Esenzione IMU immobili religiosi: serve la prova concreta

La Cassazione, con l’ordinanza n. 17434/2026, è intervenuta in una controversia relativa all’applicazione dell’IMU su un immobile utilizzato da un ente religioso. La decisione affronta diversi profili processuali e sostanziali, tra cui la rappresentanza in giudizio dell’ente locale e i presupposti richiesti per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa di settore.

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Analisi del caso

La controversia riguardava un avviso di accertamento IMU emesso da un Comune per l’anno d’imposta 2014, relativo a un’unità immobiliare censita in categoria catastale B/1.

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La contribuente contestava la pretesa impositiva, sostenendo che l’immobile era destinato ad attività di culto e ad attività religiose non commerciali, in quanto sede di un seminario regionale per la formazione del clero. Invocava, quindi, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992.

Il giudice tributario di secondo grado rigettava l’appello del Comune. Da un lato, riteneva l’ente privo di ius postulandi, valorizzando profili relativi alla sottoscrizione dell’atto e al conferimento della procura. Dall’altro, nel merito, reputava provata la destinazione dell’immobile ad attività di culto e ad attività religiose non commerciali, richiamando le dichiarazioni presentate dalla contribuente e la classificazione catastale del bene.

Il Comune ricorreva per cassazione, contestando sia la declaratoria di difetto di ius postulandi, sia il riconoscimento dell’esenzione IMU. In particolare, deduceva che il giudice di merito aveva omesso una verifica concreta sulla natura dell’attività svolta nell’immobile, nonostante fossero stati prodotti elementi idonei a prospettare un uso ricettivo o alberghiero della struttura, tra cui annunci di offerta di camere a pagamento.

Esenzione IMU: l’onere della prova grava sul contribuente

L’aspetto di rilievo dell’ordinanza riguarda il regime probatorio dell’esenzione IMU per gli immobili destinati ad attività di culto o ad attività religiose non commerciali.

La Cassazione ha ribadito che l’esenzione dal pagamento dell’imposta costituisce un’eccezione alla regola generale di imposizione. Per questa ragione, l’onere di provarne i presupposti grava sul contribuente che intende beneficiarne.

Non è sufficiente allegare la natura religiosa dell’ente o richiamare la destinazione istituzionale dell’immobile. Occorre dimostrare che nel bene venga effettivamente svolta un’attività rientrante tra quelle agevolate e, soprattutto, che tale attività sia esercitata con modalità non commerciali.

La Corte ha così valorizzato il requisito oggettivo dell’esenzione, che impone un accertamento concreto sull’uso del bene. La destinazione formale o dichiarata dell’immobile non esaurisce l’indagine, perché il giudice deve verificare come l’attività venga effettivamente svolta.

Attività religiosa e attività ricettiva: la verifica deve essere concreta

La Cassazione ha ritenuto insufficiente il ragionamento seguito dal giudice di merito, che aveva fondato il riconoscimento dell’esenzione essenzialmente sulla dichiarazione della contribuente, sulla classificazione catastale B/1 e sulla dedotta destinazione dell’immobile a sede di un seminario.

Secondo la Corte, la questione relativa alla possibile destinazione ricettiva o alberghiera dell’immobile non poteva essere considerata nuova. Essa era infatti connessa alla pretesa impositiva del Comune, il quale contestava proprio la spettanza dell’esenzione in ragione dell’uso concreto del bene.

La presenza di annunci pubblicitari relativi all’offerta di camere a pagamento imponeva al giudice una verifica specifica. Tali elementi, ove confermati e valutati nel contesto complessivo della causa, potevano incidere sulla qualificazione dell’attività svolta nell’immobile e sulla sua eventuale natura commerciale.

Il punto non è la mera esistenza di un corrispettivo, ma la necessità di accertare se il servizio fosse organizzato e offerto secondo modalità tali da integrare un’attività economicamente rilevante e incompatibile, in tutto o in parte, con l’esenzione invocata.

La prova presuntiva richiede una valutazione globale degli indizi

La Corte ha censurato anche il metodo valutativo seguito dal giudice d’appello.

In materia di presunzioni, il giudice non può limitarsi a enunciare la conclusione raggiunta, ma deve esplicitare il percorso logico attraverso cui ha ritenuto provato il fatto. La valutazione deve svilupparsi in due fasi: prima l’esame dei singoli elementi indiziari, per selezionare quelli dotati di rilevanza almeno potenziale, poi la loro valutazione complessiva, al fine di verificare se siano gravi, precisi e concordanti.

Nel caso di specie, la Corte regionale si è fermata alla dichiarazione della contribuente e alla deduzione della destinazione religiosa dell’immobile, senza confrontarsi adeguatamente con gli ulteriori elementi acquisiti al processo, in particolare con la documentazione prodotta dal Comune sull’offerta di camere a pagamento.

La decisione impugnata ha quindi operato una valutazione parziale del compendio probatorio. In tal modo, ha omesso l’accertamento concreto sulla destinazione effettiva del bene e sulla natura commerciale o non commerciale dell’attività esercitata.

Esito della decisione

La Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso del Comune, ha dichiarato assorbito il quarto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Il giudice del rinvio dovrà procedere a un nuovo esame della controversia, verificando in modo motivato la concreta destinazione dell’immobile e la natura commerciale o non commerciale dell’attività svolta.

Principio ricavabile

L’esenzione IMU prevista per gli immobili destinati ad attività di culto o ad attività religiose non commerciali richiede la prova, a carico del contribuente, non solo della destinazione dell’immobile a una finalità astrattamente agevolabile, ma anche dello svolgimento dell’attività con modalità non commerciali. Il giudice deve procedere a un accertamento concreto sull’utilizzo del bene e valutare globalmente tutti gli elementi indiziari acquisiti, compresi quelli idonei a dimostrare un’eventuale attività ricettiva o alberghiera.

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