
La Cassazione, con l’ordinanza n. 14814/2026, ha chiarito che, in caso di patologia professionale del lavoratore riconducibile alla precedente gestione commissariale ferroviaria, la società subentrata nei rapporti attivi e passivi risponde delle obbligazioni risarcitorie, senza poter invocare la manleva o la responsabilità solidale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quando quest’ultimo abbia svolto un mero ruolo di finanziatore.
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Formulario commentato del risarcimento del danno
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Il caso
La controversia traeva origine dall’azione proposta dagli eredi di un lavoratore impiegato nel settore del trasporto ferroviario locale, deceduto a seguito di una patologia tumorale. Gli attori chiedevano l’accertamento della responsabilità datoriale della società subentrata alla gestione commissariale governativa e la condanna al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis.
Il Tribunale accoglieva la domanda, rigettava le eccezioni della società convenuta e la condannava al risarcimento del danno non patrimoniale, escludendo invece la responsabilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La Corte d’appello confermava la legittimazione passiva della società, ritenendola subentrata nei rapporti facenti capo alla gestione commissariale governativa. Dichiarava inoltre inammissibile, e comunque infondata, la domanda di manleva o di responsabilità solidale proposta verso il Ministero.
Avverso la sentenza d’appello, la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La manleva del Ministero e le preclusioni processuali
La Cassazione ha escluso che sulla domanda di manleva o di responsabilità solidale del Ministero si fosse formato un giudicato interno implicito.
La questione, rimasta assorbita in primo grado, è stata esaminata dalla Corte d’appello, che l’ha ritenuta tardiva e comunque infondata. Secondo la Suprema Corte, tale conclusione è corretta: l’eccezione o domanda di manleva, se già proponibile nel corso del giudizio, non può essere introdotta tardivamente nelle note conclusionali.
La Corte ha quindi confermato che il rispetto delle preclusioni processuali resta decisivo anche quando sia stata disposta la chiamata in causa del terzo.
Il subentro nei rapporti della gestione commissariale
Sul piano sostanziale, il punto centrale dell’ordinanza riguarda gli effetti del subentro della società nei rapporti della gestione commissariale governativa.
La Cassazione ha confermato che la società subentrante è succeduta nelle situazioni attive e passive della precedente gestione, comprese quelle relative al personale dipendente. Ne consegue che anche le obbligazioni risarcitorie connesse alla patologia professionale del lavoratore restano imputabili alla società.
Non rileva, in senso contrario, che la patologia avesse natura progressiva e che la sua origine si collocasse in un periodo anteriore al subentro, poiché la vicenda dannosa si era conclusa dopo il trasferimento dei rapporti alla società.
Perché è esclusa la responsabilità del Ministero
La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d’appello sulla posizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nel nuovo assetto conseguente alla regionalizzazione dei servizi ferroviari locali, il Ministero non conservava un ruolo gestionale diretto rispetto al rapporto di lavoro. La sua posizione era limitata a quella di finanziatore, anche con riferimento alla copertura di eventuali disavanzi.
Da ciò la Cassazione ha fatto discendere l’esclusione della responsabilità solidale del Ministero e, quindi, anche della possibilità per la società di ottenere la manleva.
Esito della decisione e principio ricavabile
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata e condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In tema di patologia professionale del lavoratore già addetto a servizio ferroviario gestito in regime commissariale, la società subentrata nei rapporti attivi e passivi della gestione commissariale risponde delle obbligazioni risarcitorie verso gli eredi del dipendente; non sussiste responsabilità solidale né obbligo di manleva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ove questo abbia avuto, nel nuovo assetto organizzativo, un ruolo di mero finanziatore e non di gestore diretto del rapporto.










