del brecciolino, la conoscenza dei luoghi e le condizioni di illuminazione.

La Corte ha ricordato che tali accertamenti spettano al giudice di merito e non possono essere riesaminati in sede di legittimità.

Una volta accertata la prevedibilità del pericolo e la mancata adozione di una condotta prudente, la valutazione causale compiuta dal giudice d’appello non può essere rimessa in discussione in Cassazione.

Pericolo sulla strada e responsabilità esclusiva dell’utente

La Suprema Corte ha respinto anche la richiesta di riconoscere almeno un concorso di colpa del Comune.

La presenza di una situazione potenzialmente pericolosa sulla strada, infatti, non comporta automaticamente una responsabilità del custode. Se il giudice accerta che il danno è stato causato esclusivamente dalla condotta imprudente dell’utente, la responsabilità dell’ente può essere del tutto esclusa.

Esito della decisione e principio affermato

La Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione del Tribunale.

Il principio affermato è chiaro:

In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l’incidenza causale, concorrente o esclusiva, della condotta del danneggiato presuppone la natura colposa del comportamento, ma non richiede che tale condotta sia anche autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. Pertanto, quando il pericolo presente sulla strada sia visibile, prevedibile o comunque percepibile con l’ordinaria cautela, la condotta imprudente dell’utente può escludere integralmente la responsabilità dell’ente custode.

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