Testimoni non indicati: quando c’è responsabilità dell’avvocato

La Cassazione, con l’ordinanza n. 17320/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha precisato che, nel giudizio di responsabilità professionale dell’avvocato, l’omissione di un’attività difensiva non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno. Il cliente deve dimostrare che, in assenza dell’inadempimento, vi sarebbe stata una concreta possibilità di conseguire il risultato favorevole nel giudizio presupposto.

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.

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Analisi del caso

La vicenda traeva origine da un incarico professionale conferito a un avvocato per l’accertamento dell’avvenuta usucapione di alcuni immobili. Il legale introduceva il relativo giudizio, ma non indicava i testimoni nei termini previsti per la memoria istruttoria.

Il giudizio di usucapione veniva definito con il rigetto della domanda e con la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza. Il cliente agiva quindi contro il professionista, chiedendo il risarcimento dei danni che assumeva derivati dalla negligente gestione della fase istruttoria.

Nel giudizio di responsabilità professionale, l’avvocato chiamava in causa la propria compagnia assicurativa, chiedendo di essere manlevato in caso di condanna.

Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria proposta dal cliente, ma rigettava la domanda di garanzia nei confronti dell’assicuratore. La Corte d’appello riformava parzialmente la decisione, rigettando la pretesa risarcitoria. Secondo il giudice di secondo grado, il cliente non aveva allegato né dimostrato fatti diversi e ulteriori rispetto a quelli già emergenti dalle prove documentali prodotte nel giudizio di usucapione, prove ritenute insufficienti ai fini dell’accoglimento della domanda.

Il cliente proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente distinto tra perdita del risultato sperato e perdita di chance e che, comunque, il danno avrebbe potuto essere liquidato in via equitativa. Il professionista proponeva ricorso incidentale condizionato sulla domanda di manleva assicurativa.

L’inadempimento dell’avvocato non esaurisce il giudizio causale

La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi del ricorso principale, ritenendoli in parte inammissibili e in parte infondati.

L’aspetto rilevante dell’ordinanza riguarda il rapporto tra inadempimento professionale e danno risarcibile. La Cassazione ha confermato che la responsabilità dell’avvocato non può essere affermata per il solo fatto che il professionista abbia omesso un’attività processuale, nella specie, la tempestiva indicazione dei testimoni.

Occorre invece verificare se tale omissione abbia inciso causalmente sull’esito della lite. Il giudice del merito deve dunque accertare, secondo un giudizio controfattuale, quali concrete possibilità avrebbe avuto il cliente di ottenere una decisione favorevole qualora il difensore avesse adempiuto correttamente al mandato.

Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva escluso tale incidenza causale. Aveva infatti rilevato che le prove orali non tempestivamente indicate non avrebbero introdotto fatti nuovi, specifici e potenzialmente decisivi rispetto a quelli già risultanti dalla documentazione prodotta.

Il giudizio sulla chance non equivale alla ripetizione della causa presupposta

La Cassazione ha precisato che il giudizio di responsabilità professionale non comporta una mera riedizione del processo originario. Il giudice non deve sostituirsi retrospettivamente al giudice della causa presupposta, né deve accertare con certezza assoluta quale sarebbe stato l’esito di quel giudizio.

Deve, però, valutare le concrete possibilità di accoglimento della domanda che il cliente assume di avere perduto a causa dell’inadempimento del professionista.

Questa valutazione, nel caso di specie, è stata compiuta dalla Corte d’appello attraverso l’esame del materiale istruttorio disponibile. Il giudice di merito ha ritenuto che le prove testimoniali indicate dal ricorrente riguardassero circostanze già documentate, come sopralluoghi e titoli edilizi, senza apportare elementi realmente diversi o decisivi ai fini dell’usucapione.

La Cassazione ha ritenuto tale accertamento di natura istruttoria e fattuale, come tale non riesaminabile in sede di legittimità, se non nei limiti del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., che nel caso concreto non era stato specificamente dedotto.

Perdita del risultato e perdita di chance: resta necessaria la prova

L’ordinanza ha affrontato anche il tema della qualificazione del danno, distinguendo tra perdita del risultato sperato e perdita di chance di conseguirlo.

La Corte ha attribuito rilievo non tanto alla formula qualificatoria utilizzata, quanto alla prova della concreta relazione eziologica tra la condotta dell’avvocato e il pregiudizio lamentato. Anche quando il danno sia prospettato come perdita di chance, non è sufficiente allegare una possibilità astratta di esito favorevole.

La chance risarcibile deve essere seria, concreta e apprezzabile. Il cliente deve dunque indicare quali elementi istruttori, ove tempestivamente introdotti, avrebbero potuto incidere sull’esito della controversia. In mancanza di tale dimostrazione, non può essere riconosciuto né il danno da perdita del risultato, né il danno da perdita di chance.

Nel caso deciso, il ricorrente non ha dimostrato che le prove orali omesse avrebbero introdotto fatti decisivi ulteriori rispetto al quadro documentale già valutato negativamente nel giudizio di usucapione.

La liquidazione equitativa non supplisce alla prova dell’an

La Cassazione ha escluso che la carenza probatoria potesse essere superata attraverso la liquidazione equitativa del danno.

La liquidazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., presuppone che sia già provata l’esistenza del danno risarcibile e del nesso causale. Essa può intervenire sul piano della quantificazione, non su quello dell’accertamento dell’an debeatur.

Nel giudizio di responsabilità professionale, quindi, il ricorso all’equità non può colmare la mancata dimostrazione della relazione causale tra l’inadempimento dell’avvocato e la perdita del risultato utile o della concreta possibilità di conseguirlo.

La Corte ha richiamato, in questa prospettiva, la distinzione tra danno evento e danno conseguenza, precisando che il danno risarcibile non coincide con la mera lesione dell’interesse alla corretta esecuzione della prestazione professionale, ma richiede la lesione dell’interesse presupposto al rapporto contrattuale e le relative conseguenze pregiudizievoli.

Restituzione dei compensi e risarcimento: domande distinte

Un ulteriore passaggio rilevante dell’ordinanza riguarda i compensi corrisposti all’avvocato.

La Cassazione ha chiarito che nella domanda di risarcimento dei danni da responsabilità professionale non può ritenersi automaticamente compresa la domanda di restituzione dei compensi pagati al professionista per una prestazione asseritamente inutiliter data.

Il diritto dell’avvocato al compenso trova titolo nel contratto di prestazione d’opera professionale e non viene meno automaticamente per effetto dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento. Per ottenere la restituzione dei compensi è necessaria una specifica domanda di risoluzione del contratto, trattandosi di domanda distinta e autonoma, sia per presupposti sia per effetti, rispetto alla domanda risarcitoria.

La risoluzione, inoltre, richiede una valutazione giudiziale sulla gravità dell’inadempimento, ferma la possibilità, sul piano preventivo, di opporre l’eccezione di inadempimento.

Esito della decisione e principio ricavabile

La Cassazione ha rigettato il ricorso principale del cliente e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dal professionista in relazione alla domanda di manleva assicurativa.

Può quindi ricavare il seguente principio:

L’omissione di un’attività processuale, quale la mancata tempestiva indicazione dei testimoni, non determina di per sé il diritto al risarcimento del danno. Il cliente deve dimostrare che, in caso di corretto adempimento del mandato professionale, vi sarebbe stata una concreta possibilità di ottenere l’accoglimento della domanda nel giudizio presupposto. La liquidazione equitativa non può supplire alla mancata prova del nesso causale e dell’esistenza del danno, né la domanda risarcitoria comprende implicitamente quella di restituzione dei compensi professionali, che richiede una specifica domanda di risoluzione del contratto.

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